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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 48891/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice patrimoniale, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2016.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale.

In tal senso lamenta come la condotta descritta, ossia l'omessa tenuta e consegna dei principali libri contabili, integri in realtà il fatto tipico di cui alla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. e non la fattispecie di bancarotta documentale generica contestata e ritenuta dai giudici del merito.

Conseguentemente erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato il dolo generico, essendo invece quello specifico di recare pregiudizio ai creditori, peraltro escluso dal comportamento collaborativo tenuto dall'imputato con gli organi fallimentari e dal fatto che egli aveva provveduto a redigere i bilanci della fallita.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice.

In proposito si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe sostanzialmente risposto alle censure proposte con i motivi d'appello in merito alla consistenza del patrimonio immobiliare della società, tale da giustificare il tentativo di salvataggio della stessa esperito dall'imputato, ed alla mancata dimostrazione dell'efficacia causale del contestato ritardo nella presentazione della richiesta di fallimento nell'aggravamento del dissesto.

Con il terzo motivo viene eccepita la violazione dell'art. 522 c.p.p., osservando come l'imputato sia stato condannato per il reato di bancarotta "personale" sebbene oggetto di contestazione sia stata quella di bancarotta "societaria".

Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell'appello confermato il trattamento sanzionatorio stabilito nel primo grado senza confrontarsi con le doglianze proposte sul punto con il gravame di merito.

Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, invece, valorizzate dalla sentenza impugnata senza rispondere alla relativa eccezione proposta dalla difesa.

Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il sesto ed ultimo motivo, lamentandosi in tal senso il difetto di motivazione sulla determinazione della provvisionale alla quale l'imputato è stato condannato e che pure aveva costituito oggetto di doglianza con l'impugnazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. In particolare è fondato il primo motivo.

Oggetto di contestazione è l'omessa tenuta di alcuni libri contabili della fallita in riferimento ad alcune annualità.

Come più volte chiarito da questa Corte, l'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. contempla due fattispecie alternative integranti il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Per quanto riguarda quella c.d. specifica, descritta nella prima parte della citata disposizione, oggetto di incriminazione sono alcuni comportamenti che, con l'eccezione della falsificazione, si traducono nella procurata impossibilità per gli organi fallimentari di accedere in tutto in parte all'apparato contabile dell'impresa, poiché in ciò deve rinvenirsi il minimo comune denominatore delle condotte di distruzione, sottrazione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.

In tal senso l'omessa tenuta deve intendersi dunque come mancata istituzione del libro o della scrittura oggetto di contestazione e non già nella omessa scritturazione di un supporto contabile invece esistente, condotta invece da ricondurre all'alveo della diversa fattispecie di bancarotta documentale c.d.

"generale", configurata nella seconda parte del citato art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (ex multis Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).

Ma oltre che dal confronto con tale ultima fattispecie, quanto affermato si ricava agevolmente dal confronto con le condotte oggetto di incriminazione nella fattispecie di bancarotta semplice documentale prevista nel secondo comma dell'art. 217 della stessa legge, rispetto alla quale quella in esame si differenzia in ragione del più ampio oggetto materiale, ma, soprattutto, per la previsione del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274630). 2.3 Alla luce di questi oramai consolidati approdi dell'elaborazione giurisprudenziale della materia deve ritenersi apodittica la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione del fatto contestato come bancarotta documentale "generale", anziché "specifica" al fine di aggirare l'onere di dimostrare la sussistenza del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato.

Da entrambe le sentenze di merito emerge infatti che alla curatela non siano mai pervenuti alcuni dei libri relativi a determinate annualità, senza che però venga specificato se tali libri siano stati effettivamente istituiti in riferimento ai medesimi periodi ed il curatore ne abbia riscontrato l'incapacità di fornire le informazioni necessarie per ricostruire il volume d'affari ed il patrimonio della fallita a causa delle irregolarità od omissioni accertate nella loro scritturazione, ovvero non siano mai stati rinvenuti e non ne sia mai stata provata nemmeno l'istituzione con riguardo ai periodi di interesse, eventualità che, come detto, comporterebbe la inevitabile qualificazione del fatto ai sensi della prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., con conseguente onere per il giudice del merito - che certamente nel caso non lo avrebbe assolto - di dimostrare che l'imputato abbia agito con il dolo specifico richiesto per la sussistenza della bancarotta "specifica" ovvero con dolo generico o mera colpa, con conseguente necessità di derubricare il fatto nel meno grave reato di bancarotta documentale semplice.

3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha puntualmente risposto alle obiezioni svolte con il gravame di merito con riguardo alla mancata dimostrazione dell'efficienza causale del contestato ritardo nell'instaurazione della concorsualità (p. 6 del provvedimento impugnato), evidenziando altresì, quanto al patrimonio immobiliare della fallita, come il rimprovero mosso all'imputato è nella sostanza quello di non aver ricostituito il patrimonio netto, lasciando lievitare l'esposizione debitoria in ragione del decorso degli interessi, con conseguente ed inevitabile incremento del dissesto.

Manifestamente infondati sono altresì il terzo ed il quinto motivo.

Alcuna trasfigurazione della contestazione è avvenuto con la sentenza, posto che l'art. 223 legge fall. rinvia all'art. 216 della stessa legge per definire la tipicità della bancarotta impropria ed in tal senso i giudici del merito hanno dunque fatto riferimento al contenuto di tale norma.

Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, per insegnamento costante di questa Corte le medesime non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., il quale prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664; Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342).

E' infine inammissibile anche il sesto motivo secondo il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).

4. L'accoglimento del primo motivo comporta inevitabilmente l'assorbimento del quarto e la necessità di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice patrimoniale, commessi nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale. In tal senso lamenta come la condotta descritta, ossia l'omessa tenuta e consegna dei principali libri contabili, integri in realtà il fatto tipico di cui alla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. e non la fattispecie di bancarotta documentale generica contestata e ritenuta dai giudici del merito. Conseguentemente erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato il dolo generico, essendo invece quello specifico di recare pregiudizio ai creditori, peraltro escluso dal comportamento collaborativo tenuto dall'imputato con gli organi fallimentari e dal fatto che egli aveva provveduto a redigere i bilanci della fallita. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice. In proposito si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe sostanzialmente risposto alle censure proposte con i motivi d'appello in merito alla consistenza del patrimonio immobiliare della società, tale da giustificare il tentativo di salvataggio della stessa esperito dall'imputato, ed alla mancata dimostrazione dell'efficacia causale del contestato ritardo nella presentazione della richiesta di fallimento nell'aggravamento del dissesto. Con il terzo motivo viene eccepita la violazione dell'art. 522 c.p.p., osservando come l'imputato sia stato condannato per il reato di bancarotta "personale" sebbene oggetto di contestazione sia stata quella di bancarotta "societaria". Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell'appello confermato il trattamento sanzionatorio stabilito nel primo grado senza confrontarsi con le doglianze proposte sul punto con il gravame di merito. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare, invece, valorizzate dalla sentenza impugnata senza rispondere alla relativa eccezione proposta dalla difesa. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il sesto ed ultimo motivo, lamentandosi in tal senso il difetto di motivazione sulla determinazione della provvisionale alla quale l'imputato è stato condannato e che pure aveva costituito oggetto di doglianza con l'impugnazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. In particolare è fondato il primo motivo. Oggetto di contestazione è l'omessa tenuta di alcuni libri contabili della fallita in riferimento ad alcune annualità. Come più volte chiarito da questa Corte, l'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. contempla due fattispecie alternative integranti il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Per quanto riguarda quella c.d. specifica, descritta nella prima parte della citata disposizione, oggetto di incriminazione sono alcuni comportamenti che, con l'eccezione della falsificazione, si traducono nella procurata impossibilità per gli organi fallimentari di accedere in tutto in parte all'apparato contabile dell'impresa, poiché in ciò deve rinvenirsi il minimo comune denominatore delle condotte di distruzione, sottrazione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili. In tal senso l'omessa tenuta deve intendersi dunque come mancata istituzione del libro o della scrittura oggetto di contestazione e non già nella omessa scritturazione di un supporto contabile invece esistente, condotta invece da ricondurre all'alveo della diversa fattispecie di bancarotta documentale c.d. "generale", configurata nella seconda parte del citato art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (ex multis Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Ma oltre che dal confronto con tale ultima fattispecie, quanto affermato si ricava agevolmente dal confronto con le condotte oggetto di incriminazione nella fattispecie di bancarotta semplice documentale prevista nel secondo comma dell'art. 217 della stessa legge, rispetto alla quale quella in esame si differenzia in ragione del più ampio oggetto materiale, ma, soprattutto, per la previsione del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274630). 2.3 Alla luce di questi oramai consolidati approdi dell'elaborazione giurisprudenziale della materia deve ritenersi apodittica la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione del fatto contestato come bancarotta documentale "generale", anziché "specifica" al fine di aggirare l'onere di dimostrare la sussistenza del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato. Da entrambe le sentenze di merito emerge infatti che alla curatela non siano mai pervenuti alcuni dei libri relativi a determinate annualità, senza che però venga specificato se tali libri siano stati effettivamente istituiti in riferimento ai medesimi periodi ed il curatore ne abbia riscontrato l'incapacità di fornire le informazioni necessarie per ricostruire il volume d'affari ed il patrimonio della fallita a causa delle irregolarità od omissioni accertate nella loro scritturazione, ovvero non siano mai stati rinvenuti e non ne sia mai stata provata nemmeno l'istituzione con riguardo ai periodi di interesse, eventualità che, come detto, comporterebbe la inevitabile qualificazione del fatto ai sensi della prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2) legge fall., con conseguente onere per il giudice del merito - che certamente nel caso non lo avrebbe assolto - di dimostrare che l'imputato abbia agito con il dolo specifico richiesto per la sussistenza della bancarotta "specifica" ovvero con dolo generico o mera colpa, con conseguente necessità di derubricare il fatto nel meno grave reato di bancarotta documentale semplice. 3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha puntualmente risposto alle obiezioni svolte con il gravame di merito con riguardo alla mancata dimostrazione dell'efficienza causale del contestato ritardo nell'instaurazione della concorsualità (p. 6 del provvedimento impugnato), evidenziando altresì, quanto al patrimonio immobiliare della fallita, come il rimprovero mosso all'imputato è nella sostanza quello di non aver ricostituito il patrimonio netto, lasciando lievitare l'esposizione debitoria in ragione del decorso degli interessi, con conseguente ed inevitabile incremento del dissesto. Manifestamente infondati sono altresì il terzo ed il quinto motivo. Alcuna trasfigurazione della contestazione è avvenuto con la sentenza, posto che l'art. 223 legge fall. rinvia all'art. 216 della stessa legge per definire la tipicità della bancarotta impropria ed in tal senso i giudici del merito hanno dunque fatto riferimento al contenuto di tale norma. Quanto alle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore, per insegnamento costante di questa Corte le medesime non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., il quale prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664; Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342). E' infine inammissibile anche il sesto motivo secondo il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex multis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). 4. L'accoglimento del primo motivo comporta inevitabilmente l'assorbimento del quarto e la necessità di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fatto di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo giud