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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05085/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello che ha correttamente ritenuto integrato il delitto di truffa (con configurazione del dolo iniziale) e non il mero inadempimento contrattuale, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato, nella fase delle trattative, si fosse identificato ed avesse fornito gli estremi dell'Iban del conto corrente a lui intestato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è del tutto generico limitandosi ad evidenziare che l'imputato non aveva nascosto la propria identità; il ricorrente non si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata (pag. 6) ove l'invocata diminuente è stata esclusa in ragione della assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e del precedente penale specifico a carico dell'imputato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen.- oggetto di un giudizio di fatto - non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto che il terzo nnotive con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al beneficio della non menzione della condanna, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata la quale ha escluso la particolare tenuità del fatto dando conto, con valutazione discrezionale immune da manifesta illogicità, della l'entità del profitto ingiusto ( 3.000,00 euro) e non ha concesso il beneficio della non menzione argomentando, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, sulla presenza del precedente penale specifico e sul disvalore della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello che ha correttamente ritenuto integrato il delitto di truffa (con configurazione del dolo iniziale) e non il mero inadempimento contrattuale, ritenendo irrilevante la circostanza che l'imputato, nella fase delle trattative, si fosse identificato ed avesse fornito gli estremi dell'Iban del conto corrente a lui intestato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è del tutto generico limitandosi ad evidenziare che l'imputato non aveva nascosto la propria identità; il ricorrente non si confronta, pertanto, con la sentenza impugnata (pag. 6) ove l'invocata diminuente è stata esclusa in ragione della assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso e del precedente penale specifico a carico dell'imputato; va ricordato che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen.- oggetto di un giudizio di fatto - non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto che il terzo nnotive con il quale si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al beneficio della non menzione della condanna, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata la quale ha escluso la particolare tenuità del fatto dando conto, con valutazione discrezionale immune da manifesta illogicità, della l'entità del profitto ingiusto ( 3.000,00 euro) e non ha concesso il beneficio della non menzione argomentando, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, sulla presenza del precedente penale specifico e sul disvalore della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16
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