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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18685/2023

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23627/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Pariolin. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivam ente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1398/42/2016 , depositata l’11 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2008.

R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n.

T9D013 A06721, notificato il 18 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Milano rettificava in via sintetica il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2008, elevandolo da € 105.209,00 ad € 283.332,24, e recuperando quindi a tassazione imposte personali IRPEF per € 79.532,00, oltre interessi e sanzioni.

Oltre a prendere in considerazione i beni-indice di cui al c.d.

“redditometro”, l’Ufficio fondava l’accertamento su alcune voci di spesa ritenute non giustificate, ed in particolare: a ) € 270.000,00 versati il 23 marzo 2008 in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto di un appartamento in Milano, via Canova n. 35, successivamente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]; b) € 55.000,00 versati nel mese di giugno 2008 per l’acquisto di una autovettura BMW; c) € 700.000,00 versati tra aprile e novembre 2010 per l’acquisto di altro appartamento in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12.

2. Avverso tale atto il contribuente proponeva tempestiv o ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milanola quale, con sentenza n. 2083/25/2015, depositata il 5 marzo 2015, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito da attribuire al ricorrente per l’anno 2008 in € 180.000,00, e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dal contribuente, ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 1398/42/2016, pronunciata il 9 marzo 2016 e depositata in segreteria l’11 marzo 2016, rigettava l’appello principale, ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando la R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità dell’accertamento e condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi.

6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che, per l’accertamento in oggetto, non fosse previsto, a pena di nullità, l’obbligo del preventivo contraddittorio.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. non avrebbe potuto tenere in considerazione, ai fini della conferma della legittimità dell’operato dell’Ufficio, la spesa di € 700.000,00 sostenuta nel 2010 per l’acquisto R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Milano, trattandosi di spesa sostenuta in epoca successiva rispetto all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento (2008), e quindi non riferibile a quell’anno.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Rileva il ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva ritenuto assolto l’onere probatorio su di lui gravante, al fine di superare le presunzioni applicate dall’Ufficio, avendo egli documentato la natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti utilizzati come indici di maggiore capacità contributiva.

7. Così esposti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il primo motivo non è fondato.

Il D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4, che autorizza gli uffici finanziari a rettificare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministro per le finanze, nel testo vigente per gli anni di imposta in questione non prevedeva l'obbligo del previo contraddittorio con il contribuente; a maggior ragione non sanzionava con la nullità l’inosservanza di tale obbligo.

Orbene, le censure della difesa del ricorrente sono agevolmentesuperabili alla luce dei principi pacifici affermati R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da questa Corte secondo cui,in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, è s ì gravata dall'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, ma sempre che tale obbligo risulti specificamente sancito (cfr. Cass. 11 settembre 2019, n. 22644; Cass. 15 gennaio 2019, n. 701; Ca ss. 27 luglio 2018, n. 20036; Cass., sez.

U.,9 dicembre 2015, n. 24823).

Per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, tale prescrizione è stata introdotta dall’art. 22, comma 1,del d.l . n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass. 9 dicembre 2022, n. 36124; Cass.31 maggio 2016, n. 11283; Cass.6 ottobre 2014 n. 21041 ).

La fattispecie in esame riguarda un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2008, sicché va applicata la disciplina del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel testo vigente ratione temporis, e cioè tra la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, in base alla quale alcun obbligo di preventivo contraddittorio è stato violato.

7.2. Anche il secondo motivo è infondato.

In base all’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis , «q ualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

Il momento dal quale far decorrere a ritroso l’elemento sintomatico rilevante ai fini del reddito (e cioè la maggiore capacità di spesa) non coincide, quindi, con l’anno d’imposta oggetto di accertamento, ma con l’anno in cui viene sostenuta la spesa, e tale maggiore capacità contributiva viene poi “spalmata”, in quote costanti, per i quattro anni precedenti.

Nel caso di specie, la spesa ritenuta rilevante (e sintomatica di una maggiore capacità reddituale) è stata sostenuta nell’anno 2010, e quindi essa è assolutamente idonea ad indicare una maggiore capacità contributiva del contribuente anche per l’anno 2008, rientrando tale anno nel quadriennio in questione.

7.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, invero, censura l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., che ha ritenuto che parte contribuente non avesse fornito elementi sufficienti a contrastare le risultanze delle presunzioni indicate di una maggiore capacità contributiva, deducendo una serie di valutazioni di puro merito, e sostanzialmente chiedendo a questa Corte di rivalutare gli elementi probatori in questione, e quindi un nuovo e diverso esame del merito della lite.

8. Consegue il rigetto complessivo del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono le condizioni per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto R.G.

N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23627/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Pariolin. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivam ente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1398/42/2016 , depositata l’11 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2008. R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. T9D013 A06721, notificato il 18 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Milano rettificava in via sintetica il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2008, elevandolo da € 105.209,00 ad € 283.332,24, e recuperando quindi a tassazione imposte personali IRPEF per € 79.532,00, oltre interessi e sanzioni. Oltre a prendere in considerazione i beni-indice di cui al c.d. “redditometro”, l’Ufficio fondava l’accertamento su alcune voci di spesa ritenute non giustificate, ed in particolare: a ) € 270.000,00 versati il 23 marzo 2008 in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto di un appartamento in Milano, via Canova n. 35, successivamente intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]; b) € 55.000,00 versati nel mese di giugno 2008 per l’acquisto di una autovettura BMW; c) € 700.000,00 versati tra aprile e novembre 2010 per l’acquisto di altro appartamento in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12. 2. Avverso tale atto il contribuente proponeva tempestiv o ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milanola quale, con sentenza n. 2083/25/2015, depositata il 5 marzo 2015, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito da attribuire al ricorrente per l’anno 2008 in € 180.000,00, e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dal contribuente, ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia , con sentenza n. 1398/42/2016, pronunciata il 9 marzo 2016 e depositata in segreteria l’11 marzo 2016, rigettava l’appello principale, ed accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando la R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità dell’accertamento e condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per l’adunanza camerale dell’8 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma, e 380- bis . 1 cod. proc. civ. , come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che, per l’accertamento in oggetto, non fosse previsto, a pena di nullità, l’obbligo del preventivo contraddittorio. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. non avrebbe potuto tenere in considerazione, ai fini della conferma della legittimità dell’operato dell’Ufficio, la spesa di € 700.000,00 sostenuta nel 2010 per l’acquisto R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 in Milano, trattandosi di spesa sostenuta in epoca successiva rispetto all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento (2008), e quindi non riferibile a quell’anno. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Rileva il ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva ritenuto assolto l’onere probatorio su di lui gravante, al fine di superare le presunzioni applicate dall’Ufficio, avendo egli documentato la natura non reddituale delle somme utilizzate per gli acquisti utilizzati come indici di maggiore capacità contributiva. 7. Così esposti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo non è fondato. Il D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4, che autorizza gli uffici finanziari a rettificare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministro per le finanze, nel testo vigente per gli anni di imposta in questione non prevedeva l'obbligo del previo contraddittorio con il contribuente; a maggior ragione non sanzionava con la nullità l’inosservanza di tale obbligo. Orbene, le censure della difesa del ricorrente sono agevolmentesuperabili alla luce dei principi pacifici affermati R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da questa Corte secondo cui,in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, è s ì gravata dall'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, ma sempre che tale obbligo risulti specificamente sancito (cfr. Cass. 11 settembre 2019, n. 22644; Cass. 15 gennaio 2019, n. 701; Ca ss. 27 luglio 2018, n. 20036; Cass., sez. U.,9 dicembre 2015, n. 24823). Per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, tale prescrizione è stata introdotta dall’art. 22, comma 1,del d.l . n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass. 9 dicembre 2022, n. 36124; Cass.31 maggio 2016, n. 11283; Cass.6 ottobre 2014 n. 21041 ). La fattispecie in esame riguarda un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2008, sicché va applicata la disciplina del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel testo vigente ratione temporis, e cioè tra la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, in base alla quale alcun obbligo di preventivo contraddittorio è stato violato. 7.2. Anche il secondo motivo è infondato. In base all’art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis , «q ualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti». Il momento dal quale far decorrere a ritroso l’elemento sintomatico rilevante ai fini del reddito (e cioè la maggiore capacità di spesa) non coincide, quindi, con l’anno d’imposta oggetto di accertamento, ma con l’anno in cui viene sostenuta la spesa, e tale maggiore capacità contributiva viene poi “spalmata”, in quote costanti, per i quattro anni precedenti. Nel caso di specie, la spesa ritenuta rilevante (e sintomatica di una maggiore capacità reddituale) è stata sostenuta nell’anno 2010, e quindi essa è assolutamente idonea ad indicare una maggiore capacità contributiva del contribuente anche per l’anno 2008, rientrando tale anno nel quadriennio in questione. 7.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, censura l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., che ha ritenuto che parte contribuente non avesse fornito elementi sufficienti a contrastare le risultanze delle presunzioni indicate di una maggiore capacità contributiva, deducendo una serie di valutazioni di puro merito, e sostanzialmente chiedendo a questa Corte di rivalutare gli elementi probatori in questione, e quindi un nuovo e diverso esame del merito della lite. 8. Consegue il rigetto complessivo del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono le condizioni per dichiarare ilricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto R.G. N.23627/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma p
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