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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:248
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0076_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 aprile 2024 – DDP [OSCURATO:PERSONA] US 8 / EUIPO – Taniobis (AMBERTEC) (causa T‑76/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AMBERTEC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AMPERTEC – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2 a frase] (v. punti 27, 31)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44, 45)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 47)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 48)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi AMBERTEC e AMPERTEC [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 53, 54) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 novembre 2022 (procedimento R 1988/2021‑4) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla DDP [OSCURATO:PERSONA] US 8 LLC ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. ( 1 ) GU c 121 del 3.4.2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0076_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 aprile 2024 – DDP [OSCURATO:PERSONA] US 8 / EUIPO – Taniobis (AMBERTEC) (causa T‑76/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AMBERTEC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AMPERTEC – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2 a frase] (v. punti 27, 31) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44, 45) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 47) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 48) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi AMBERTEC e AMPERTEC [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 51, 53, 54) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 novembre 2022 (procedimento R 1988/2021‑4) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla DDP [OSCURATO:PERSONA] US 8 LLC ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. ( 1 ) GU c 121 del 3.4.2023.
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