CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18218/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza della motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per la continuazione con i delitti di cui ai capi C) e D); Rilevato che il motivo, oltre che aspecifico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che l'aumento di tre mesi di reclusione per ciascuno dei delitti satellite di lesioni personali e di danneggiamento aggravato disposto dal giudice di primo grado è giustificato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dalla gravità delle condotte criminose accertate, dall'intensità del dolo dell'imputato e dai suoi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20