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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 30381/2026

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e [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2026 il Tribunale di Milano –quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra più fatti delittuosi oggetto di distintedecisioni divenute irrevocabili.La decisione riguarda i fatti accertati con tre sentenze, tutte emesse dalTribunale di Milano nelle date del 18 aprile 2024, 16 settembre 2024 e 17dicembre 2024.Si afferma che la eterogeneità delle condotte e dei beni giuridici lesi nonconsente di ritenere integrato il presupposto di legge di cui all’art. 81 comma 2cod.pen. .2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSi deduce vizio di motivazione e travisamento dei contenuti della domanda.La difesa rappresenta che in data 23 luglio 2025XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha introdotto due istanze, sicchè le decisioni davalutare nei loro contenuti erano cinque e non due.Ne risulta, in tesi, falsato l’intero ragionamento giustificativo della decisionedi rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2.

Effettivamente dal fascicolo processuale risulta che la domanda era – nelsuo complesso – più ampia di come si afferma nel provvedimento impugnato.Oltre alle decisioni citate si compie riferimento ad altre due sentenze emessedalla autorità giudiziaria milanese il 7 giugno del 2021 e il 6 giugno 2022.Non può pertanto ritenersi espressa una motivazione congrua, dovendoessere esaminati i fatti giudicati nella loro globalità.Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvioper nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMilano.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2026 il Tribunale di Milano –quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tesa ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra più fatti delittuosi oggetto di distintedecisioni divenute irrevocabili.La decisione riguarda i fatti accertati con tre sentenze, tutte emesse dalTribunale di Milano nelle date del 18 aprile 2024, 16 settembre 2024 e 17dicembre 2024.Si afferma che la eterogeneità delle condotte e dei beni giuridici lesi nonconsente di ritenere integrato il presupposto di legge di cui all’art. 81 comma 2cod.pen. .2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSi deduce vizio di motivazione e travisamento dei contenuti della domanda.La difesa rappresenta che in data 23 luglio 2025XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha introdotto due istanze, sicchè le decisioni davalutare nei loro contenuti erano cinque e non due.Ne risulta, in tesi, falsato l’intero ragionamento giustificativo della decisionedi rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Effettivamente dal fascicolo processuale risulta che la domanda era – nelsuo complesso – più ampia di come si afferma nel provvedimento impugnato.Oltre alle decisioni citate si compie riferimento ad altre due sentenze emessedalla autorità giudiziaria milanese il 7 giugno del 2021 e il 6 giugno 2022.Non può pertanto ritenersi espressa una motivazione congrua, dovendoessere esaminati i fatti giudicati nella loro globalità.Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvioper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMilano.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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