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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03298/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a lama ripiegabile, che egli deteneva sulla sua persona il 5 maggio 2018, data in cui venne sottoposto a controllo mentre, trovandosi all'interno di un albergo, arrecava fastidio a clientela e personale della struttura; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Giosa taccia, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, di illegittimità la sentenza impugnata che, in realtà, contiene la compiuta esposizione della vicenda di interesse processuale, così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi di appello; che i giudici di merito hanno, invero, convenientemente spiegato che la concreta collocazione dello strumento, in sé senz'altro dotato di autonoma ed elevata attitudine lesiva, convince della fondatezza dell'addebito, non avendo l'imputato in alcun modo giustificato, nell'immediatezza, le ragioni per le quali portava seco uno strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a lama ripiegabile, che egli deteneva sulla sua persona il 5 maggio 2018, data in cui venne sottoposto a controllo mentre, trovandosi all'interno di un albergo, arrecava fastidio a clientela e personale della struttura; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Giosa taccia, in termini di assoluta ed insuperabile genericità, di illegittimità la sentenza impugnata che, in realtà, contiene la compiuta esposizione della vicenda di interesse processuale, così come la scrupolosa disamina dei formulati motivi di appello; che i giudici di merito hanno, invero, convenientemente spiegato che la concreta collocazione dello strumento, in sé senz'altro dotato di autonoma ed elevata attitudine lesiva, convince della fondatezza dell'addebito, non avendo l'imputato in alcun modo giustificato, nell'immediatezza, le ragioni per le quali portava seco uno strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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