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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 32553/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15076-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 689/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha definito il giudizio di rinvio riassunto da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della pronuncia Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -2- di questa Corte n. 22659 del 25 settembre 2018, con la quale era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla Guarino avverso la sentenza n. 296/2012 della medesima Corte distrettuale che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva ritenuto provato il denunciato demansionamento solo per il periodo ottobre 1999/giugno 2000 ed aveva conseguentemente condannato il Comune di Salerno al risarcimento del danno limitatamente all’importo di € 9.700,00,in luogo della maggiore somma riconosciuta dal Tribunale;

2. la Corte distrettuale, richiamati in premessa i limiti del giudizio di rinvio ed i principi affermati dalla sentenza rescindente, ha precisato che nell’impiego pubblico contrattualizzato è configurabile un demansionamento sia nell’ipotesi di attribuzione al dipendente di mansioni inferiori rispetto a quelle previste per il profilo di inquadramento dalla contrattazione collettiva, sia qualora vengano sottratte le competenze maggiormente qualificanti della posizione ricoperta;

3. il giudice d’appello ha rilevato che dalla prova espletata e dalla documentazione prodotta emergeva che la Guarino, alla quale erano state affidate nel periodo 1993/1999 funzioni di natura professionale di alta specializzazione, dall’ottobre 1999 al 2003 non aveva svolto mansioni compatibili con la posizione ricoperta in precedenza perché, dopo l’assegnazione al settore Annona, protrattasi sino al giugno 2000, era stata trasferita, dapprima, all’Infopoint senza alcun incarico; quindi al [OSCURATO:PERSONA], ove era rimasta sostanzialmente inattiva,trattandosi di ufficio non ancora costituito; infine al gruppo consiliare dove le era stato chiesto di espletare mansioni di segretaria;

4. la Corte distrettuale ha di conseguenza ritenuto infondato l’appello proposto dal Comune di Salerno ed ha condiviso le conclusioni del Tribunale anche con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno;

5. per la cassazione della sentenza il Comune di Salerno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -3-

1. il primo motivo diricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 158 c.p.c.nullità rilevabile d’ufficio della sentenza per vizio di costituzione del giudice in appello» ed il ricorrente, richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2021, sostiene che quella pronuncia non escluderebbe la valutazione, caso per caso, della sussistenza di ragioni eccezionali e temporanee, idonee a giustificare l’inserimento nel collegio giudicante di magistrati onorari;

2. con il secondo motivo, ricondotto ai vizi di cui ai nn. 3,4,5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune di Salerno denuncia «violazione e falsa interpretazione e applicazione delle norme degli artt. 434, comma 1, e 115 c.p.c., art. 52, comma 1, dec. leg. 165/2001, vizio di motivazione apparente» e sostiene che la Corte distrettuale, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, ha omesso ogni indagine sul contenuto concreto delle mansioni svolte dalla Guarino e del tutto acriticamente ha recepito le conclusioni della sentenza di primo grado senza specificare quali fossero i compiti affidati al dipendente e senzatener conto delle circostanze di fatto sulle quali l’appellante aveva argomentato;

2.1. aggiunge che la Corte salernitana erroneamente ha addossato al datore di lavoro l’onere di dimostrare la connotazione qualitativa delle mansioni svolte perché, al contrario, è il lavoratore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno a dover provare di essere stato adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle della qualifica di inquadramento;

3. la terza critica, egualmente formulata ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la «violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 112-115-116 cpc e dei principi di disponibilità e valutazione delle prove offerte dalle parti, del-l’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova del danno, art. 2103 c.c., vizio di motivazione apparente»;

3.1. il ricorrente ribadisce che il demansionamento è stato riconosciuto in assenza di qualsivoglia elemento di prova ed aggiunge che è mancata anche la dimostrazione del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale;

4. infine con il quarto motivo il ricorrente formula «eccezione di incostituzionalità artt. 62-72 della L. 9.8.2013 n. 98 che ha convertito, con modifiche, il D.L. 21.6.2013 n. 69, riguardante l'istituzione di giudici ausiliari Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -4- di Corti d'appello.

In relazione artt. 3, 25, 106, c. 2, 111 Cost.» e sostiene che la questione dovrebbe essere rimessa di nuovo alla Corte Costituzionale in quanto nella fattispecie il giudice ausiliario è stato utilizzato per sostituire in via permanente un consigliere della Corte d’appello;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dal d.l. 69/2013, che il Comune di Salerno prospetta nel quarto motivo, non oggetto di rinuncia a differenza della prima censura; il ricorrente, infatti, oltre a fare leva su circostanze di mero fatto delle quali manca agli atti ogni riscontro, sviluppa argomenti che sono già stati apprezzati e valutati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2021, che ha ritenuto in contrasto con l’art. 106 Cost.

«la previsione ad opera delle disposizioni censurate dello svolgimento di funzioni (nient'affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti»; il Giudice delle leggi, peraltro, ha anche ritenuto che, in ragione del necessario bilanciamento con altri concorrenti valori di rango costituzionale, possa essere consentita una «temporanea tollerabilità costituzionale»,sino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura ordinaria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ed ha aggiunto che «in tale periodo rimane …legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. »;

6. il secondo ed il terzo motivo presentano profilicomuni di inammissibilità e, per questo, possono essere trattati congiuntamente; con la sentenza rescindente questa Corte aveva demandato al Giudice del rinvio di «verificare icontenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso delle disposizioni contrattuali collettive e delle determinazioni aziendali» ed aveva anche precisato che «il giudizio di equivalenza viene ad investire non solo la formale corrispondenza della qualifica assunta, ma la stessa salvaguardia del patrimonio professionale della lavoratrice»;

6.1. al principio di diritto così enunciato si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, con motivazione sintetica ma chiara, ha condiviso la valutazione espressa dal Tribunale ed ha ritenuto che la Guarino,dopo essere stata assegnata a funzioni di natura professionale di alta specializzazione, era Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -5- stata vittima di una «marginalizzazione», perché in alcuni periodi era stata costretta all’inattività ed in altri aveva dovuto svolgere mansioni (compilazione e rilascio di certificazioni e attività di segreteria) non compatibili con la posizione professionale in precedenza ricoperta;

6.2. non determina nullità della sentenza impugnata nè violazione delle norme processuali richiamate dal Comune di Salerno la circostanza che il Giudice d’appello abbia condiviso la sentenza del Tribunale, alla cui motivazione, sostanzialmente, ha rinviato;

6.3. nel processo civile, infatti, è consentita la motivazione per relationemad altri provvedimenti giudiziari ( Cass.

S.U. 16.1.2015 n. 642) ed il giudice dell’impugnazione, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri ( cfr. fra le tante Cass. 26.5.2016 n. 10937; Cass.23.9.2016 n. 18754; Cass. 19.7.2016 n. 14786);

6.4. in tal caso per escludere la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. è sufficiente che la sentenza di appello indichi, anche in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le decisioni, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ( Cass. n. 14786/2016 cit.);

6.5. il secondo ed il terzo motivo, quindi, oltre ad affermare, infondatamente, che non può il giudice d’appello «recepire» la sentenza di primo grado, presentano un profilo comune di inammissibilità perché, a fronte di una pronuncia motivata per relationem, non forniscono a questa Corte gli elementi necessari per valutare ex actis se sussistano gli ulteriori vizi denunciati;

6.6. hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite che «ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali» (Cass.

S.U. n. 7074/2017);

6.7. il ricorso si limita a riportare stralci dell’atto di appello ma non identifica la motivazione, condivisa dal Giudice d’appello, sulla base della quale il Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -6- Tribunale aveva ritenuto provati sia il demansionamento che il danno, sicché sussiste un’assorbente ragione di inammissibilità di entrambe le censure;

7. si deve poi aggiungere che i motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli art. 115, 116 e 112 cod. proc. civ., miranoad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolvonoin una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità;

7.1. è possibile denunciare ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolocostitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo.

In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa daquella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto;

7.2. diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass.

S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito;

7.3. parimenti si deve ribadire che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può legittimare una "trasformazione" in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per "insufficienza od incompletezza logica", vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «ilcattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -7- attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);

7.4. infine il vizio diomessa pronuncia è configurabile solo allorquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non è ravvisabile nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass.n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito;

8. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Comune di Salerno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che andranno distrarre in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese Ric. 2021 n. 15076 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -8- generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15076-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 689/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, ha definito il giudizio di rinvio riassunto da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della pronuncia Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- di questa Corte n. 22659 del 25 settembre 2018, con la quale era stato accolto il ricorso per cassazione proposto dalla Guarino avverso la sentenza n. 296/2012 della medesima Corte distrettuale che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva ritenuto provato il denunciato demansionamento solo per il periodo ottobre 1999/giugno 2000 ed aveva conseguentemente condannato il Comune di Salerno al risarcimento del danno limitatamente all’importo di € 9.700,00,in luogo della maggiore somma riconosciuta dal Tribunale; 2. la Corte distrettuale, richiamati in premessa i limiti del giudizio di rinvio ed i principi affermati dalla sentenza rescindente, ha precisato che nell’impiego pubblico contrattualizzato è configurabile un demansionamento sia nell’ipotesi di attribuzione al dipendente di mansioni inferiori rispetto a quelle previste per il profilo di inquadramento dalla contrattazione collettiva, sia qualora vengano sottratte le competenze maggiormente qualificanti della posizione ricoperta; 3. il giudice d’appello ha rilevato che dalla prova espletata e dalla documentazione prodotta emergeva che la Guarino, alla quale erano state affidate nel periodo 1993/1999 funzioni di natura professionale di alta specializzazione, dall’ottobre 1999 al 2003 non aveva svolto mansioni compatibili con la posizione ricoperta in precedenza perché, dopo l’assegnazione al settore Annona, protrattasi sino al giugno 2000, era stata trasferita, dapprima, all’Infopoint senza alcun incarico; quindi al [OSCURATO:PERSONA], ove era rimasta sostanzialmente inattiva,trattandosi di ufficio non ancora costituito; infine al gruppo consiliare dove le era stato chiesto di espletare mansioni di segretaria; 4. la Corte distrettuale ha di conseguenza ritenuto infondato l’appello proposto dal Comune di Salerno ed ha condiviso le conclusioni del Tribunale anche con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno; 5. per la cassazione della sentenza il Comune di Salerno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- 1. il primo motivo diricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia «violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 158 c.p.c.nullità rilevabile d’ufficio della sentenza per vizio di costituzione del giudice in appello» ed il ricorrente, richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2021, sostiene che quella pronuncia non escluderebbe la valutazione, caso per caso, della sussistenza di ragioni eccezionali e temporanee, idonee a giustificare l’inserimento nel collegio giudicante di magistrati onorari; 2. con il secondo motivo, ricondotto ai vizi di cui ai nn. 3,4,5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il Comune di Salerno denuncia «violazione e falsa interpretazione e applicazione delle norme degli artt. 434, comma 1, e 115 c.p.c., art. 52, comma 1, dec. leg. 165/2001, vizio di motivazione apparente» e sostiene che la Corte distrettuale, disattendendo le indicazioni della sentenza rescindente, ha omesso ogni indagine sul contenuto concreto delle mansioni svolte dalla Guarino e del tutto acriticamente ha recepito le conclusioni della sentenza di primo grado senza specificare quali fossero i compiti affidati al dipendente e senzatener conto delle circostanze di fatto sulle quali l’appellante aveva argomentato; 2.1. aggiunge che la Corte salernitana erroneamente ha addossato al datore di lavoro l’onere di dimostrare la connotazione qualitativa delle mansioni svolte perché, al contrario, è il lavoratore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno a dover provare di essere stato adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle della qualifica di inquadramento; 3. la terza critica, egualmente formulata ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la «violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 112-115-116 cpc e dei principi di disponibilità e valutazione delle prove offerte dalle parti, del-l’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova del danno, art. 2103 c.c., vizio di motivazione apparente»; 3.1. il ricorrente ribadisce che il demansionamento è stato riconosciuto in assenza di qualsivoglia elemento di prova ed aggiunge che è mancata anche la dimostrazione del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale; 4. infine con il quarto motivo il ricorrente formula «eccezione di incostituzionalità artt. 62-72 della L. 9.8.2013 n. 98 che ha convertito, con modifiche, il D.L. 21.6.2013 n. 69, riguardante l'istituzione di giudici ausiliari Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- di Corti d'appello. In relazione artt. 3, 25, 106, c. 2, 111 Cost.» e sostiene che la questione dovrebbe essere rimessa di nuovo alla Corte Costituzionale in quanto nella fattispecie il giudice ausiliario è stato utilizzato per sostituire in via permanente un consigliere della Corte d’appello; 5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata dal d.l. 69/2013, che il Comune di Salerno prospetta nel quarto motivo, non oggetto di rinuncia a differenza della prima censura; il ricorrente, infatti, oltre a fare leva su circostanze di mero fatto delle quali manca agli atti ogni riscontro, sviluppa argomenti che sono già stati apprezzati e valutati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2021, che ha ritenuto in contrasto con l’art. 106 Cost. «la previsione ad opera delle disposizioni censurate dello svolgimento di funzioni (nient'affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti»; il Giudice delle leggi, peraltro, ha anche ritenuto che, in ragione del necessario bilanciamento con altri concorrenti valori di rango costituzionale, possa essere consentita una «temporanea tollerabilità costituzionale»,sino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura ordinaria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ed ha aggiunto che «in tale periodo rimane …legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. »; 6. il secondo ed il terzo motivo presentano profilicomuni di inammissibilità e, per questo, possono essere trattati congiuntamente; con la sentenza rescindente questa Corte aveva demandato al Giudice del rinvio di «verificare icontenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso delle disposizioni contrattuali collettive e delle determinazioni aziendali» ed aveva anche precisato che «il giudizio di equivalenza viene ad investire non solo la formale corrispondenza della qualifica assunta, ma la stessa salvaguardia del patrimonio professionale della lavoratrice»; 6.1. al principio di diritto così enunciato si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, con motivazione sintetica ma chiara, ha condiviso la valutazione espressa dal Tribunale ed ha ritenuto che la Guarino,dopo essere stata assegnata a funzioni di natura professionale di alta specializzazione, era Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- stata vittima di una «marginalizzazione», perché in alcuni periodi era stata costretta all’inattività ed in altri aveva dovuto svolgere mansioni (compilazione e rilascio di certificazioni e attività di segreteria) non compatibili con la posizione professionale in precedenza ricoperta; 6.2. non determina nullità della sentenza impugnata nè violazione delle norme processuali richiamate dal Comune di Salerno la circostanza che il Giudice d’appello abbia condiviso la sentenza del Tribunale, alla cui motivazione, sostanzialmente, ha rinviato; 6.3. nel processo civile, infatti, è consentita la motivazione per relationemad altri provvedimenti giudiziari ( Cass. S.U. 16.1.2015 n. 642) ed il giudice dell’impugnazione, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri ( cfr. fra le tante Cass. 26.5.2016 n. 10937; Cass.23.9.2016 n. 18754; Cass. 19.7.2016 n. 14786); 6.4. in tal caso per escludere la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. è sufficiente che la sentenza di appello indichi, anche in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le decisioni, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ( Cass. n. 14786/2016 cit.); 6.5. il secondo ed il terzo motivo, quindi, oltre ad affermare, infondatamente, che non può il giudice d’appello «recepire» la sentenza di primo grado, presentano un profilo comune di inammissibilità perché, a fronte di una pronuncia motivata per relationem, non forniscono a questa Corte gli elementi necessari per valutare ex actis se sussistano gli ulteriori vizi denunciati; 6.6. hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite che «ove la sentenza di appello sia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali» (Cass. S.U. n. 7074/2017); 6.7. il ricorso si limita a riportare stralci dell’atto di appello ma non identifica la motivazione, condivisa dal Giudice d’appello, sulla base della quale il Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -6- Tribunale aveva ritenuto provati sia il demansionamento che il danno, sicché sussiste un’assorbente ragione di inammissibilità di entrambe le censure; 7. si deve poi aggiungere che i motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli art. 115, 116 e 112 cod. proc. civ., miranoad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolvonoin una critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità; 7.1. è possibile denunciare ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolocostitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa daquella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto; 7.2. diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito; 7.3. parimenti si deve ribadire che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può legittimare una "trasformazione" in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per "insufficienza od incompletezza logica", vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «ilcattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -7- attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018); 7.4. infine il vizio diomessa pronuncia è configurabile solo allorquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non è ravvisabile nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass.n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito; 8. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Comune di Salerno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che andranno distrarre in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; 9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese Ric. 2021 n. 15076 sez. ML -ud. 22-09-2022 -8- generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussisten