CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 12348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27152/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, VIA F . DENZA n. 50 / A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eRICCARDO SOSSAI; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenteprincipale- ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso successivo n. 1 senza N.R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentesuccessivo- ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e sul ricorso successivo n. 2 senza N.R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO ; -ricorrentesuccessivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentesuccessivo- ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 294/2019 , depositata il26/08/2019, R.G.N. 523/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Treviso, adito da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato le sorelle Teresa, Agnese, Anna e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del fratello Angelo della somma di euro 309.000,00 oltre accessori dalla domanda, sul rilievo che quest'ultimo dal 1984 al 30 novembre 2005 aveva svolto lavori di agricoltura e di allevamento bestiame nell'azienda del fratello Giuseppe, rimasto titolare dell'impresa familiare agricola dopo il decesso dei genitori, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 230 bis c.c. 2. La Corte d'Appello di Venezia, adita con appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e con distinti appelli incidentali, rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e delle sorelle Anna e Agnese, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarata cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Teresa, Agnese e [OSCURATO:PERSONA], ciascuna nei limiti della quotaereditaria, al pagamento in favore del fratello Angelo della somma di euro 77.474 cadauna, oltre rivalutazione interessi dal 30.11.2005 al saldo. 3. La Corte territoriale, in estrema sintesi: ha confermato la qualificazione del rapporto tra le parti ai sensi dell'art. 230 bis c.c., escludendo ogni profilo di gratuità del lavoro prestato quotidianamente e per orari prolungati in azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale con decorrenza dal giorno dello scioglimento dell'impresa, avvenuta nel 2005; ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto un apporto di [OSCURATO:PERSONA] all’impresa familiare nella misura del 40%, in ragione dell'importante apporto di capitali da parte fratello Giuseppe, a cui faceva capo l’organizzazione, avendo il fratello Angelo svolto attività manuale; ha definito la c.t.u. svolta in primo grado come percipiente,con facoltà per il consulente di acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso terzi; in parziale accoglimento sia del terzo motivo di appello principale e sia degli appelli incidentali, ha riformato sul quantum la pronuncia di primo grado, tenendo conto che in corso di causa Angelo ha avuto in donazione il quinto della massa ereditaria (massa ereditaria da dividere tra i cinque fratelli dopo la morte di Giuseppe) spettante alla sorella Paola ed escludendo l’applicazione del regime di solidarietà, adottato dal primo giudice, in favore del principio di proporzione, di cui all’art. 752 c.c., posto che le sorelle stavano in giudizio come eredi. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, di identico contenuto, ciascuno affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con tre distinti controricorsi, di identico contenuto, presentando in ognuno anche ricorso incidentale articolato su un unico motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Ricorsi principali di Teresa, Anna e [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza d’appello erroneamente escluso la gratuità della prestazione di [OSCURATO:PERSONA] resa affectionis vel benevolentiae causa. 6. Si sostiene che Angelo abbia prestato l’attività gratuitamente, nella speranza dell’eredità promessagli dal fratello Giuseppe o che, comunque, ove anche ritenuto oneroso il lavoro svolto, abbia poi rinunciato ai propri diritti in vista dell’eredità che confidava di ricevere. Si denuncia l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza d’appello per aver giudicato sufficiente a vincere la presunzione di gratuità il dato oggettivo dell’entità dell’attività prestata, senza invece considerare i veri elementi costitutivi dell’istituto giuridico dell’impresa familiare, e tra questi la volontà delle parti nel senso della onerosità della prestazione. 7. Il motivo è infondato. 8. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa S.C. secondo cui il carattere residuale dell'impresa familiare, risultante dall'incipit della disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia ("Salvo che non sia configurabile un diverso rapporto...), mira a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito (v. Cass. n. 20157 del 2005; Cass. n. 23676 del 2014; Cass. n. 11533 del 2020). La sentenza impugnata valorizza, specificamente, la “entità indiscussa del lavoro prestato quotidianamente in azienda e per orari prolungati” da [OSCURATO:PERSONA], peraltro a fronte di una netta divisione dei ruoli tra il medesimo e il fratello Giuseppe, ritenendo tali elementi non compatibili con il carattere di gratuità della prestazione. Neppure ha fondamento la deduzione diuna rinuncia ai propri diritti da parte di Angelo nella speranza di ricevere l’eredità. La rinuncia ad un diritto può anche essere tacita, ma in tal caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa (v. Cass. n. 2739 del 2018; Cass. n. 8891 del 1999), nella specie escluso sulla base di un accertamento, conforme ai citati parametri, non censurabile in sede di legittimità. Per il resto, le critiche svolte col motivo di ricorso in esame si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi fattuali, non consentita in questa sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in concreto non rispettati, ricorrendo peraltro un’ipotesi di cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. 9. Non è neppure integrata la violazione delle regole di formazione della prova, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché non è neanche dedotto, e comunque non è ravvisabile, l’utilizzo di prove non richieste dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce al giudice un potere ufficioso d'indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014), oppure la valutazione delle prove in base a un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., e neppure è in concreto denunciata una inversione degli oneri probatori. 10. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.414, 194 e 195 c.p.c., degli artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., per nullità della c.t.u., del procedimento di formazione dell'elaborato peritale e conseguentemente della sentenza per violazione del contraddittorio. 11. Si afferma che il ricorso introduttivo di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] era privo delle necessarie allegazioni sui fatti costitutivi delle domande; che mancava qualsiasi allegazione in ordine agli animali presenti in azienda nei singoli periodi, al latte complessivamente prodotto e al relativo prezzo di vendita, all’attività di vendita dei vitelli e dell’uva, cioè mancavano i dati necessari per poter stabilire la redditività dell'impresa di tempo in tempo, quindi i ricavi o gli utili maturati di anno in anno; che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], alla prima udienza dinanzi al tribunale, aveva chiesto di poter produrre la documentazione necessaria a quantificare gli utili, ma tali documenti non erano stati ammessi in ragione della tardiva richiesta; che il tribunale, ammessa la c.t.u., ha consentito l'acquisizione di elenchi e prospetti elaborati da [OSCURATO:PERSONA] e di altra documentazione consegnata al perito d’ufficio dal consulente di parte del ricorrente; ha autorizzato lo stesso c.t.u. ad acquisire documentazione e informazioni presso soggetti privati (Associazione provinciale allevatori di Treviso) e pubblici (Inps); che la c.t.u., ove anche percipiente, dovesse considerarsi nulla in quanto volta a supplire alle carenze di allegazione e prova del ricorrente in primo grado in relazione ad elementi non accessori bensì costitutivi dei diritti azionati. 12. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 112, 115, 156, comma 2 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 111 Cost., per la radicale assenza nel ricorso introduttivo di primo grado di allegazioni sulla redditività dell'impresa e sul diritto agli utili; per l'utilizzo di documenti e dati non allegati dalle parti, per nullità assoluta della c.t.u. nella parte in cui ha considerato unicamente fatti e dati non allegati e prove non ritualmente acquisite al processo. Violazione delle regole in tema di oneri di allegazione e di prova. 13. Il secondo e ilterzo motivo possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e non possono trovare accoglimento. 14. Deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità dei motivi che, sebbene riportino, in modo dettagliato e con puntuali riferimenti agli atti processuali, le eccezioni sollevate dalla difesa delle sorelle Dotto sia nel giudizio di primo grado (pag. 15 e ss. dei ricorsi Teresa e [OSCURATO:PERSONA], pag. 17 e ss. del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) e sia attraverso i motivi di appello (pag. 24 e ss. dei ricorsi Teresa e [OSCURATO:PERSONA], pag. 28 e ss. del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), per difetto delle necessarie allegazioni nel ricorso introduttivo di primo grado in violazione dell’art. 414 c.p.c. e per nullità della c.t.u., trascurano tuttavia di riprodurre, anche solo per estratto, il contenuto della decisione adottata sul punto dal Tribunale (v. Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022). 15. Ma pur a prescindere da tale rilievo, deve considerarsi come la Corte d’appello (v. sentenza pag. 8), nell’esaminare il terzo motivo di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (riportato a pag. 6 della sentenza d’appello), abbia escluso il difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] e osservato che quest’ultimo “elenca i fatti storici dell'inizio del rapporto nel 1984, del riparto compiti tra fratelli, dell'attività di Angelo in lavorazione terreni e allevamento bestiame; di lavori indifferentemente fatti alternativamente dai fratelli; di mungitura per un periodo fatta da Angelo e per altro da Giuseppe (95/2000); di lavoro in vigna e per il vino in alternativa tra fratelli; indica lavori esclusivi del fratello (fornitori clienti associazioni di categoria, vs confezionamento trasporto vendita al mercato ortofrutta dei prodotti ecc.). Siparla di acquisti di beni mobili e immobili con utili dell'impresa. Tutti gli elementi ex 230 bis c.c. sono presenti”. 16. Secondo l’indirizzo consolidato, l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e contenuto costituiscono un giudizio di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizio di motivazione nei limiti dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014), per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014) o quando l’errata interpretazione determini un vizio di nullità processuale (omessa pronuncia, ultrapetizione) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 17109 del 2009; v. anche Cass. n. 11103 del 2020). 17. Questa Corte ha inoltre chiarito che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (v. Cass. n. 13602 del 2019; Cass. n. 27428 del 2005; Cass. n. 8225 del 2004). 18. Nel caso di specie, non solo non vi è spazio per configurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., data l’espressa motivazione (conforme al paradigma dell’art. 132 c.p.c.) della Corte di merito nel respingere le censure di violazione dell’art. 414 c.p.c. per difetto di allegazione dei fatti costitutivi, ma manca qualsiasi riferimento ai canoni interpretativi, mentre non pertinente risulta, per quanto già detto, il richiamo all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. 19. Infondate sono anche le censure che investono, deducendone la nullità, la consulenza tecnica contabile, di natura percipiente (su cui v. Cass. n.6155 del 2009) svolta nel giudizio di primo grado ed esattamente il rigetto delle censure svolte sul punto in appello. 20. Occorre considerare che la recente pronuncia delle S.U. n. 3086 del 2022, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 31886 del 2019 (e su cui fanno essenzialmente leva le critiche esposte nei motivi di ricorso in esame, v. pagg. 15 e 30 del ricorsoTeresa Dotto, pagg. 15 e 29 del ricorso [OSCURATO:PERSONA], pag. 18 e 35 del ricorso [OSCURATO:PERSONA]), ha affermato i seguenti principi di diritto: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” e può “accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”. 21. Con specifico riferimento all’esame contabile, rilevante nella fattispecie per cui è causa, la medesima sentenza ha stabilito che ”In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delleparti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. 22. Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si sottolineano i riflessi che la complessità tecnica di alcune materie oggetto di controversia riverbera sulla latitudine dell’onere di allegazione, dovendosi “assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente” (punto 32). 23. I principi enunciati dalle Sezioni Unite devono trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d’ufficio, che si riflettono sull’ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecnico scientifiche, al fine dell’accertamento della verità (v. Cass. n. 24024 del 2021), senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni poste dagli artt. 414, 416 e 418 c.p.c. 24. La sentenza d’appello, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, si è rigorosamente mantenuta nei limiti segnati dai richiamati principi di diritto e, definita la c.t.u. di tipo percipiente, ha rilevato come il consulente d’ufficio fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso terzi (associazioni professionali, Inps ecc.) ed avesse svolto tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni; ha dato atto di come il tribunale avesse espunto dalla consulenza alcuni dati, riferiti agli animali nati nell’azienda e verosimilmente venduti, in quanto estranei alle allegazioni del ricorrente. Dal che discende l’infondatezza dei rilievi oggetto dei motivi di ricorso in esame. Ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] 25. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione e motivazione apparente, limitatamente al capo della sentenza in cui la Corte d'appello ha escluso, dalla base di calcolo degli utili spettanti al ricorrente incidentale, la posta attiva costituita dal ricavato dalla vendita dei bovini, limitandosi a ribadire il convincimento del primo giudice circa l'inesistenza di allegazione sul punto. Si afferma che nel ricorso di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato che l'azienda si occupava, tra l'altro, dell'allevamento del bestiame, che egli si dedicò costantemente a tutte le attività concernenti l'allevamento dei bovini mentre le attività di amministrazione e i rapporti con i clienti, compresa la vendita del bestiame, furono gestiti dal fratello Giuseppe; che è implicito nel concetto di allevamento che il bestiame possa essere destinato alla riproduzione, alla produzione del latte e alla vendita, per cui una specificazione in tal senso era superflua; che [OSCURATO:PERSONA] poteva allegare solo il tipo di attività svolta dall'impresa e la ripartizione dei ruoli tra i fratelli ma non i dati di vendita, che non erano a sua conoscenza e la cui rilevazione è stata effettuata dal c.t.u. 26. Il motivo è infondato atteso che nella sentenza impugnata la motivazione, nel nucleo essenziale definito dalle S.U. (sentenze n. 8053 e 8054 del 2014), non solo esiste ma dà conto delle ragioni poste dai giudici di appello a base della decisione. La sentenza impugnata ha rilevato che l’attività di vendita del bestiame non era stata in alcun modo allegata dal ricorrente in primo grado ed ha quindi ritenuto che tale attività, così come i ricavi dalla stessa conseguiti, non rientrassero affatto nel thema decidendum, dovendosi intendere non ricompreso tale segmento nell’incarico affidato al c.t.u. 27. Per le considerazioni svolte, i ricorsi principali e i ricorsi incidentali devono essere respinti, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi principali e i ricorsi incidentali. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten