CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 11209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Ministero della Giustizia; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 20/06/2023; nel procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila oggetto di reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento n.511 del Magistrato di sorveglianza della stessa sede emesso il 10 marzo 2023, con il quale era stato disposto che la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila consentisse al detenuto [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.), di acquistare, a sue spese, una borsa-frigo di tipo rigido per conservare gli alimenti freschi o surgelati, anziché avvalersi di una borsa-frigo morbida con mattonelle refrigeranti surgelate da collocare all'interno dei congelatori di pertinenza delle sezioni detentive. 2. A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha osservatoche i detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, potevano cucinare all'interno della cella cibi freschi o surgelati, a tal fine acquistati al mod. 72 ovvero ricevuti in occasione dei colloqui, secondo le modalità consentite, in determinate giornate e dunque anche a distanza di giorni dalla consumazione. Idonee condizioni di conservazione, ad avviso del giudice a quo, non potevano essere assicurate dalle borse termiche tenute nella cella dal detenuto, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno avevano una durata non superiore ad otto ore. Pertanto, per garantire l'attuazione del diritto alla ricezione dei cibi da cucinare all'interno della cella nelle imprescindibili condizioni richieste dalle primarie esigenze connesse alla sana alimentazione, risultava necessario consentire l'uso di una borsa-frigo di tipo rigido, in quanto "in grado, per la sua struttura e conformazione, con coperchio rigido sigillabile, di mantenere più a lungo la freschezza dei cibi"; tale utilizzo non avrebbe coinvolto l'Amministrazione penitenziaria in compiti organizzativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di vigilanza e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza che normalmente le competevano, in particolare, affinché non venisse fatto un utilizzo improprio della borsa-frigo da parte del detenLto. 3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila che lo rappresenta e difende come per legge, muovendo doglianze esposte in un unico e articolato motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. In particolare, il Ministero ricorrente deduce che la statuizione adottata dal Tribunale di sorveglianza si porrebbe al di fuori del perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché, nella specie, non è dato ravvisare un'ipotesi di grave pregiudizio all'esercizio del diritto soggettivo alla salute derivante dall'inosservanza di disposizioni normative. Evidenzia, al riguardo, che le disposizioni normative dell'Ordinamento penitenziario consentono all'Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rientranti nella propria potestà regolamentare, come nel caso delle modalità dell'uso dei frigoriferi in dotazione alla sezione, così da potere l'Amministrazione riservare tale uso solo agli elementi refrigeranti da inserire nelle borse termiche dei detenuti, senza che da ciò derivi un pregiudizio o una limitazione al diritto di cucinare e di integrare il vitto con i generi alimentari pervenuti nei modi consentiti. Imporre un uso diverso da quello come sopra stabilito implicherebbe altri adempimenti incidenti nella sfera dell'organizzazione rimessa all'Amministrazione, dovendo essa provvedere all'adeguamento dei mezzi in modo da potere far fronte ad un deposito dei cibi esteso senza distinzione a tutti i detenuti ai fini della c:onservazione degli alimenti appartenenti a ciascuno. Obietta, ancora, il Ministero ricorrente che la ritenuta inidoneità delle borse- frigo di tipo morbido, alimentate con barrette refrigerate, non troverebbe alcun riscontro di tipo tecnico scientifico, né vi è prova che la refrigerazione mediante dispositivi rigidi costituisca un presidio sanitario a garanzia del diritto alla salute del detenuto. Ulteriore doglianza viene formulata a proposito della carenza di istruttoria relativa al lamentato pregiudizio, che avrebbe necessariamente implicato il coinvolgimento delle autorità sanitarie. Cita, infine, il ricorrente giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle propr'e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate, dovendosi dare continuità all'indirizzo seguito da questa Corte in fattispecie simili alla presente (da ultimo, Sez. 1 n.51170/2023 del 19/09/2023). 2. Occorre premettere che il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (tra molte, Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).3. Come rilevato nel ricorso, l'oggetto della decisione attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. a poter cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione di tali cibi, che laddove non garantita durante il tempo necessario in cui i cibi possono essere cucinati e, dunque, consumati, verrebbe a pregiudicare il diritto alla sana alimentazione del detenuto. Si configurano condizioni che precluderebbero in concreto la stessa possibilità di cucinare i cibi, determinando una violazione delle disposizioni che la consentono, con una conseguente grave e attuale lesione del diritto da eliminare tramite il rimedio giurisdizionale esperito. 4. Il provvedimento impugnato non disconosce che l'Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all'interno di borse termiche in possesso del detenuto, l'utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l'impiego del frigorifero della sezione. Né disconosce l'idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell'azione refrigerante delle tavolette, mostra di concludere per l'inidoneità delle modalità approntate al fine di salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione. E ciò in ragione della ritenuta necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucinati e, dunque, consumati. Sulla base di tali considerazioni è stato disposto che la Direzione del carcere consentisse al detenuto di acquistare a sue spese una borsa-frigo di tipo rigido, ritenuta maggiormente idonea a mantenere più a lungo la freschezza dei cibi. 5. Questi ragionamenti non possono giustificare l'intervento giurisdizionale per porre rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delineati. Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione ai fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel caso di esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utilizzate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati. Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, ma un modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti allo scopo. Si ha, di conseguenza, una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sulle modalità dell'adempimento da parte dell'Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatile, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei quali la stessa può disporre. Ci si sposta, invero, in tal modo, in un ambito proprio dell'organizzazione dell'attività che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell'Amministrazione, una volta che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del diritto del detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione. Dunque, la tutela invocata con il rimedio qiurisdizionale e la conseguente decisione adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugnato, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi (in termini: Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognannillo, n.m.; Sez. 1, n. 34585 del 4 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo, n.m.; Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino, n.m.; SEz. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min. Giust. in proc. Letizia, n.m.; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n.nn.; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano, n.m.). 6. Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila n.511, reso il 10 marzo 2023, devono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impug