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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37125/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 14/5/2020 del GUP del Tribunale di Crotone, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati dalle contestazioni in materia di sostanze stupefacenti, limitando le condanne al tentato omicidio in danno di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle connesse violazioni in materia di armi, delitti commessi in Crotone il giorno 9 gennaio 2019, per i quali è stata confermata la responsabilità degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati rispettivamente ad anni otto ed anni dodici di reclusione; è stata altresì confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione di due fucili di calibro sconosciuto, contestato al capo C, rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e C 1.800 di multa; infine, è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto della pistola Beretta cal. 6.35 con matricola punzonata, con rideterminazione della pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e C 3.000 di multa.

1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono sl:ati ricostruiti dalla Corte di appello di Catanzaro nei termini di seguito indicati.

Alle 13.20 del 9 gennaio 2019 in via [OSCURATO:PERSONA] a Crotone veniva segnalata una sparatoria in seguito alla quale si constatava il danneggiamento di una vetrina del negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA] e la presenza di quindici colpi (otto colpi di pistola cal. 9x21 e sette colpi di fucile cal. 12).

Alcuni colpi avevano attinto anche la parete interna in cartongesso del negozio, il muro di un altro negozio nelle vicinanze ed il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata sulla pubblica via.

Le immagini delle telecamere del vicino piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] e del sistema di videosorveglianza del negozio di frutta permettevano di notare che due minuti prima della segnalazione della sparatoria, davanti al negozio di frutta vi era una [OSCURATO:PERSONA] intestata allo zio di [OSCURATO:PERSONA] dalla quale, lato passeg- gero, scendeva [OSCURATO:PERSONA] che iniziava a correre pochi attimi prima che il lunotto andasse in frantumi.

Il soggetto che si trovava alla guida ([OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo) si sdraiava sui sedili.

Lo sportello lato passeg- gero veniva chiuso da [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, si era avvicinato al veicolo.

Da successivi accertamenti emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] era stata raggiunta da colpi di arma da fuoco.

Le telecamere dell'autostazione consentivano di individuare l'automobile sulla quale si trovavano i soggetti che avevano esploso i colpi: un'[OSCURATO:PERSONA] 159 [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio-oro dalla quale era sceso un soggetto che, imbracciato un fucile, aveva sparato in direzione del marciapiede ove si trovava il negozio di frutta.

Terminata l'azione di fuoco, la vettura ripartiva in velocità.

Individuata la targa del veicolo, identificati gli autisti dei pullman e dei furgoni che si trovavano in zona e che avrebbero potuto riferire circostanze utili, veniva rinvenuta l'[OSCURATO:PERSONA] nei pressi della quale si notava giungere [OSCURATO:PERSONA], che veniva fermato mentre tentava di allontanarsi alla vista della Polizia.

Sottoposto a controllo il cellulare del Galea, si notava la presenza di una foto del giorno di Capodanno che lo ritraeva mentre imbracciava due fucili, di cui uno semiautomatico ed uno sovrapposto, con alle spalle una scatola di munizioni ed alcune cartucce per fucile esplose.

Uno dei fucili risultava compatibile con quello utilizzato nell'attentato.

Veniva accertata l'identità del proprietario della vettura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che veniva notato mentre giungeva nei pressi del mezzo e lo apriva con le chiavi che aveva con sé. [OSCURATO:PERSONA] presentava evidenti ematomi che non erano stati notati nella mattinata del 9 gennaio 2019 quando il soggetto era stato visto altrove da personale della Polizia.

In conseguenza delle ferite, [OSCURATO:PERSONA] si recava al [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Crotone alle 16.22, mentre poche ore prima [OSCURATO:PERSONA] si era presentato spontaneamente in Questura riferendo di avere malmenato il fratello Massimiliano con l'altro fratello Francesco.

Dalla visione delle telecamere emergevano altri particolari: tra le 12.11 e le 12.22 presso il negozio del Cimino erano giunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si erano allontanati muniti di due bastoni, andando via pochi istanti dopo su due automobili che erano tornate indietro immediatamente e, dopo che su una di esse era salito [OSCURATO:PERSONA], si erano nuovamente allontanate per rientrare alle

12.47. Inoltre, immediatamente dopo la sparatoria, [OSCURATO:PERSONA] si era recato nel retro del negozio, aveva afferrato una pistola in suo possesso e, sceso in strada, aveva tentato di rispondere al fuoco.

All'esito di una perquisizione eseguita poco dopo nel negozio, era stata rinvenuta una pistola Beretta cal. 6,35 con matricola abrasa, della quale il padre di Cimino, Francesco, aveva tentato di disfarsi. [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato come il soggetto che, sceso dall'[OSCURATO:PERSONA] ed imbracciato il fucile, aveva esploso i colpi verso il negozio e la vettura [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso i giudici di merito valorizzavano l'individuazione operata da [OSCURATO:PERSONA], autista di un autobus che, in uscita dal cancello delle autolinee, aveva per poco evitato l'impatto con l'automobile.

Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano desunti, principal- mente, dal tentativo emerso nel corso delle conversazioni (intercettate) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di fare ricader la 3 / t; responsabilità del pestaggio subìto sui propri parenti e dalla preoccupazione mostrata per il rinvenimento delle foto con i fucili nel cellulare del Galea.

In relazione al reato ascritto a quest'ultimo, la prova della responsabilità è stata desunta dalla fotografia presente sul suo cellulare, in cui si vede l'imputato imbracciare i citati fucili.

Con riferimento al reato di detenzione e porto di arma comune da sparo, la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalle immagini di videosorveglianza dalle quali i giudici di merito hanno tratto la conclusione che non poteva trattarsi di una pistola giocattolo per la condotta tenuta dall'imputato (che aveva anche compiuto un'azione di scarrellamento) e per il contesto in cui era stata utilizzata.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa digitalmente, sono stati proposti motivi nuovi per il primo ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.1.1. Nel primo motivo è stata dedotta l'erronea applic:azione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

L'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato fondamento principale in un riconoscimento operato dal teste Chiodo in termini non credibili, nonché privo di riscontri.

In particolare, il riconoscimento era stato effettuato dal Chiodo solo sulla base del profilo del soggetto riconosciuto, del quale - prima di operare il riconoscimento - non era stata fornita una specifica descrizione.

Si censura dunque che il riconoscimento sia stato effettuato senza l'osservanza delle regole di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., oltre che mediante una metodologia oggetto di specifiche censure tramite una consulenza di parte immotivatamente disattesa dai giudici di merito: in tale consulenza era stato evidenziato lo scarso livello di affidabilità del riconoscimento operato dal Chiodo, attestato in una percentuale del 27,5%.

Ne sarebbe conseguita la violazione del criterio secondo cui l'affermazione della penale responsabilità presuppone la prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimentogalla consulenza di parte.L'elaborato difensivo sarebbe stato pretermesso in maniera immotivata e con argomentazione sbrigativa fondata solo sulla circostanza secondo cui la consulenza era «priva di pregio scientifico».

La prospettiva difensiva rivendica invece la configurabilità del vizio di motivazione anche in base alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali (anche di provenienza sovranazionale) circa la necessaria verifica puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione.

2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena, non attestata nel minimo edittale.

Ciò rende insufficiente il richiamo alla modalità della condotta ed alla personalità del reo, con conseguente riverbero del vizio anche sugli aumenti per i reati ritenuti in continuazione.

2.1.4. Nei motivi nuovi, trasmessi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione degli artt. 350, 63 e 64 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso a sommarie informazioni nell'immediatezza dei fatti, quando ancora non era evidentemente gravato da indizi di reità.

Risultava invece che tale audizione era avvenuta in Questura il 9/1/2019, previa predisposizione di intercettazioni ambientali video e audio nella sala di aspetto, e che nell'occasione al ricorrente veniva chiesto dove fosse stato quel giorno, circostanze dimostrative dell'esistenza di indizi a suo carico: pertanto, il relativo verbale avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, perché l'adempimento istruttorio era stato espletato in assenza di un difensore.

Ancora, si lamenta che non sia stata approfondita la causale del delitto, per non essere stata accertata l'esistenza di traffici di stupefacenti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA], gestiti rispettivamente dai Cimino e dai [OSCURATO:PERSONA].

Le informazioni rese sul punto dal teste [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero utili a tale scopo, in quanto resta ignota la fonte delle sue conoscenze.

Viene contestata anche la causale alternativa della vendetta dei [OSCURATO:PERSONA] per una presunta aggressione perpetrata poco prima da Cimino, Marseglia e Otranto, attesa la brevissima distanza di tempo tra i due fatti.

Infine, si censura che manchino elementi di collegamento alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], né soccorre la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai visto prima l'imputato, e lo ha descritto sommariamente per averlo visto di profilo e con il volto coperto da uno sciarpone; il riconoscimento effettuato in Questura, su foto segnaletica di prospetto e a volto libero, sarebbe dunque inattendibile.

2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.2.1. L'imputato ha articolato un unico composito motivo con il quale ha eccepito violazione di legge penale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e all'art. 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Il ricorrente ha messo in rilievo come la Corte, sulla scorta della ritenuta inutilizzabilità del compendio intercettivo costituito dalle captazioni eseguite con il c.d. trojan inoculato sullo smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], abbia ritenuto insussistenti le imputazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti; tuttavia, le intercettazioni acquisite mediante lo stesso strumento erano state utilizzate illegittimamente per motivare la responsabilità in merito al delitto di tentato omicidio.

Depurato il materiale istruttorio da tali captazioni, a carico del [OSCURATO:PERSONA] rimanevano solo i dati relativi all'utilizzazione della sua vettura e la conversa- zione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un fucile: si tratta di elementi insufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputato.

Nessuno dei testimoni ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (né altra persona che avesse il volto tumefatto) fra i soggetti che si trovavano a bordo dell'automobile usata dagli aggressori; né tale riconoscimento poteva essere effettuato, tenuto conto dei filmati.

Peraltro, è mancata l'acquisizione di elementi di sufficiente certezza per ascrivere alle vittime del tentato omicidio le lesioni causate a [OSCURATO:PERSONA] circa mezz'ora prima della sparatoria.

Dalle intercettazioni è emerso soltanto il timore dell'imputato di essere coinvolto nelle indagini a causa della foto che ritraeva Galea con due armi tra le mani.

Ciò dimostrerebbe la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dinamica degli avvenimenti, ma non anche la sua partecipazione agli stessi.

La sentenza di appello sarebbe, altresì, viziata per non avere la Corte espressamente esaminato il motivo di gravame con il quale era stato evidenziato come la dinamica degli spari fosse indicativa dell'assenza dell'animus necandi.

In tal senso deponeva sia la circostanza che, una volta sceso dalla vettura per darsi alla fuga, [OSCURATO:PERSONA] non era stato inseguito e che i colpi successivi a quello che aveva infranto il lunotto posteriore dell'automobile erano stati indirizzati verso il marciapiede (quindi dall'alto verso il basso), all'esterno dell'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contro il quale nessuno aveva sparato.

Ciò avrebbe comportato un deficit ricostruttivo in punto di idoneità e direzione non equivoca degli atti, con conseguente necessità di escludere il tentativo di omicidio.

Inoltre, la sentenza è stata censurata per aver escluso l'attenuante della provocazione laddove, invece, la reazione di [OSCURATO:PERSONA], in conse- guenza delle gravi lesioni subìte con annesso trauma cranico, doveva essere ritenuta adeguata all'offesa.2.3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.3.1. Nel primo motivo si sono dedotti i vizi di violazione di legge (anche processuale) con travisamento della prova e cli motivazione.

La pronuncia di condanna per il reato, come riqualificato dai giudici di merito, non poteva essere emessa in ragione dell'incertezza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta.

Non essendo emersi elementi sufficientemente conduc:enti per affermare che l'arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sparatoria fosse quella (Beretta cal. 6,35 con matricola abrasa) sequestrata al padre [OSCURATO:PERSONA], non poteva che discendere una pronuncia assolutoria.

2.3.2. Nel secondo motivo è stato eccepito il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La difesa ha rilevato che l'aumento per la recidiva è stato applicato nonostante la mancata contestazione dell'aggravante, anche per la mancanza di una precedente condanna aggravata dalla recidiva semplice.

Peraltro, non risultano indicati, secondo la difesa, i criteri in base ai quali sono stati operati gli aumenti per la recidiva.

2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.4.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.597 cod. proc. pen.

La prova della detenzione illecita delle armi per le quali è stato ritenuto responsabile l'imputato è stata desunta solo da una fotografia scattata il giorno di Capodanno che ritraeva Galea mentre teneva tra le mani due fucili mai rinvenuti.

La difesa ha lamentato di avere contestato la rispondenza del calibro dei fucili utilizzati per il tentato omicidio con quelli delle armi di cui alla fotografia: ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a dubitare dell'idoneità allo sparo delle armi riprese nella foto.

In ogni caso, la circostanza che la foto era stata scattata a Capodanno contribuisce a porre in dubbio che Galea avesse l'effettiva disponibilità delle armi essendo compatibile, date le circostanze, una semplice detenzione ioci causa.

2.4.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione illogica in relazione al diniego dei benefici delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

In particolare, quanto al primo, la difesa ha sostenuto la mera apparenza della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto l'abilità del ricorrente nel procurarsi le armi, l'abitualità dei comportamenti illeciti e l'inaffidabilità della personalità del Galea.In relazione alla sospensione condizionale, la Corte avrebbe omesso di valutare il positivo comportamento tenuto dall'imputato in regime detentivo e di arresti domiciliari, oltre che la condizione di detenzione dei [OSCURATO:PERSONA] con i quali sarebbe impedito, quindi, qualsiasi contatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, poiché manifestamente infondati ovvero riproduttivi di censure già vagliate con esito negativo nella impugnata sentenza, con la cui motivazione le difese non hanno inteso confrontarsi.

Va premesso che, quanto ai delitti in esame, per i quali è stata confermata la responsabilità degli imputati, si è al cospetto di una pronuncia cosiddetta "doppia conforme", costruzione che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola„ Rv. 257967); e anche manifesta- mente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tale prospettiva, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.

Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato.

E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.2.

Ciò premesso, si esamineranno partitamente i ricorsi degli imputati, prendendo le mosse da quello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Risulta inammissibile il primo motivo, che deduce violazione di legge in ordine all'esito positivo del riconoscimento operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], poiché eccepisce un profilo di merito che riguarderebbe l'inal:tendibilità di detto riconoscimento per non essere stato preceduto dalla descrizione del soggetto da riconoscere, laddove la sentenza ha specificato che (pag. 34, all'inizio) Chiodo, prima di procedere al riconoscimento, aveva fornito una descrizione dell'imputato del tutto compatibile con le sue fattezze, tanto da indicare addirittura un'età di 30 - 35 anni, coincidente con quella che [OSCURATO:PERSONA] aveva al momento del fatto (30 anni).

Non vi è stata dunque alciuna violazione delle modalità che la legge pone a presidio della genuinità della ricognizione, risultando al contrario la piena osservanza delle regole di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. 2.2.

Ulteriore motivo, collegato al precedente, attiene alla valenza della consulenza della difesa che aveva delegato ad uno specialista (non meglio identificato, non essendo stata allegata detta consulenza al ricorso in esame, con difetto di autosufficienza dell'impugnazione, atteso il divieto di prendere diretta cognizione degli atti processuali) il calcolo di attendibilità del riconoscimento fotografico operato dal Chiodo, attribuendogli un valore pari al 27,5%, livello da ritenersi "poco attendibile".

Va rilevato che tale elaborato è stato preso in considerazione da entrambi i giudici di merito, con concorde valutazione negativa, avendo essi espresso unanime giudizio di inattendibilità di detta consulenza, ritenuta priva di pregio scientifico (sentenza impugnata) o non supportata da dati scientifici (sentenza di primo grado).

È evidente, per rispondere ad una specifica censura del ricorrente, che il richiamo al concetto di scientificità è da intendersi nel senso di mancata indicazione delle leggi scientifiche validate dalla comunità scientifica su cui fondare l'elaborazione del "calcolo di attendibilità".

Invero, una indagine che possa definirsi attendibile deve indicare la legge scientifica di copertura da porre a base del ragionamento inferenziale, e deve segnalare il grado di convergenza della comunità scientifica in un dato momento storico, ciò implicando un'approfondita analisi degli studi e delle basi fattuali su Clli si fonda la tesi, valutando anche l'indipendenza dei soggetti che hanno contribuito alla ricerca e l'eventuale diffusa condivisione scientifica susseguente alla sua enunciazione.

Sono questi i concetti che - evidentemente mancando di basi nella consulenza in esame - hanno indotto i giudici del merito a segnalarne la carenza in termini sintetici, quali quelli sopra riportati.

Va poi ribadito che la valutazione di attendibilità di un testimone, anche nella parte in cui questi procede ad un& ., ricognizione, è compito esclusivo del giudice, il quale in tale funzione non può essere costretto nei margini di calcoli pseudo-scientifici.

2.3. Il successivo motivo di impugnazione contesta la dosimetria della pena, per non essersi mantenuta nel minimo edittale e per non essere state specificate le ragioni di tale discostamento.

Anche tale motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza all'uopo valorizzato la gravità e pericolosità della condotta, nonché la personalità del ricorrente - anche se asseritamente incensurato - che emerge in termini negativi dalle modalità del fatto.

Del resto, si rimarca che la pena base di otto anni per un triplice tentato omicidio è soltanto di un anno superiore al limite minimo, sicché, mantenendosi al di sotto del livello mediano, non richiede particolari esplicitazioni motivazionali.

2.4. Infine, si segnala che l'inammissibilità del ricorso principale deter- mina l'inammissibilità derivata dei motivi aggiunti presentati dall'altro difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Detti motivi, peraltro, sarebbero stati parimenti inammissibili per essere nella quasi totalità estranei ai temi trattati nel ricorso principale.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il ricorso è imperniato sul rilievo che - ad onl:a della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT n. 15/2019, captate mediante il captatore informatico applicato al telefono celllulare del ricorrente - la prova della sua partecipazione all'agguato omicida derivi proprio dalle captazioni dichiarate inutilizzabili.

L'assunto è manifestamente privo di fondamento.

L'impugnata sentenza ha valorizzato invece l'uso della vettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], elemento che non trova alcuna spiega- zione alternativa, e l'inferenza logica ricavata dall'evidente interesse di costui di impedire l'accertamento dell'origine delle sue lesioni al volto - elemento che avrebbe rivelato il suo diretto interesse e coinvolgimento nella vicenda - oltre al timore manifestato expressis verbis, in captazioni pienamente utilizzabili perché diverse da quelle escluse dal compendio probatorio, quali quelle registrate nella sala di attesa della Questura di Crotone, in ordine alle fotografie rinvenute nel cellulare di Galea, ritratto con due fucili (vds. imputazione sub C), al quale ripetutamente rimproverava di non averle cancellate.

Tale timore era derivato dalla preoccupazione dell'imputato di poter essere "inguaiato" per la possibile comparazione tra le armi ritratte nella fotografia e quella usata nell'agguato.

3.2. Quanto alla rilevata omissione motivazionale dell'animus necandi, risulta dal complesso della motivazione un'indicazione degli elementi fattuali dai quali desumerlo (tipologia delle armi, numero dei colpi, direzione degli stessi 6.._.. /V contro un'automobile con persone a bordo e una parete intera di un negozio nel quale era presente il proprietario), oltre alla corretta valorizzazione del movente ritorsivo.

Inoltre, a pag. 34 dell'impugnata sentenza, si afferma espressamente l'evidenza dell'intenzione di uccidere degli esecutori, alla stregua della depo- sizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che i colpi erano stati sparati reiteratamente ad altezza d'uomo.

3.3. Infine, incensurabile risulta l'esclusione dell'attenuante della provoca- zione, caldeggiata nei motivi di gravame, In quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'evidente sproporzione tra l'aggressione fisica patita da [OSCURATO:PERSONA] e la reazione seguitane, con l'agguato condotto sparando ad altezza d'uomo sulla pubblica via, in ora centrale della giornata, così ponendo a rischio non soltanto la vita delle persone offese, ma anche i passanti estranei alla vicenda conflittuale in corso tra i due gruppi delinquenziali.

Tali considerazioni, congrue ed aderenti all'esegesi di Megittimità in tema di provocazione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, MC, Rv. 271799; Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823) sono dunque inattaccabili nella presente sede di legittimità, rientrando nella sfera riservata all'apprezzamento valutativo del giudice di merito.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Nel primo motivo si deduce - in forma generica e confusa - che non poteva essere emessa condanna per il reato sub D), riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7 L. n. 895 del 1967, in ragione dell'incertezza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta.

Invero, i giudici di ambo i gradi hanno ritenuto che da un giudizio di mera compatibilità tra la pistola Beretta cal. 6.35 sequestrata al padre dell'imputato, il quale se ne era disfatto il giorno successivo ai fatti di causa i gettandola in un cassonetto della spazzatura, e quella detenuta dal Cimino, non discendeva la certezza che si trattasse della stessa arma.

Ciononostante, è stata ritenuta certa la prova della detenzione e porto dell'arma„ essendo tali condotte emergenti dalle riprese del sistema di videosorveglianza del negozio di fruttivendolo del Cimino, immortalato allorché, udita l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, impugnava una pistola e tentava di colpire gli aggressori.

Sono state altresì espresse le ragioni per cui non si era dato credito alla tesi della difesa che si trattasse di una pistola-giocattolo, poiché dalle immagini registrate risultava nitidamente l'azione di scarrellamento compiuta dal Cimino, accorso sulla pubblica via con l'arma in pugno.

4.2. Quanto alle doglianze rivolte alla ritenuta recidiva e, in generale, al complessivo trattamento sanzionatorio, è agevole rilevare che tale aggrava te soggettiva è stata ritualmente contestata in calce alle imputazioni, indicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] in forma di recidiva reiterata e specifica.

Il trattamento sanzionatorio è stato correttamente illustrato nei suoi capi- saldi, costituiti dalla motivata negazione delle circostanze attenuanti generiche, a causa delle modalità dell'azione e della pessima biografia criminale del Cimino.

Tali rilievi risultano asseverati dal certificato penale del ricorrente, il quale era già stato dichiarato recidivo reiterato, come emerge dal punto n. 10, mentre il carattere di specificità emerge dal punto n. 7 di detto certificato penale, il che rende ragione anche della notazione riguardante l'abilità dell'imputato di procu- rarsi armi da fuoco.

Anche il calcolo della pena non presenta alcuna criticità, ed è stato correttamente illustrato, con indicazione dell'aumento di due terzi derivante dalla recidiva reiterata e specifica, che portava ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 4.500 di multa la pena base indicata in anni due ed C

2.700. Ogni doglianza è quindi destituita di fondamento.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.

La circostanza che la foto ritraente l'imputato con due fucili tra le braccia fosse risalente al Capodanno 2019 non consente di avvalorare la tesi difensiva che si sia trattato di una messinscena ioci causa, né di insinuare alcun dubbio sul funzionamento delle armi.

Infatti, oltre a ritrarre i fucili, la foto mostrava alle spalle del Galea la presenza di munizioni, anche esplose, particolare che induce a ritenere le armi senz'altro funzionanti (vedi pag. 25 dell'impugnata sentenza).

Peraltro, l'esegesi di legittimità ha affermato che «In materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato» (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z., Rv. 251967; Sez. 1, n. 10165 del 06/10/1996, Terrestre, Rv. 206091).

Quanto alla censura che contesta la rispondenza del calibro dei fucili utilizzati per il tentato omicidio con quelli delle armi di cui alla fotografia, trattasi di doglianza irrilevante, in quanto l'imputazione sub C) prescinde da ogni riferi- mento diretto alla vicenda del triplice tentato omicidio, e la condanna a tale titolo si è fondata esclusivamente sulla constatazione della illecita detenzione di due fucili di calibro sconosciuto.

5.2. Manifestamente infondate, e comunque di puro merito, sono le doglianze attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla contestualizzazione della condotta del Galea, ritenuto vicino ad ambienti criminali, come emerge dalle intercettazioni ambientali nella sala d'attesa della Questura.

Parimenti, la negazione dei benefici di legge è stata giustificata dalla prognosi negativa in ordine all'esclusione del rischio di recidiva, ambito che appartiene alla sfera valutativa del giudice di merito e che nella specie non è stato irragionevolmente motivato.

6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei propri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 14/5/2020 del GUP del Tribunale di Crotone, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati dalle contestazioni in materia di sostanze stupefacenti, limitando le condanne al tentato omicidio in danno di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle connesse violazioni in materia di armi, delitti commessi in Crotone il giorno 9 gennaio 2019, per i quali è stata confermata la responsabilità degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati rispettivamente ad anni otto ed anni dodici di reclusione; è stata altresì confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecita detenzione di due fucili di calibro sconosciuto, contestato al capo C, rideterminando la pena in otto mesi di reclusione e C 1.800 di multa; infine, è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di detenzione e porto della pistola Beretta cal. 6.35 con matricola punzonata, con rideterminazione della pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e C 3.000 di multa. 1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono sl:ati ricostruiti dalla Corte di appello di Catanzaro nei termini di seguito indicati. Alle 13.20 del 9 gennaio 2019 in via [OSCURATO:PERSONA] a Crotone veniva segnalata una sparatoria in seguito alla quale si constatava il danneggiamento di una vetrina del negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA] e la presenza di quindici colpi (otto colpi di pistola cal. 9x21 e sette colpi di fucile cal. 12). Alcuni colpi avevano attinto anche la parete interna in cartongesso del negozio, il muro di un altro negozio nelle vicinanze ed il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata sulla pubblica via. Le immagini delle telecamere del vicino piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] e del sistema di videosorveglianza del negozio di frutta permettevano di notare che due minuti prima della segnalazione della sparatoria, davanti al negozio di frutta vi era una [OSCURATO:PERSONA] intestata allo zio di [OSCURATO:PERSONA] dalla quale, lato passeg- gero, scendeva [OSCURATO:PERSONA] che iniziava a correre pochi attimi prima che il lunotto andasse in frantumi. Il soggetto che si trovava alla guida ([OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo) si sdraiava sui sedili. Lo sportello lato passeg- gero veniva chiuso da [OSCURATO:PERSONA] che, nel frattempo, si era avvicinato al veicolo. Da successivi accertamenti emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] era stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Le telecamere dell'autostazione consentivano di individuare l'automobile sulla quale si trovavano i soggetti che avevano esploso i colpi: un'[OSCURATO:PERSONA] 159 [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio-oro dalla quale era sceso un soggetto che, imbracciato un fucile, aveva sparato in direzione del marciapiede ove si trovava il negozio di frutta. Terminata l'azione di fuoco, la vettura ripartiva in velocità. Individuata la targa del veicolo, identificati gli autisti dei pullman e dei furgoni che si trovavano in zona e che avrebbero potuto riferire circostanze utili, veniva rinvenuta l'[OSCURATO:PERSONA] nei pressi della quale si notava giungere [OSCURATO:PERSONA], che veniva fermato mentre tentava di allontanarsi alla vista della Polizia. Sottoposto a controllo il cellulare del Galea, si notava la presenza di una foto del giorno di Capodanno che lo ritraeva mentre imbracciava due fucili, di cui uno semiautomatico ed uno sovrapposto, con alle spalle una scatola di munizioni ed alcune cartucce per fucile esplose. Uno dei fucili risultava compatibile con quello utilizzato nell'attentato. Veniva accertata l'identità del proprietario della vettura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che veniva notato mentre giungeva nei pressi del mezzo e lo apriva con le chiavi che aveva con sé. [OSCURATO:PERSONA] presentava evidenti ematomi che non erano stati notati nella mattinata del 9 gennaio 2019 quando il soggetto era stato visto altrove da personale della Polizia. In conseguenza delle ferite, [OSCURATO:PERSONA] si recava al [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Crotone alle 16.22, mentre poche ore prima [OSCURATO:PERSONA] si era presentato spontaneamente in Questura riferendo di avere malmenato il fratello Massimiliano con l'altro fratello Francesco. Dalla visione delle telecamere emergevano altri particolari: tra le 12.11 e le 12.22 presso il negozio del Cimino erano giunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si erano allontanati muniti di due bastoni, andando via pochi istanti dopo su due automobili che erano tornate indietro immediatamente e, dopo che su una di esse era salito [OSCURATO:PERSONA], si erano nuovamente allontanate per rientrare alle 12.47. Inoltre, immediatamente dopo la sparatoria, [OSCURATO:PERSONA] si era recato nel retro del negozio, aveva afferrato una pistola in suo possesso e, sceso in strada, aveva tentato di rispondere al fuoco. All'esito di una perquisizione eseguita poco dopo nel negozio, era stata rinvenuta una pistola Beretta cal. 6,35 con matricola abrasa, della quale il padre di Cimino, Francesco, aveva tentato di disfarsi. [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato come il soggetto che, sceso dall'[OSCURATO:PERSONA] ed imbracciato il fucile, aveva esploso i colpi verso il negozio e la vettura [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso i giudici di merito valorizzavano l'individuazione operata da [OSCURATO:PERSONA], autista di un autobus che, in uscita dal cancello delle autolinee, aveva per poco evitato l'impatto con l'automobile. Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano desunti, principal- mente, dal tentativo emerso nel corso delle conversazioni (intercettate) tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], di fare ricader la 3 / t; responsabilità del pestaggio subìto sui propri parenti e dalla preoccupazione mostrata per il rinvenimento delle foto con i fucili nel cellulare del Galea. In relazione al reato ascritto a quest'ultimo, la prova della responsabilità è stata desunta dalla fotografia presente sul suo cellulare, in cui si vede l'imputato imbracciare i citati fucili. Con riferimento al reato di detenzione e porto di arma comune da sparo, la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata dalle immagini di videosorveglianza dalle quali i giudici di merito hanno tratto la conclusione che non poteva trattarsi di una pistola giocattolo per la condotta tenuta dall'imputato (che aveva anche compiuto un'azione di scarrellamento) e per il contesto in cui era stata utilizzata. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], nonché per [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasmessa digitalmente, sono stati proposti motivi nuovi per il primo ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Nel primo motivo è stata dedotta l'erronea applic:azione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato fondamento principale in un riconoscimento operato dal teste Chiodo in termini non credibili, nonché privo di riscontri. In particolare, il riconoscimento era stato effettuato dal Chiodo solo sulla base del profilo del soggetto riconosciuto, del quale - prima di operare il riconoscimento - non era stata fornita una specifica descrizione. Si censura dunque che il riconoscimento sia stato effettuato senza l'osservanza delle regole di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., oltre che mediante una metodologia oggetto di specifiche censure tramite una consulenza di parte immotivatamente disattesa dai giudici di merito: in tale consulenza era stato evidenziato lo scarso livello di affidabilità del riconoscimento operato dal Chiodo, attestato in una percentuale del 27,5%. Ne sarebbe conseguita la violazione del criterio secondo cui l'affermazione della penale responsabilità presuppone la prova al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimentogalla consulenza di parte.L'elaborato difensivo sarebbe stato pretermesso in maniera immotivata e con argomentazione sbrigativa fondata solo sulla circostanza secondo cui la consulenza era «priva di pregio scientifico». La prospettiva difensiva rivendica invece la configurabilità del vizio di motivazione anche in base alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali (anche di provenienza sovranazionale) circa la necessaria verifica puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione. 2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena, non attestata nel minimo edittale. Ciò rende insufficiente il richiamo alla modalità della condotta ed alla personalità del reo, con conseguente riverbero del vizio anche sugli aumenti per i reati ritenuti in continuazione. 2.1.4. Nei motivi nuovi, trasmessi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce la violazione degli artt. 350, 63 e 64 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato escusso a sommarie informazioni nell'immediatezza dei fatti, quando ancora non era evidentemente gravato da indizi di reità. Risultava invece che tale audizione era avvenuta in Questura il 9/1/2019, previa predisposizione di intercettazioni ambientali video e audio nella sala di aspetto, e che nell'occasione al ricorrente veniva chiesto dove fosse stato quel giorno, circostanze dimostrative dell'esistenza di indizi a suo carico: pertanto, il relativo verbale avrebbe dovuto essere dichiarato inutilizzabile, perché l'adempimento istruttorio era stato espletato in assenza di un difensore. Ancora, si lamenta che non sia stata approfondita la causale del delitto, per non essere stata accertata l'esistenza di traffici di stupefacenti nel quartiere [OSCURATO:PERSONA], gestiti rispettivamente dai Cimino e dai [OSCURATO:PERSONA]. Le informazioni rese sul punto dal teste [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero utili a tale scopo, in quanto resta ignota la fonte delle sue conoscenze. Viene contestata anche la causale alternativa della vendetta dei [OSCURATO:PERSONA] per una presunta aggressione perpetrata poco prima da Cimino, Marseglia e Otranto, attesa la brevissima distanza di tempo tra i due fatti. Infine, si censura che manchino elementi di collegamento alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], né soccorre la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai visto prima l'imputato, e lo ha descritto sommariamente per averlo visto di profilo e con il volto coperto da uno sciarpone; il riconoscimento effettuato in Questura, su foto segnaletica di prospetto e a volto libero, sarebbe dunque inattendibile. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1. L'imputato ha articolato un unico composito motivo con il quale ha eccepito violazione di legge penale in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e all'art. 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente ha messo in rilievo come la Corte, sulla scorta della ritenuta inutilizzabilità del compendio intercettivo costituito dalle captazioni eseguite con il c.d. trojan inoculato sullo smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], abbia ritenuto insussistenti le imputazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti; tuttavia, le intercettazioni acquisite mediante lo stesso strumento erano state utilizzate illegittimamente per motivare la responsabilità in merito al delitto di tentato omicidio. Depurato il materiale istruttorio da tali captazioni, a carico del [OSCURATO:PERSONA] rimanevano solo i dati relativi all'utilizzazione della sua vettura e la conversa- zione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un fucile: si tratta di elementi insufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputato. Nessuno dei testimoni ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (né altra persona che avesse il volto tumefatto) fra i soggetti che si trovavano a bordo dell'automobile usata dagli aggressori; né tale riconoscimento poteva essere effettuato, tenuto conto dei filmati. Peraltro, è mancata l'acquisizione di elementi di sufficiente certezza per ascrivere alle vittime del tentato omicidio le lesioni causate a [OSCURATO:PERSONA] circa mezz'ora prima della sparatoria. Dalle intercettazioni è emerso soltanto il timore dell'imputato di essere coinvolto nelle indagini a causa della foto che ritraeva Galea con due armi tra le mani. Ciò dimostrerebbe la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dinamica degli avvenimenti, ma non anche la sua partecipazione agli stessi. La sentenza di appello sarebbe, altresì, viziata per non avere la Corte espressamente esaminato il motivo di gravame con il quale era stato evidenziato come la dinamica degli spari fosse indicativa dell'assenza dell'animus necandi. In tal senso deponeva sia la circostanza che, una volta sceso dalla vettura per darsi alla fuga, [OSCURATO:PERSONA] non era stato inseguito e che i colpi successivi a quello che aveva infranto il lunotto posteriore dell'automobile erano stati indirizzati verso il marciapiede (quindi dall'alto verso il basso), all'esterno dell'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA] contro il quale nessuno aveva sparato. Ciò avrebbe comportato un deficit ricostruttivo in punto di idoneità e direzione non equivoca degli atti, con conseguente necessità di escludere il tentativo di omicidio. Inoltre, la sentenza è stata censurata per aver escluso l'attenuante della provocazione laddove, invece, la reazione di [OSCURATO:PERSONA], in conse- guenza delle gravi lesioni subìte con annesso trauma cranico, doveva essere ritenuta adeguata all'offesa.2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.3.1. Nel primo motivo si sono dedotti i vizi di violazione di legge (anche processuale) con travisamento della prova e cli motivazione. La pronuncia di condanna per il reato, come riqualificato dai giudici di merito, non poteva essere emessa in ragione dell'incertezza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta. Non essendo emersi elementi sufficientemente conduc:enti per affermare che l'arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sparatoria fosse quella (Beretta cal. 6,35 con matricola abrasa) sequestrata al padre [OSCURATO:PERSONA], non poteva che discendere una pronuncia assolutoria. 2.3.2. Nel secondo motivo è stato eccepito il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La difesa ha rilevato che l'aumento per la recidiva è stato applicato nonostante la mancata contestazione dell'aggravante, anche per la mancanza di una precedente condanna aggravata dalla recidiva semplice. Peraltro, non risultano indicati, secondo la difesa, i criteri in base ai quali sono stati operati gli aumenti per la recidiva. 2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.4.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.597 cod. proc. pen. La prova della detenzione illecita delle armi per le quali è stato ritenuto responsabile l'imputato è stata desunta solo da una fotografia scattata il giorno di Capodanno che ritraeva Galea mentre teneva tra le mani due fucili mai rinvenuti. La difesa ha lamentato di avere contestato la rispondenza del calibro dei fucili utilizzati per il tentato omicidio con quelli delle armi di cui alla fotografia: ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a dubitare dell'idoneità allo sparo delle armi riprese nella foto. In ogni caso, la circostanza che la foto era stata scattata a Capodanno contribuisce a porre in dubbio che Galea avesse l'effettiva disponibilità delle armi essendo compatibile, date le circostanze, una semplice detenzione ioci causa. 2.4.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione illogica in relazione al diniego dei benefici delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. In particolare, quanto al primo, la difesa ha sostenuto la mera apparenza della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto l'abilità del ricorrente nel procurarsi le armi, l'abitualità dei comportamenti illeciti e l'inaffidabilità della personalità del Galea.In relazione alla sospensione condizionale, la Corte avrebbe omesso di valutare il positivo comportamento tenuto dall'imputato in regime detentivo e di arresti domiciliari, oltre che la condizione di detenzione dei [OSCURATO:PERSONA] con i quali sarebbe impedito, quindi, qualsiasi contatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, poiché manifestamente infondati ovvero riproduttivi di censure già vagliate con esito negativo nella impugnata sentenza, con la cui motivazione le difese non hanno inteso confrontarsi. Va premesso che, quanto ai delitti in esame, per i quali è stata confermata la responsabilità degli imputati, si è al cospetto di una pronuncia cosiddetta "doppia conforme", costruzione che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola„ Rv. 257967); e anche manifesta- mente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale prospettiva, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.2. Ciò premesso, si esamineranno partitamente i ricorsi degli imputati, prendendo le mosse da quello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Risulta inammissibile il primo motivo, che deduce violazione di legge in ordine all'esito positivo del riconoscimento operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], poiché eccepisce un profilo di merito che riguarderebbe l'inal:tendibilità di detto riconoscimento per non essere stato preceduto dalla descrizione del soggetto da riconoscere, laddove la sentenza ha specificato che (pag. 34, all'inizio) Chiodo, prima di procedere al riconoscimento, aveva fornito una descrizione dell'imputato del tutto compatibile con le sue fattezze, tanto da indicare addirittura un'età di 30 - 35 anni, coincidente con quella che [OSCURATO:PERSONA] aveva al momento del fatto (30 anni). Non vi è stata dunque alciuna violazione delle modalità che la legge pone a presidio della genuinità della ricognizione, risultando al contrario la piena osservanza delle regole di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. 2.2. Ulteriore motivo, collegato al precedente, attiene alla valenza della consulenza della difesa che aveva delegato ad uno specialista (non meglio identificato, non essendo stata allegata detta consulenza al ricorso in esame, con difetto di autosufficienza dell'impugnazione, atteso il divieto di prendere diretta cognizione degli atti processuali) il calcolo di attendibilità del riconoscimento fotografico operato dal Chiodo, attribuendogli un valore pari al 27,5%, livello da ritenersi "poco attendibile". Va rilevato che tale elaborato è stato preso in considerazione da entrambi i giudici di merito, con concorde valutazione negativa, avendo essi espresso unanime giudizio di inattendibilità di detta consulenza, ritenuta priva di pregio scientifico (sentenza impugnata) o non supportata da dati scientifici (sentenza di primo grado). È evidente, per rispondere ad una specifica censura del ricorrente, che il richiamo al concetto di scientificità è da intendersi nel senso di mancata indicazione delle leggi scientifiche validate dalla comunità scientifica su cui fondare l'elaborazione del "calcolo di attendibilità". Invero, una indagine che possa definirsi attendibile deve indicare la legge scientifica di copertura da porre a base del ragionamento inferenziale, e deve segnalare il grado di convergenza della comunità scientifica in un dato momento storico, ciò implicando un'approfondita analisi degli studi e delle basi fattuali su Clli si fonda la tesi, valutando anche l'indipendenza dei soggetti che hanno contribuito alla ricerca e l'eventuale diffusa condivisione scientifica susseguente alla sua enunciazione. Sono questi i concetti che - evidentemente mancando di basi nella consulenza in esame - hanno indotto i giudici del merito a segnalarne la carenza in termini sintetici, quali quelli sopra riportati. Va poi ribadito che la valutazione di attendibilità di un testimone, anche nella parte in cui questi procede ad un& ., ricognizione, è compito esclusivo del giudice, il quale in tale funzione non può essere costretto nei margini di calcoli pseudo-scientifici. 2.3. Il successivo motivo di impugnazione contesta la dosimetria della pena, per non essersi mantenuta nel minimo edittale e per non essere state specificate le ragioni di tale discostamento. Anche tale motivo è generico e manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza all'uopo valorizzato la gravità e pericolosità della condotta, nonché la personalità del ricorrente - anche se asseritamente incensurato - che emerge in termini negativi dalle modalità del fatto. Del resto, si rimarca che la pena base di otto anni per un triplice tentato omicidio è soltanto di un anno superiore al limite minimo, sicché, mantenendosi al di sotto del livello mediano, non richiede particolari esplicitazioni motivazionali. 2.4. Infine, si segnala che l'inammissibilità del ricorso principale deter- mina l'inammissibilità derivata dei motivi aggiunti presentati dall'altro difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Detti motivi, peraltro, sarebbero stati parimenti inammissibili per essere nella quasi totalità estranei ai temi trattati nel ricorso principale. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso è imperniato sul rilievo che - ad onl:a della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT n. 15/2019, captate mediante il captatore informatico applicato al telefono celllulare del ricorrente - la prova della sua partecipazione all'agguato omicida derivi proprio dalle captazioni dichiarate inutilizzabili. L'assunto è manifestamente privo di fondamento. L'impugnata sentenza ha valorizzato invece l'uso della vettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], elemento che non trova alcuna spiega- zione alternativa, e l'inferenza logica ricavata dall'evidente interesse di costui di impedire l'accertamento dell'origine delle sue lesioni al volto - elemento che avrebbe rivelato il suo diretto interesse e coinvolgimento nella vicenda - oltre al timore manifestato expressis verbis, in captazioni pienamente utilizzabili perché diverse da quelle escluse dal compendio probatorio, quali quelle registrate nella sala di attesa della Questura di Crotone, in ordine alle fotografie rinvenute nel cellulare di Galea, ritratto con due fucili (vds. imputazione sub C), al quale ripetutamente rimproverava di non averle cancellate. Tale timore era derivato dalla preoccupazione dell'imputato di poter essere "inguaiato" per la possibile comparazione tra le armi ritratte nella fotografia e quella usata nell'agguato. 3.2. Quanto alla rilevata omissione motivazionale dell'animus necandi, risulta dal complesso della motivazione un'indicazione degli elementi fattuali dai quali desumerlo (tipologia delle armi, numero dei colpi, direzione degli stessi 6.._.. /V contro un'automobile con persone a bordo e una parete intera di un negozio nel quale era presente il proprietario), oltre alla corretta valorizzazione del movente ritorsivo. Inoltre, a pag. 34 dell'impugnata sentenza, si afferma espressamente l'evidenza dell'intenzione di uccidere degli esecutori, alla stregua della depo- sizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che i colpi erano stati sparati reiteratamente ad altezza d'uomo. 3.3. Infine, incensurabile risulta l'esclusione dell'attenuante della provoca- zione, caldeggiata nei motivi di gravame, In quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'evidente sproporzione tra l'aggressione fisica patita da [OSCURATO:PERSONA] e la reazione seguitane, con l'agguato condotto sparando ad altezza d'uomo sulla pubblica via, in ora centrale della giornata, così ponendo a rischio non soltanto la vita delle persone offese, ma anche i passanti estranei alla vicenda conflittuale in corso tra i due gruppi delinquenziali. Tali considerazioni, congrue ed aderenti all'esegesi di Megittimità in tema di provocazione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, MC, Rv. 271799; Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823) sono dunque inattaccabili nella presente sede di legittimità, rientrando nella sfera riservata all'apprezzamento valutativo del giudice di merito. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Nel primo motivo si deduce - in forma generica e confusa - che non poteva essere emessa condanna per il reato sub D), riqualificato ai sensi degli artt. 2, 4, 7 L. n. 895 del 1967, in ragione dell'incertezza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie ritenuta. Invero, i giudici di ambo i gradi hanno ritenuto che da un giudizio di mera compatibilità tra la pistola Beretta cal. 6.35 sequestrata al padre dell'imputato, il quale se ne era disfatto il giorno successivo ai fatti di causa i gettandola in un cassonetto della spazzatura, e quella detenuta dal Cimino, non discendeva la certezza che si trattasse della stessa arma. Ciononostante, è stata ritenuta certa la prova della detenzione e porto dell'arma„ essendo tali condotte emergenti dalle riprese del sistema di videosorveglianza del negozio di fruttivendolo del Cimino, immortalato allorché, udita l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, impugnava una pistola e tentava di colpire gli aggressori. Sono state altresì espresse le ragioni per cui non si era dato credito alla tesi della difesa che si trattasse di una pistola-giocattolo, poiché dalle immagini registrate risultava nitidamente l'azione di scarrellamento compiuta dal Cimino, accorso sulla pubblica via con l'arma in pugno. 4.2. Quanto alle doglianze rivolte alla ritenuta recidiva e, in generale, al complessivo trattamento sanzionatorio, è agevole rilevare che tale aggrava te soggettiva è stata ritualmente contestata in calce alle imputazioni, indicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] in forma di recidiva reiterata e specifica. Il trattamento sanzionatorio è stato correttamente illustrato nei suoi capi- saldi, costituiti dalla motivata negazione delle circostanze attenuanti generiche, a causa delle modalità dell'azione e della pessima biografia criminale del Cimino. Tali rilievi risultano asseverati dal certificato penale del ricorrente, il quale era già stato dichiarato recidivo reiterato, come emerge dal punto n. 10, mentre il carattere di specificità emerge dal punto n. 7 di detto certificato penale, il che rende ragione anche della notazione riguardante l'abilità dell'imputato di procu- rarsi armi da fuoco. Anche il calcolo della pena non presenta alcuna criticità, ed è stato correttamente illustrato, con indicazione dell'aumento di due terzi derivante dalla recidiva reiterata e specifica, che portava ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 4.500 di multa la pena base indicata in anni due ed C 2.700. Ogni doglianza è quindi destituita di fondamento. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico. La circostanza che la foto ritraente l'imputato con due fucili tra le braccia fosse risalente al Capodanno 2019 non consente di avvalorare la tesi difensiva che si sia trattato di una messinscena ioci causa, né di insinuare alcun dubbio sul funzionamento delle armi. Infatti, oltre a ritrarre i fucili, la foto mostrava alle spalle del Galea la presenza di munizioni, anche esplose, particolare che induce a ritenere le armi senz'altro funzionanti (vedi pag. 25 dell'impugnata sentenza). Peraltro, l'esegesi di legittimità ha affermato che «In materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde da qualunque considerazione temporale e dalla possibilità di un utilizzo immediato» (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z., Rv. 251967; Sez. 1, n. 10165 del 06/10/1996, Terrestre, Rv. 206091). Quanto alla censura che contesta la rispondenza del calibro dei fucili utilizzati per il tentato omicidio con quelli delle armi di cui alla fotografia, trattasi di doglianza irrilevante, in quanto l'imputazione sub C) prescinde da ogni riferi- mento diretto alla vicenda del triplice tentato omicidio, e la condanna a tale titolo si è fondata esclusivamente sulla constatazione della illecita detenzione di due fucili di calibro sconosciuto. 5.2. Manifestamente infondate, e comunque di puro merito, sono le doglianze attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla contestualizzazione della condotta del Galea, ritenuto vicino ad ambienti criminali, come emerge dalle intercettazioni ambientali nella sala d'attesa della Questura. Parimenti, la negazione dei benefici di legge è stata giustificata dalla prognosi negativa in ordine all'esclusione del rischio di recidiva, ambito che appartiene alla sfera valutativa del giudice di merito e che nella specie non è stato irragionevolmente motivato. 6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profi
Sentenza Cassazione n. 37125/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris