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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47170/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 30 ottobre 2015, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato v la pena in un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, revocando le pene accessorie e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] è imputato della detenzione a fine di spaccio di gr. 72,74 di marijuana, fatto commesso in Trani in data 9 agosto 2013 e aggravato dalla recidiva infraquinquennale e specifica.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Pignataro, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione.

Rileva il ricorrente che la Corte appello, sposando integralmente le motivazioni del giudice di primo grado, avrebbe affermato che la sostanza stupefacente, invero esigua nella quantità, rinvenuta in un mobile di pertinenza condominiale doveva essere attribuita all'imputato poiché non era stato dimostrato che la disponibilità di questo immobile potesse essere di altri condomini.

Questa affermazione, tuttavia, sarebbe illogica, in quanto non sarebbe stato operato alcun accertamento della polizia giudiziaria sul punto e l'immobile, peraltro di notevoli dimensioni, sarebbe sicuramente di pertinenza dell'intero condominio.

La Corte d'appello, peraltro, avrebbe illogicamente addotto come prova della disponibilità dello stupefacente da parte del Pignataro l'atteggiamento emotivo dello stesso; deduce, inoltre, il ricorrente come il reato sia medio tempore prescritto.

4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo l'illogicità nella motivazione, si limita a riproporre la propria versione alternativa e a sollecitare la Corte di legittimità a una lettura alternativa degli elementi probatori in atti.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. La Corte di appello di Bari, peraltro, nella sentenza impugnata, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto che la sostanza stupefacente fosse dell'imputato, in quanto il medesimo aveva la disponibilità della chiave del locale ove la sostanza era stata rinvenuta e nel corso dell'interrogatorio aveva implausibilmente affermato che la stessa era stata portata in casa dal suo nipotino di sei anni.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 30 ottobre 2015, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato v la pena in un anno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, revocando le pene accessorie e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] è imputato della detenzione a fine di spaccio di gr. 72,74 di marijuana, fatto commesso in Trani in data 9 agosto 2013 e aggravato dalla recidiva infraquinquennale e specifica. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Pignataro, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte appello, sposando integralmente le motivazioni del giudice di primo grado, avrebbe affermato che la sostanza stupefacente, invero esigua nella quantità, rinvenuta in un mobile di pertinenza condominiale doveva essere attribuita all'imputato poiché non era stato dimostrato che la disponibilità di questo immobile potesse essere di altri condomini. Questa affermazione, tuttavia, sarebbe illogica, in quanto non sarebbe stato operato alcun accertamento della polizia giudiziaria sul punto e l'immobile, peraltro di notevoli dimensioni, sarebbe sicuramente di pertinenza dell'intero condominio. La Corte d'appello, peraltro, avrebbe illogicamente addotto come prova della disponibilità dello stupefacente da parte del Pignataro l'atteggiamento emotivo dello stesso; deduce, inoltre, il ricorrente come il reato sia medio tempore prescritto. 4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo l'illogicità nella motivazione, si limita a riproporre la propria versione alternativa e a sollecitare la Corte di legittimità a una lettura alternativa degli elementi probatori in atti. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La Corte di appello di Bari, peraltro, nella sentenza impugnata, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto che la sostanza stupefacente fosse dell'imputato, in quanto il medesimo aveva la disponibilità della chiave del locale ove la sostanza era stata rinvenuta e nel corso dell'interrogatorio aveva implausibilmente affermato che la stessa era stata portata in casa dal suo nipotino di sei anni. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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