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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 29461/2022

Testo disponibile della fonte

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-Decreto di chiusura del fallimento - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 29452/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29452/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato G ino [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA].

I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 Immobilcasa s .r.l. in l iquidazione , rappresentat a e difes a dall'avvocato ItaliaCamperchioli controricorrente avverso il decreto della Corte di appello di Milano, depositato il 14 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteische chiede che la Corte rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo avverso il decreto col quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la chiusura del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’integrale soddisfacimento dei crediti ammessi, giusta l’art. 118, n. 2, l. fall.

Dedusse di aver presentato domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, in prededuzione, del credito, preteso a titolo di restituzione e di risarcimento del danno, derivante dall’eventuale accoglimento dell’azione proposta in proprio dalla società fallita, in surroga del curatore, per ottenere la declaratoria di nullità o di annullamento dell’atto di divisione convenzionale delle aree di pertinenza dei lotti immobiliari posti in vendita dal Fallimento, tra cui era ricompreso quello di cui essa si era resa aggiudicataria, e contestò che la chiusura potesse essere disposta nella pendenza del giudizio promosso ex art. 101 l. fall.

Sostenne, in particolare, che, pur non essendo ancora stata ammessa al passivo, essa era legittimata ad impugnare il decreto di chiusura della procedura concorsuale quale creditore della massae che il presupposto di cui all’art. 118, n. 2, l. fall. non poteva ritenersi sussistentein difetto di integrale soddisfacimento di detto credito: tanto Sez.

I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 più che la prededuzione non era operante al di fuori della procedura fallimentaree che, perdendo tale bene ficio , essa non avrebbe potuto rivalersi sui beni residui della fallita tornata in bonis, peraltro neppure sufficienti a soddisfare il credito risarcitorio oggetto della domanda di insinuazione tardiva.

2. ― La Corte di appello di Milano, con decreto del 14 aprile 2015, ha respinto il reclamo.

Ha rilevato, in sintesi, che la reclamante difettava della legittimazione a proporrel’ impugnazione, visto che non era stata ammessa al passivo e non aveva allegato e provato un interesse concreto a soddisfare il proprio credito attraverso l’esecuzione concorsuale, anziché a mezzo dell’azione individuale da esperire nei confronti dellafallita tornat a in bonis : ha osservato che, quand’anche l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato accoglimento, l’eventuale pretesa risarcitoria, in quanto fondata anche sull’operato degli organi della procedura, avrebbe potuto essere sempre azionata nei confronti di quest’ultimi dopo la chiusura del fallimento, ma non nei confronti della ex fallita, la quale non poteva rispondere delle conseguenze degli atti illeciti compiuti dal curatore.

3. ― Contro il decreto [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.

L’ impugnazione è resistita con controricorsoda [OSCURATO:SOCIETA]. e dal la curatela fallimentare.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni domandando il rigetto del ricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la violazione e la falsa applicazione dell’art. 118, n. 2, l. fall., in connessione con gli artt. 92 ss. l. fall..

Si assume che la presenza di un credito prededucibile impedisca di considerare verificato il presupposto di cui al cit. art. 118, n. 2 fino a quando il diritto del creditore ad essere ammesso in via di prededuzione non sia stato escluso con provvedimento definitivo, o siano stati effettuati almeno gli opportuni accantonamenti.

È precisato che la Sez.

I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 natura prededucibile dei crediti vantati dall’istante nei confronti del Fallimento non poteva essere posto in dubbio, visto che tra i crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali rientrano anche quelli risarcitori, fondati su comportamenti illeciti degli organi della procedura.

Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118, n.2, l. fall., in connessione con l’art. 111 l. fall..

Rileva la ricorrente di aver chiesto l’ammissione al passivo anche per la somma di euro 35.451,91, dovuta dal Fallimento a titolo di restituzione e che, con riferimento a tale credito, gli argomenti del la c orte di appello incentrati su di una «eventuale pretesa risarcitoria» risultano evidentemente inconferenti.

Aggiunge che, poiché la convenzione impugnata da Immobilicasa era stata stipulata dal curatore nell’esercizio delle su e funzioni, la chiusura d el fallimento avrebbe recato pregiudizio ai suoi interessi, precludendo il suo diritto a soddisfarsi in via di prededuzione sul patrimonio residuo della fallita.

Col terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 118, n. 2, l. fall., in connessione con gli artt. 1338, 1497 e 2055 c.c..

La ricorrente osserva che, in caso di accoglimento dell’azione promossa da Immobilcasa, risulterebbe innegabile che essa ha acquistato dal Fallimento un bene man ca nte delle qualità promesse e essenziali per l’uso cui è destinato; rileva, inoltre,che in tale ipotesi Immobilcasa risulterebbe responsabile di un danno per culpa in contrahendo, visto che la medesima conosceva, o quantomeno avrebbe dovuto conoscere, i presunti vizi degli atti liquidatori che ha preteso di contestare. 2.― Nella camera di consiglio odierna è stato definito , nel senso del rigetto, il giudizio di impugnazione di cui al R.G. 18998/2018 , relativo all’azione proposta dalla fallita Immobilcasa, dicui si è detto, con la quale era stata domandata la declaratoria di nullità delcontratto di divisione avente ad oggettoalcune aree, tra cui è ricompresa quella dellaricorrente.

Sez.

I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 Tale decisione è destinata ad incidere sulla pretesa fatt a valere da [OSCURATO:SOCIETA] con la propria domanda di insinuazione tardiva.

Con la propria azione [OSCURATO:SOCIETA] intendeva ottenere l’ammissione al passivo dei crediti nascenti dall’ipotetico accoglimento dell’iniziativa surrogatoria della fallita : crediti, questi, di natura restitutoria e risarcitoria.

Il definitivo mancato accoglimento della detta pretesa determina quindil’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione qui in esame.

3. ― Le spese di giudizio vanno compensate , avendo riguardo alla novità della questioneveicolata dal ricorso per cassazione, e sottoposta alla Corte.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, essendo l’obbligo relativo operante solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso prop

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Decreto di chiusura del fallimento - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 29452/2015 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29452/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato G ino [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 Immobilcasa s .r.l. in l iquidazione , rappresentat a e difes a dall'avvocato ItaliaCamperchioli controricorrente avverso il decreto della Corte di appello di Milano, depositato il 14 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteische chiede che la Corte rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo avverso il decreto col quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la chiusura del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’integrale soddisfacimento dei crediti ammessi, giusta l’art. 118, n. 2, l. fall. Dedusse di aver presentato domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, in prededuzione, del credito, preteso a titolo di restituzione e di risarcimento del danno, derivante dall’eventuale accoglimento dell’azione proposta in proprio dalla società fallita, in surroga del curatore, per ottenere la declaratoria di nullità o di annullamento dell’atto di divisione convenzionale delle aree di pertinenza dei lotti immobiliari posti in vendita dal Fallimento, tra cui era ricompreso quello di cui essa si era resa aggiudicataria, e contestò che la chiusura potesse essere disposta nella pendenza del giudizio promosso ex art. 101 l. fall. Sostenne, in particolare, che, pur non essendo ancora stata ammessa al passivo, essa era legittimata ad impugnare il decreto di chiusura della procedura concorsuale quale creditore della massae che il presupposto di cui all’art. 118, n. 2, l. fall. non poteva ritenersi sussistentein difetto di integrale soddisfacimento di detto credito: tanto Sez. I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 più che la prededuzione non era operante al di fuori della procedura fallimentaree che, perdendo tale bene ficio , essa non avrebbe potuto rivalersi sui beni residui della fallita tornata in bonis, peraltro neppure sufficienti a soddisfare il credito risarcitorio oggetto della domanda di insinuazione tardiva. 2. ― La Corte di appello di Milano, con decreto del 14 aprile 2015, ha respinto il reclamo. Ha rilevato, in sintesi, che la reclamante difettava della legittimazione a proporrel’ impugnazione, visto che non era stata ammessa al passivo e non aveva allegato e provato un interesse concreto a soddisfare il proprio credito attraverso l’esecuzione concorsuale, anziché a mezzo dell’azione individuale da esperire nei confronti dellafallita tornat a in bonis : ha osservato che, quand’anche l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato accoglimento, l’eventuale pretesa risarcitoria, in quanto fondata anche sull’operato degli organi della procedura, avrebbe potuto essere sempre azionata nei confronti di quest’ultimi dopo la chiusura del fallimento, ma non nei confronti della ex fallita, la quale non poteva rispondere delle conseguenze degli atti illeciti compiuti dal curatore. 3. ― Contro il decreto [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi. L’ impugnazione è resistita con controricorsoda [OSCURATO:SOCIETA]. e dal la curatela fallimentare. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni domandando il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e la falsa applicazione dell’art. 118, n. 2, l. fall., in connessione con gli artt. 92 ss. l. fall.. Si assume che la presenza di un credito prededucibile impedisca di considerare verificato il presupposto di cui al cit. art. 118, n. 2 fino a quando il diritto del creditore ad essere ammesso in via di prededuzione non sia stato escluso con provvedimento definitivo, o siano stati effettuati almeno gli opportuni accantonamenti. È precisato che la Sez. I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 natura prededucibile dei crediti vantati dall’istante nei confronti del Fallimento non poteva essere posto in dubbio, visto che tra i crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali rientrano anche quelli risarcitori, fondati su comportamenti illeciti degli organi della procedura. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118, n.2, l. fall., in connessione con l’art. 111 l. fall.. Rileva la ricorrente di aver chiesto l’ammissione al passivo anche per la somma di euro 35.451,91, dovuta dal Fallimento a titolo di restituzione e che, con riferimento a tale credito, gli argomenti del la c orte di appello incentrati su di una «eventuale pretesa risarcitoria» risultano evidentemente inconferenti. Aggiunge che, poiché la convenzione impugnata da Immobilicasa era stata stipulata dal curatore nell’esercizio delle su e funzioni, la chiusura d el fallimento avrebbe recato pregiudizio ai suoi interessi, precludendo il suo diritto a soddisfarsi in via di prededuzione sul patrimonio residuo della fallita. Col terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 118, n. 2, l. fall., in connessione con gli artt. 1338, 1497 e 2055 c.c.. La ricorrente osserva che, in caso di accoglimento dell’azione promossa da Immobilcasa, risulterebbe innegabile che essa ha acquistato dal Fallimento un bene man ca nte delle qualità promesse e essenziali per l’uso cui è destinato; rileva, inoltre,che in tale ipotesi Immobilcasa risulterebbe responsabile di un danno per culpa in contrahendo, visto che la medesima conosceva, o quantomeno avrebbe dovuto conoscere, i presunti vizi degli atti liquidatori che ha preteso di contestare. 2.― Nella camera di consiglio odierna è stato definito , nel senso del rigetto, il giudizio di impugnazione di cui al R.G. 18998/2018 , relativo all’azione proposta dalla fallita Immobilcasa, dicui si è detto, con la quale era stata domandata la declaratoria di nullità delcontratto di divisione avente ad oggettoalcune aree, tra cui è ricompresa quella dellaricorrente. Sez. I –RG2942/2015 camera di consiglio30.6.2022 Tale decisione è destinata ad incidere sulla pretesa fatt a valere da [OSCURATO:SOCIETA] con la propria domanda di insinuazione tardiva. Con la propria azione [OSCURATO:SOCIETA] intendeva ottenere l’ammissione al passivo dei crediti nascenti dall’ipotetico accoglimento dell’iniziativa surrogatoria della fallita : crediti, questi, di natura restitutoria e risarcitoria. Il definitivo mancato accoglimento della detta pretesa determina quindil’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione qui in esame. 3. ― Le spese di giudizio vanno compensate , avendo riguardo alla novità della questioneveicolata dal ricorso per cassazione, e sottoposta alla Corte. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, n. 115, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, essendo l’obbligo relativo operante solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 2 luglio 2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso prop
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