CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35126/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che la richiesta di rinnessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, sezione prima penale, n. 4252/2018 reg. g. app., depositata alla Cancelleria del Tribunale di Modena in data 19 aprile 2022, non risulta notificata alle altre parti, in particolare al Pubblico ministero. 2. Considerato, infatti, che non risulta allegata all'istanza relata di notifica della richiesta di rimessione al Pubblico ministero, nei termini di cui all'art. 46, comma 1 e 4, cod. proc. pen. secondo il quale la richiesta, a pena d'inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente altre parti, tra le quali, rientra, ovviamente, anche il Pubblico Ministero. 2.1. Rilevato che detta notifica costituisce condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere considerata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli, Rv. 201300; Sez. 3, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218403), in quanto diretta ad ottenere la rimessione, atto suscettibile di comportare lo spostamento del processo che deve essere, dunque, ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano possibilità di interloquire (tra le altre, Sez. 1, n. 1618 del 11.4.1994, Rv. 197681; Sez. 1, n. 2234 del 4.4.1996, Rv. 204921; Sez. 5, n. 39039 del 6.7.2012, Rv. 253720). 2.2. Considerato, inoltre, che la richiesta di rimessione non risulta portata a diretta, personale conoscenza di tutte le altre parti interessate così come risulta e dagli atti a disposizione del Collegio. 2.1. Rilevato, infine, che la richiesta non è stata depositata nella Cancelleria del giudice procedente (Corte d'appello di Bologna) ma in quella di altro ufficio (Tribunale di Modena). 3. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore