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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2016

Cassazione n. 24892/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso 18042-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - R.G.N.18042/2016 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - cantrorícorrentl - avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 1815/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito R.G.N.18042/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza nr. 155 del 15 marzo 2016, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame dell'odierna ricorrente e confermato la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione avverso due avvisi di addebito, uno per ill pagamento di euro 54.407,87 e l'altro di euro 19.838,56 euror relativi a contributi, per il periodo decorrente dal mese di dicembre 2009 al mese di novembre 2011, con relative sanzioni civili.

2. Il debito contributivo conseguiva al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'alt. 4, comma 3, della legge nr. 381 del 1991 (id est: l'azzeramento della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate).

3. Per la Corte di appello, si trattava di un'agevolazione contributiva, subordinata al documento unico di regolarità contributiva (cd.

DURC), ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006.

4. Nella specie, tuttavia, l'accertata esposizione debitoria era di ostacolo al rilascio del predetto DURC.

A tale riguardo, la Corte di appello osservava come, nell'ottobre 2011, la domanda di rateazione presentata dalla cooperativa, in relazione ai debiti da giugno a settembre 2011, per l'importo di euro 14.310,00, non fosse stata autorizzata dall'INPS in quanto relativa ad una somma di molto inferiore a quella dovuta.

A tale data, infatti, R.G.N.18042/2016 residuava un debito contributivo di euro 76.089,22, non contestato specificamente dalla cooperativa appellante.

5. Ha proposto ricorso per cassazione la Città e [OSCURATO:PERSONA] sociale, affidato a due motivi, successivamente illustrati con memoria.

6. Ha resistito, con controricorso, l'INPS.

7. Il procuratore generale, in vista della decisione della controversia ed ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis del dl. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del .2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

8. Con il primo motivo di ricorso la società cooperativa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge nr. 381 dell'8.11.1991.

9. Assume la ricorrente che l'esenzione contributiva di cui al citato art. 4 integrerebbe un «regime speciale e/o di settore» e non -come ritenuto dalla Corte di appello di Milano- un beneficio contributivo.

10. Conseguentemente, secondo la parte ricorrente, tale esenzione non sarebbe soggetta alla disciplina di cui all'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006.

11. Il motivo è infondato.

12. L'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006 stabilisce espressamente: «A decorrere dal 10 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, R.G.N.18042/2016 stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

13. Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto ha innovato il sistema degli «sgravi contributivi» (id est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd.

DURC- (v. tra le altre, Cass. nr. 27107 del 2018, § 4).

14. Nella fattispecie all'esame della Corte, viene in particolare rilievo la disciplina delle cooperative sociali, come tracciata dalla legge nr. 381 del 1991, ratione temporis applicabile

15. E' noto che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserirnento lavorativo di persone svantaggiate.

16. In particolare, poi , il successivo art. 4, al comrna 2, stabilisce che: «Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa [...]» mentre, per quanto qui maggiormente rileva, il comma 3 prevede che: «Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone R.G.N.18042/20I6 svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero».

17. La questione controversa riguarda quest'ultima previsione.

Secondo la tesi prospettata in ricorso, la riduzione a zero delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate non integrerebbe un beneficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006, subordinato, dunque, al rilascio del DURC.

18. La ricostruzione difensiva richiama la circolare nr. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale atto che, in sede amministrativa, ha interpretato l'art. 1, comma 1175, cit. e contribuito a chiarire il concetto di «benefici norrnativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale».

19. I benefici contributivi e normativi, come riconosciuto anche da questa Corte (v.

Cass. nr. 6428 del 2018, §§ 20 e 21), sono collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro e rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.

20. Tale deroga, tuttavia, può anche non integrare un'ipotesi di agevolazione nel senso che, piuttosto che configurare un abbattimento di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, rappresenta la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge.

21. In altre parole, il «beneficio» deve esprimere un rapporto di «regola ed eccezione».

22. A fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio configura un'eccezione in favore di coloro che, in R.G.N.18042/2016 presenza di specifici presupposti, sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.

23. Viceversa, non rientrano nella nozione in esame (id est: nella nozione di benefici normativi e contributivi) quei regimi che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale» aliquota contributiva prevista dalla legge.

In detti ambiti, il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico- patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria e prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

24. Ciò posto, per la cooperativa sociale, l'abbattimento totale degli oneri contributivi stabilito dall'art. 4, comma 3, configurerebbe appunto un «regime speciale», sottratto, perciò, alla disciplina del DURC.

25. Così non è.

L'ipotizzato «regime speciale» non è desumibile dalla norma di legge né da alcuna disposizione interna o esterna al testo legislativo.

La «riduzione a zero» delle «aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate» presuppone il rispetto di una specifica condizione da parte della cooperativa sociale ovvero che «le persone svantaggiate» costituiscano «almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa».

Se detta condizione non è soddisfatta, trova applicazione, anche per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 4 in commento (cioè alle persone svantaggiate), l'ordinario regime contributivo.

26. L'art. 4, comma 3, della legge nr. 381 del 1991 prevede, quindi, un beneficio contributivo che, come tale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006, è R.G.N.18042/2016 subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

27. La sentenza impugnata è, pertanto, corretta e si sottrae ai rilievi mossi.

28. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ.

29. Parte ricorrente censura l'accertamento di «esposizione debitoria», ostativo al rilascio del DURC, contenuto nella sentenza impugnata.

Critica, anche, la statuizione secondo cui «il dato (id est: il dato relativo all'esposizione debitoria) non (sarebbe) stato contestato in modo specifico dalla parte appellante».

30. Anche il secondo motivo va, complessivamente, respinto.

31. In primo luogo, è inconferente il richiamo alla regola di cui all'art. 2697 cod.civ.

32. La violazione della norma, infatti, viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della stessa; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

33. Nell'ipotesi di causa, invece, la Corte territoriale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta in causa, la condotta inadempiente della società cooperativa, sicché non hanno influito sulla decisione né la distribuzione dell'onere probatorio, né le conseguenze del suo mancato assolvimento.

34. In ogni caso, non è superfluo ribadire che, in materia di benefici contributivi, è la parte datoriale tenuta alla dimostrazione dei presupposti per goderne (tra le più recenti, Cass. nr. 1.5639 del 2020; Cass. nr. 6762 del 2020), trattandosi di fatti idonei ad estinguere e/o modificare l'obbligazione contributiva.

Spettava, quindi, alla cooperativa la prova, oltre che della specifica R.G.N.18042/2016 situazione delineata dall'art. 4 più volte citato, anche della situazione di regolarità contributiva, per il rilascio del DURC.

35. Sotto un diverso profilo, deve osservarsi come il motivo, con l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme sostanziali (art. 2697 cod.civ.) e processuali (115 cod.proc.civ.), censuri, in realtà, la valutazione della prova e delle allegazioni contenute negli atti introduttivi, riservata al giudice del merito e ciò fa, in modo non consentito, oltre i limiti del riformulato art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., che concerne l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori relativi alle circostanze storiche apprezzate dal giudice del merito (Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014).

36. Si aggiunga, in ultimo, che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. nr. 3680 del 2019 e, negli stessi termini, Cass. nr. 27490 del 2019) al fine della relevatio ad onere probandi.

37. Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato.

38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INPS, come da dispositivo.

39. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della cooperativa ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi R.G.N.18042/2016 professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso 18042-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - R.G.N.18042/2016 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - cantrorícorrentl - avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 1815/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito R.G.N.18042/2016 con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza nr. 155 del 15 marzo 2016, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame dell'odierna ricorrente e confermato la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione avverso due avvisi di addebito, uno per ill pagamento di euro 54.407,87 e l'altro di euro 19.838,56 euror relativi a contributi, per il periodo decorrente dal mese di dicembre 2009 al mese di novembre 2011, con relative sanzioni civili. 2. Il debito contributivo conseguiva al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'alt. 4, comma 3, della legge nr. 381 del 1991 (id est: l'azzeramento della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate). 3. Per la Corte di appello, si trattava di un'agevolazione contributiva, subordinata al documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC), ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006. 4. Nella specie, tuttavia, l'accertata esposizione debitoria era di ostacolo al rilascio del predetto DURC. A tale riguardo, la Corte di appello osservava come, nell'ottobre 2011, la domanda di rateazione presentata dalla cooperativa, in relazione ai debiti da giugno a settembre 2011, per l'importo di euro 14.310,00, non fosse stata autorizzata dall'INPS in quanto relativa ad una somma di molto inferiore a quella dovuta. A tale data, infatti, R.G.N.18042/2016 residuava un debito contributivo di euro 76.089,22, non contestato specificamente dalla cooperativa appellante. 5. Ha proposto ricorso per cassazione la Città e [OSCURATO:PERSONA] sociale, affidato a due motivi, successivamente illustrati con memoria. 6. Ha resistito, con controricorso, l'INPS. 7. Il procuratore generale, in vista della decisione della controversia ed ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis del dl. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del .2020, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il primo motivo di ricorso la società cooperativa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge nr. 381 dell'8.11.1991. 9. Assume la ricorrente che l'esenzione contributiva di cui al citato art. 4 integrerebbe un «regime speciale e/o di settore» e non -come ritenuto dalla Corte di appello di Milano- un beneficio contributivo. 10. Conseguentemente, secondo la parte ricorrente, tale esenzione non sarebbe soggetta alla disciplina di cui all'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006. 11. Il motivo è infondato. 12. L'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006 stabilisce espressamente: «A decorrere dal 10 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, R.G.N.18042/2016 stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». 13. Come la Corte ha già osservato, la disciplina in oggetto ha innovato il sistema degli «sgravi contributivi» (id est: dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale) nel senso che, oltre alle specifiche e singole condizioni giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva -cd. DURC- (v. tra le altre, Cass. nr. 27107 del 2018, § 4). 14. Nella fattispecie all'esame della Corte, viene in particolare rilievo la disciplina delle cooperative sociali, come tracciata dalla legge nr. 381 del 1991, ratione temporis applicabile 15. E' noto che, ai sensi dell'art. 1 legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserirnento lavorativo di persone svantaggiate. 16. In particolare, poi , il successivo art. 4, al comrna 2, stabilisce che: «Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa [...]» mentre, per quanto qui maggiormente rileva, il comma 3 prevede che: «Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone R.G.N.18042/20I6 svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero». 17. La questione controversa riguarda quest'ultima previsione. Secondo la tesi prospettata in ricorso, la riduzione a zero delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate non integrerebbe un beneficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, della legge nr.296 del 2006, subordinato, dunque, al rilascio del DURC. 18. La ricostruzione difensiva richiama la circolare nr. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale atto che, in sede amministrativa, ha interpretato l'art. 1, comma 1175, cit. e contribuito a chiarire il concetto di «benefici norrnativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale». 19. I benefici contributivi e normativi, come riconosciuto anche da questa Corte (v. Cass. nr. 6428 del 2018, §§ 20 e 21), sono collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro e rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. 20. Tale deroga, tuttavia, può anche non integrare un'ipotesi di agevolazione nel senso che, piuttosto che configurare un abbattimento di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, rappresenta la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge. 21. In altre parole, il «beneficio» deve esprimere un rapporto di «regola ed eccezione». 22. A fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio configura un'eccezione in favore di coloro che, in R.G.N.18042/2016 presenza di specifici presupposti, sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri. 23. Viceversa, non rientrano nella nozione in esame (id est: nella nozione di benefici normativi e contributivi) quei regimi che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale» aliquota contributiva prevista dalla legge. In detti ambiti, il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico- patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria e prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario. 24. Ciò posto, per la cooperativa sociale, l'abbattimento totale degli oneri contributivi stabilito dall'art. 4, comma 3, configurerebbe appunto un «regime speciale», sottratto, perciò, alla disciplina del DURC. 25. Così non è. L'ipotizzato «regime speciale» non è desumibile dalla norma di legge né da alcuna disposizione interna o esterna al testo legislativo. La «riduzione a zero» delle «aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate» presuppone il rispetto di una specifica condizione da parte della cooperativa sociale ovvero che «le persone svantaggiate» costituiscano «almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa». Se detta condizione non è soddisfatta, trova applicazione, anche per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 4 in commento (cioè alle persone svantaggiate), l'ordinario regime contributivo. 26. L'art. 4, comma 3, della legge nr. 381 del 1991 prevede, quindi, un beneficio contributivo che, come tale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1175, della legge nr. 296 del 2006, è R.G.N.18042/2016 subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva. 27. La sentenza impugnata è, pertanto, corretta e si sottrae ai rilievi mossi. 28. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ. 29. Parte ricorrente censura l'accertamento di «esposizione debitoria», ostativo al rilascio del DURC, contenuto nella sentenza impugnata. Critica, anche, la statuizione secondo cui «il dato (id est: il dato relativo all'esposizione debitoria) non (sarebbe) stato contestato in modo specifico dalla parte appellante». 30. Anche il secondo motivo va, complessivamente, respinto. 31. In primo luogo, è inconferente il richiamo alla regola di cui all'art. 2697 cod.civ. 32. La violazione della norma, infatti, viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della stessa; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova. 33. Nell'ipotesi di causa, invece, la Corte territoriale ha accertato, sulla base della documentazione prodotta in causa, la condotta inadempiente della società cooperativa, sicché non hanno influito sulla decisione né la distribuzione dell'onere probatorio, né le conseguenze del suo mancato assolvimento. 34. In ogni caso, non è superfluo ribadire che, in materia di benefici contributivi, è la parte datoriale tenuta alla dimostrazione dei presupposti per goderne (tra le più recenti, Cass. nr. 1.5639 del 2020; Cass. nr. 6762 del 2020), trattandosi di fatti idonei ad estinguere e/o modificare l'obbligazione contributiva. Spettava, quindi, alla cooperativa la prova, oltre che della specifica R.G.N.18042/2016 situazione delineata dall'art. 4 più volte citato, anche della situazione di regolarità contributiva, per il rilascio del DURC. 35. Sotto un diverso profilo, deve osservarsi come il motivo, con l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme sostanziali (art. 2697 cod.civ.) e processuali (115 cod.proc.civ.), censuri, in realtà, la valutazione della prova e delle allegazioni contenute negli atti introduttivi, riservata al giudice del merito e ciò fa, in modo non consentito, oltre i limiti del riformulato art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., che concerne l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori relativi alle circostanze storiche apprezzate dal giudice del merito (Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014). 36. Si aggiunga, in ultimo, che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. nr. 3680 del 2019 e, negli stessi termini, Cass. nr. 27490 del 2019) al fine della relevatio ad onere probandi. 37. Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato. 38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'INPS, come da dispositivo. 39. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della cooperativa ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi R.G.N.18042/2016 professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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