CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026
Cassazione n. 26197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato3592 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 226/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 28714/2021 Numero di raccolta generale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.- Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda diaccertamento negativo proposta dalla società Edilsima coop a r.l.avverso il verbale di accertamento con il quale l’INPS avevarichiesto il pagamento della somma di € 229.992,66 per contributiomessi, oltre ad € 14.436,30 per somme aggiuntive, riferiti a socilavoratori della cooperativa iscritti nella gestione speciale artigiani.2.- La Corte di appello di Firenze ha accolto il gravameproposto dall’INPS affermando che nella fattispecie si dovevaescludere che la società potesse essere qualificata qualecooperativa tra artigiani, non avendo nessuno dei soci la qualità diimprenditore artigiano.Qualificata, allora, la società come cooperativa di lavoro, haritenuto che i soci lavoratori, prestando la loro opera manualenell’esecuzione di lavori commissionati alla cooperativa e conmezzi e materiali di questa e percependo mensilmente una sommacompresa tra i 1.500 e i 2.000 euro, dovessero essere ritenutisubordinati.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la societàcooperativa Edilsima formulando due motivi di ricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazionedegli artt. 1-4 della legge n. 142 del 2001 (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.), per errata individuazione dei requisiti per la costituzionedi un rapporto di lavoro in forma autonoma, con riferimento, inparticolare, all’esistenza o meno della qualifica, in capo al socio, diimprenditore artigiano.2.- La censura deve essere dichiarata inammissibile.Numero registro generale 28714/2021 Numero di raccolta generale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 Si deve premettere che nel ricorso per cassazionDea tala pusbobcliiectaàz ione 04/10/2026cooperativa non contesta la sentenza di secondo grado nella partein cui ha escluso la qualificazione quale cooperativa tra artigiani,convenendo con la ricostruzione operata dalla Corte di appellocirca la qualificazione quale cooperativa di lavoro.La Corte di appello, infatti, si è correttamente attenuta alprincipio espresso da questa Corte secondo cui è "artigiano"soltanto il titolare dell'impresa artigiana e nessuna norma estendela qualifica di artigiano anche ai soci di una cooperativa artigiana,sicché deve escludersi che tali soci, ove non siano titolari diautonoma impresa artigiana, possano ottenere, solo in quantosoci, l'iscrizione all'albo degli artigiani (Cass. n. 15073/2008).3.- Fatta tale premessa, si deve evidenziare che la censuramuove dal presupposto che la Corte di appello abbia ritenutosussistenti rapporti di lavoro subordinato tra i soci lavoratori e lacooperativa, sull’unico presupposto dell’esclusione, in capo ai soci,della qualità di imprenditore artigiano “ipotizzando che il regimecontributivo dei lavoratori autonomi fosse esclusivamente quellocollegato alla qualità di imprenditore artigiano e non anche a quellodi prestatore d’opera autonomo” (vedi ricorso, pag. 7).Tuttavia, tale sviluppo argomentativo non si rinviene nellasentenza impugnata, posto che la Corte di appello di Firenze haritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lacooperativa e i soci lavoratori sulla base di uno specificoaccertamento positivo, fondato su taluni indici sintomatici, che haportato il collegio a ritenere la sussistenza di rapporti di lavorosubordinato.4.- Sotto tale profilo la Corte di appello si è attenuta al principiosecondo cui “Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative,di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria deilavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società,presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoroNumero registro generales 2v8o71l4t/o20 2d1ai soci sia prestato in maniera continNuautmivearoe dni roanc csoaltlatu gaerniae rale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 Data pubblicazione 04/10/2026e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, noncomportando l'assoggettamento a contribuzione della societàl'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinatotra questa e il socio” (Cass. n. 10995/2025).5.- Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2096e 2222 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per errataindividuazione dei criteri generali e astratti per il riconoscimentodi un rapporto di lavoro subordinato.6.- Giova richiamare l’orientamento di questa Corte secondocui “Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o disubordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il sociolavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propriaadesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in lineagenerale ed astratta nel regolamento di organizzazione e lapeculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro,pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, nonrivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenzaalle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass.n. 29973/2022).Come ribadito nell’ordinanza sopra citata il fatto che il rapportodi lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua voltacontraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, nonesclude che, all'interno dell’organizzazione societaria, si possarinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità,quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare letteredall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cuiconsente al socio di stabilire con la propria adesione osuccessivamente all'instaurazione del rapporto associativo unulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.Numero registro generale 28714/2021 Numero di raccolta generale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 7.- La valutazione della sussistenza degl’indici rivDealatat opruibdbili cuanz ione 04/10/2026rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva che il giudiziorelativo alla qualificazione di uno specifico rapporto comesubordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato,come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Per contro, il giudizio èsindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e laponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indicio criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudicedel merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).8.- Nella fattispecie, non può essere condiviso l’assunto chenel caso in esame difetti l’accertamento in concreto del vincolo disubordinazione. Con tale accertamento la Corte di merito si ècimentata e, dopo aver vagliato gli elementi istruttori raccolti, igiudici del gravame sono giunti a conclusioni difformi rispetto alleaspettative dell’odierna ricorrente, qualificando i rapporti di lavoroin esame come subordinati.9.- Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di averviolato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 c.c.: in linea con iprincìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010,n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indicisussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamentoall’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In taledisamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi,nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si puòNumero registro generalele 2g87i1t4t/2im021amente evincere l’eterodirezione (orNdiunmaenrzoa dni r.a2cc2o8lt4a5 g edneel rale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 Data pubblicazione 04/10/20262022, cit.): l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa,tanto che i soci prestavano attività lavorativa esclusivamente infavore della cooperativa; la circostanza che mezzi e strumenti dilavoro impiegati dai soci lavoratori fossero della cooperativa; erala cooperativa ad acquisire i lavori che poi attribuiva ai singoliassociati sulla base delle loro rispettive competenze; il godimentoda parte dei soci lavoratori di una somma mensile compresa tra1.500 e 2.000 euro.10.- Questa Corte ha rimarcato che la qualificazione in terminidi subordinazione fondata sull’esistenza di elementi sintomaticicostituisce «un’opzione interpretativa del materiale probatoriocongruamente argomentata, espressione di una potestà propriadel giudice del merito e che non può essere sindacata nel suoesercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951).Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non avvalorano glierrores in iudicando denunciati e tendono, nel loro nucleoessenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento dellerisultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante,inquadramento delle circostanze di fatto. Tali doglianze nondisvelano alcuna deviazione dal modello tratteggiato dalla legge,ma ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressain modo lineare e coerente, di attribuire maggiore forza persuasivaad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del2022 e n. 29973 del 2022, cit.) e così travalicano i confini delgiudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit.).11.- Ne consegue l’infondatezza della censura.12.- Conclusivamente il ricorso va respinto.Nulla sulle spese non avendo l’INPS svolto difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perNumero registro generalela 28 7s1t4e/2s02s1a impugnazione, ove sia dovuto (CasNsu.m, eSr.oU d.,i r2a0ccfoeltbab greanioe rale 26197/2026Numero sezionale 3592/2026 Data pubblicazione 04/10/20262020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi