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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06507/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 01/2025 C .

C . dott. [OSCURATO:PERSONA] GORGONI Consiglier a R.G. n. 16847 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16847del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MMRMHL 49D10 L142V ) BIFULCO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T41 H931F) rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LVR GPP45P24 F839D ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M06 C495W) -ricorrenti- nei confronti di CARUSOPaola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H67 F924Q ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57L11 Z401Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 202/2022, pubblicatain data 20 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] è costituita parte civile nel processo penalesvolto nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lata Bifulcoper il reato di falso giuramento, commesso da que- sti ultimi nell’ambito di un giudizio civile promosso dalla stessa Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 Caruso nei loro confronti.

Tale giudizio aveva avuto inizio con ricorso monitorio, aveva dato luogo a successivo giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo ed aveva ad oggetto il paga- mento di competenze professionali.

Esso era stato definito con l’accoglimento dell’opposizione ed il rigetto della domanda della Caruso, in virtù del giuramento reso dai convenuti con riguardo all’avvenuto pagamento delle suddette competenze professio- nali.

Il processo penale, dopo l’assoluzione degli imputati in grado di appello, è stato definito in sede di legittimità (in virtù di sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 33172/2019, depositata il 23 luglio 2019 ) con la dichiara- zione di prescrizione del reato, l’annullamento della sentenza di merito ai fini degli effetti civili ed ilrinvio al giudice civile com- petente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., per lo svolgimento dell’azione civile.

Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello civile di Napoli, quest’ultima ha accolto parzialmente la domanda della Caruso, condannandol’Ammirati e la Bifulco, in solido, al pagamento dell’importo di € 49.155,67, oltreaccessori, in suo favore .

Ricorronol’Ammirati e la Bifulco , sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Caruso.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli articoli 622 c.p.p. e 2043 c.c. ( art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.) nella ricostruzione della condotta dei ricorrenti –Nullità della sentenza per difetto della motivazione imposta dagli articoli 111, 6° comma, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.

Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.) e Omesso esame di fatti de- cisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti(art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.)in ordine alla ritenuta illiceità della me- desimacondotta».

Iricorrenti deduc ono: a) che il giuramento, nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato loro deferito su due capi distinti («1) giuro e giurando affermo di aver pagato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le somme richieste con il decreto ingiun- tivo opposto; 2) giuro e giurando affermo di aver estinto il de- bito nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’opera prestata nel procedimento penale recante il n. 840/97 ... presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania»); b) che la controversia civile era stata decisa sulla base della considerazione assor- bente dell’avvenuto giuramento sul secondo capo (relativo all’estinzione del debito per l’opera prestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ruso, senza uno specifico riferimento all’importo pagato a tale titolo); c) che il capo di imputazione nel processo penale aveva, invece, riguardo esclusivamente al giuramento sul primo capo (relativo all’avvenuto pagamento degli importi specificamente richiesti con il decreto ingiuntivo opposto), e che solo in rela- zione a tale imputazione la sentenza di assoluzione, pronun- ciata per difetto dell’elemento soggettivo, era stata annullatain sede di legittimità; d) che la corte d’appello civile, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., avrebbe genericamente dato atto che,in sede penale, era stata annullata la sentenza di as- soluzione, per difetto dell’elemento soggettivo, dall’imputa- zione di falso giuramento, ma senza tener conto di tutte le in- dicate circostanze, rilevanti per il nuovo accertamento sulla sussistenza del predetto reato, ai fini della responsabilità civile.

Tanto premesso, sostengono che «in sintesi, la sentenza impu- gnata ha ritenuto illecita la condotta dei signori Ammirati –Bi- fulco sull’unico presupposto dell’affermata prescrizione del reato di falso giuramento e sulla valutazione dell’elemento Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 soggettivo del reato, senza procedere a un’autonoma valuta- zione e senza prendere in considerazione gli altri elementi della fattispecie».

Il motivo è infondato. 1.1A giudizio di questa Corte, dalla motivazione della decisione impugnata, valutata nel suo complesso, emerge chiaramente che la corte d’appello ha operato un autonomo accertamento (quanto meno implicito)in ordine alla sussistenza del reato di falso giuramento.

Nella suddetta decisione, infatti, è espressamente formulato il rilievoche, nel giudizio penale, era stato accertato che le circo- stanze di fatto oggetto del giuramento reso dagli imputati erano effettivamente false, quanto meno con riguardo all’avvenuto pagamento delle somme pretese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria, e che l’assoluzione (nel giudizio di appello penale) era stata pronunciata esclusivamente per la ritenuta insussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi ritenuto che il giuramento, pur oggettivamentefalso, era stato operato dagli stessi imputati «… “in buona fede” perché confusi dal te- nore della formula del giuramento deferito e dalle incertezze provocate dalle molteplici richieste che la Caputo, loro patroci- natore in altra precedente vicenda giudiziaria, aveva loro rivolto nel tempo», mentre, in sede di legittimità, era stato escluso che tale pretesa situazione soggettiva di “buona fede” potesse avere rilievo esimente in relazione alla fattispecie incrimina- trice.

La corte territoriale ne ha dedotto, in questo modo di fatto va- lutando gli atti del processo penale, che in quella sede era stato accertato che il giuramento reso era oggettivamente falso.

Ha, di conseguenza, ritenuto, in base a tale valutazione,che sussi- stessero tutti gli elementi del reato contestato e, per l’effetto, della condotta illecita dannosa, anche sul piano civile.

Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 In definitiva,dunque, deve ritenersi infondato l’assunto dei ri- correnti per cui la corte d’appello civile avrebbeomesso l’accer- tamento della condotta illecita dei convenuti sul piano civile, come imposto dall’art. 622 c.p.p., in quanto essa ha semplice- mente tratto il suo convincimento in proposito dalle risultanze del giudizio penale, il che è certamente consentito.

D’altronde, le conclusioni della corte d’appello risultano addirit- tura condivisibili in concreto, in quanto, effettivamente,nel giu- dizio penale era rimasto oggettivamente accertato che i coniugi Ammirati e Bifulco avevano falsamento giurato di avere pagato alla Caruso le somme da questa pretese con il ricorso monitorio e che la loro eventuale “buona fede” nel giurare il falso non poteva avere rilievo esimente.

Sotto tale profilo, pertanto, le censure di violazione degli artt.622 c.p.p. e 2043 c.c. sono infondate. 1.2 Va, inoltre, ribadito che la motivazione a sostegno della statuizione impugnata in ordine all’accertamento della ogget- tiva falsità delle circostanze di fatto oggetto del giuramento, desunta dalle risultanze del giudizio penale, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, risulta del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contradditoria sul piano logico. 1.3Non può, d’altronde, ritenersi che, nell’ambito del suddetto accertamento, sia stato omesso l’esame di fatti decisivi.

Secondo i ricorrenti, la corte d’appello, se avesse tenuto conto delle circostanze di fatto rilevanti, «avrebbe dovuto escludere l’illiceità del comportamento dei coniugi, visto che la dichiara- zione (non di aver versato la somma chiesta col decreto ingiun- tivo, ma) di aver estinto l’obbligazione verso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] non era stata dichiarata falsa; avrebbe anche dovuto ritenere che il compenso (inferiore) richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima del de- creto ingiuntivo e le somme versate e/o comunque incassate Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 dalla professionista spiegavano le dichiarazioni dei coniugi Am- mirati –Caruso».

In realtà, la corte d’appello hachiaramente dato atto dell’avve- nuta considerazione delle circostanze di fatto indicate dai ricor- renti e non ne ha, pertanto, affatto omesso l’esame: essa ha, in verità, semplicemente ritenuto – contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti stessi –che tali circostanze non escludes- sero la loro responsabilità, sia sul piano civile che su quello pe- nale, avendo essi falsamente giurato di avere corrisposto le somme pretese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria (il cui importo,ha precisato, non era stato contestato nel quantum e, pertanto, di fatto costituiva l’importo effettivamente dovuto), senza che potesse ritenersi circostanza esimente, in proposito, né il fatto che prima dell’avvio del giudizio civile vi fossero state diverse richieste di pagamento, per diversi importi né, più in generale, la formula poco chiara del giuramento deferito. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedegli articoli 622 c.p.p., 2043 c.c. e 40 c.p. nell’errata affermazione del nesso di causalità (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.). –Nullità della sentenza per mancanza della motivazione imposta dagli articoli 111, 6° comma, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.) e Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti(art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.) in ordine al medesimo nesso di causalità».

Iricorrenti deduc ono che « la ratio decidendi della sentenza di revoca dell’opposto decreto ingiuntivo è costituita dalla risposta positiva (ritenuta dalla Corte di merito assorbente) data dai co- niugi al capo 2 del deferito giuramento, con l’affermazione di aver estinto il debito nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perciò “a prescindere da quale fosse il suo ammontare”» e che «poiché –come si è più volte constatato … … il giudizio penale (e la conseguente valutazione di falsità) hanno avuto unicamente a oggetto il capo n. 1 del giuramento (concernente il pagamento Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), l’esito del giudizio civile non è stato conseguenza della dichiarazione resa dai signori Ammirati –Bifulco sul capo 1, considerata – ai fini del giudizio civile –falsa» onde «la Corte di merito ha pertanto violato l’art. 40, 1° comma, c.p., in relazione all’art. 2043 c.c., avendo posto in rapporto di causalità necessaria la dichiara- zione ritenuta falsa e l’esito del giudizio civile, ignorando la ratio decidendi di quest’ultimo».

Il motivo è infondato.

I ricorrenti non colgono adeguatamente il senso e la effettiva ratio decidendi della pronuncia resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, correttamente intesa, invece, dalla corte d’appello, nella statuizione impugnata nella presente sede.

L’opposizione a decreto ingiuntivo non era, infatti, stata affatto rigettata esclusivamente in ragione dell’assorbente considera- zione che era stato reso il giuramento sul secondo capo di giu- ramento deferito e, soprattutto, non era stato affatto ritenuto, in quella sede,del tutto irrilevante, ai fini della decisione, il giu- ramento sul primo capo.

Al contrario, per quello che emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, che contiene puntuali riferimenti alla motivazione della decisione definitiva resa nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo (riferimenti confermati dall’esposizione conte- nuta nello stesso ricorso), in tale ultima sede era stato affer- mato che il giuramento era stato validamente reso in relazione ad entrambi i capi deferiti, in quanto le precisazioni rese dai coniugi nel rendere quello sul primo capo (segnatamente: l’Am- mirati aveva dichiarato che la somma richiesta in sede monito- ria era stata pagata in parte in contanti e in parte mediante assegni, la Bifulco che non ne ricordava con precisione l’esatto ammontare, ma che esso era prossimo a quello di cui al decreto ingiuntivo) non erano tali da modificare sostanzialmente il senso della formula originaria oggetto del deferimento.

Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Dunque, semplicemente, la conclusione sull’esito positivo del giuramento sul primo capo deferito derivavaanche dalla consi- derazione dell’avvenuto giuramento (senza alcuna precisa- zione) in relazione al secondo capo.

In sostanza, tenuto anche conto che nella decisione impugnata si dà chiaramente atto che in sede di opposizione a decreto in- giuntivo non vi erano state contestazioni sul quantum preteso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma era stata avanzata esclusivamente l’eccezione di prescrizione presuntiva in relazione alla sua pre- tesa, deve concludersi che sia stato ritenuto decisivo il giura- mento prestato su entrambii capi deferiti, sostanzialmente ri- tenuti (in mancanza di specifiche contestazioni sull’importo do- vuto al legale)come aventi un concreto oggetto nella sostanza non diverso e, anzi, di fatto coincidente.

Ne consegue che deve ritenersi correttamente accertato, nella sentenza in questa sede impugnata, il nesso di causa tra il falso giuramento oggetto dell’imputazione penale (in relazione all’av- venuto pagamento delle somme di cui al ricorso monitorio, co- stituenti il debito per le competenze professionali dovute all’av- vocato Caruso) e l’esito della controversia civile di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base della indicata corretta ricostru- zione della ratio decidendi della sentenza che ha definito tale ultima controversia.

Né il ricorso contiene uno specifico richiamo al contenuto delle difese svolte dai ricorrenti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con riguardo alla eventuale avvenuta espressa e specifica contestazione del quantum delle pretese avanzate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le proprie competenze pro- fessionali, in violazione, per tale profilo, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

In definitiva, tutte le censure di cui al motivo di ricorso in esame, essendo fondate su una erronea interpretazione della ratio decidendi della sentenza che ha deciso la controversia Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 civile di opposizione al decreto ingiuntivo, devono ritenersi in- fondate, ivi incluse quelle di difetto di motivazione (essendo la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato del tutto adeguata a dare conto del percorso logico seguito dalla corte territoriale), nonché quelle di omesso esame di fatti decisivi (dal momento che i fatti effettivamente rilevanti risultano tutti presi in considerazione, nella corretta ottica fin qui esposta). 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli articoli 2043, 2056, 2697, 1° comma, c.c., 2738, 1° e 2° comma, c.c., 115 c.p.c.; 40, 1° comma, c.p.nella liquida- zione dei danni (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) –Nullità della sentenzaper mancanza della motivazione imposta dall’art. 111, 6° comma, Cost. e 132, 1° comma, n. 4, c.p.c. in ordine alla stessa liquidazione (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.)».

Iricorrenti deduc ono che la Caruso avrebbe dovuto fornire la prova dei danni subiti, da individuare nel mancato consegui- mento delle competenze professionali dovute e che la corte d’appello avrebbe omesso ogni accertamento sul punto, con ri- guardo all’esatto ammontare i tali competenza.

Il motivo èsolo in parte fondato. 3.1 La corte d’appello ha considerato che il falso giuramento reso dai coniugi Ammirati e Bifulco aveva determinato l’acco- glimento della loro opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Caruso (il che è, in effetti, oggettivamente innegabile) e ha ritenuto che, in mancanza di tale falso giuramento, non avendo essi specificamente «contestato nel giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo il quantum richiesto, ma unicamente la prescrizione del diritto» (cfr. § 6.3della sentenza impugnata, pag. 23, righi 7-10), l’opposizione sarebbe stata, invece, inte- gralmente rigettata.

Ne ha fatto discendere, in modo ineccepibile sul piano logico, che il danno determinato dalla loro condotta illecita era Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 senz’altro pari all’importo delle somme di cui al decreto ingiun- tivo opposto, nonché alle spese processuali del relativo giudizio.

I ricorrenti sostengono, invece, che «il decreto ingiuntivo (e gli atti del relativo processo) neppure avrebbero potuto essere uti- lizzati quale prova del credito professionale non riscosso e per- ciò dei danni patiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]».

Orbene, seè vero, come riferisce la corte d’appello (senza che i ricorrenti lo contestino espressamente e, soprattutto, senza che richiamino il contenuto degli atti difensivi di quel giudizio che attestino eventualmente il contrario), che in sede di oppo- sizione al decreto ingiuntivo non era stato contestato l’importo preteso dalla Caruso in sede monitoria a titolo di competenze professionali, ma era stata eccepita esclusivamente la prescri- zione presuntiva ai sensi dell’art. 2956 c.c. (superabile solo in virtù di giuramento e , di fatto , superata dal falso giuramento reso dagli opponenti in ordine all’estinzione dell’obbligazione oggetto della pretesa monitoria), sul piano logico, la valuta- zione su nesso di causa operatadalla corte d’appello deve cer- tamente condividersi.

Quest’ultima, in altri termini, ha ritenuto di dover considerare esclusivamente, ai fini della liquidazione del danno, l’esito che avrebbe avuto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza del falso giuramento e, con insindacabile accerta- mento in fatto, ha stabilito che, in mancanza del falso giura- mento, l’esito del giudizio sarebbe stato di rigetto integrale dell’opposizione.

Si tratta di una inferenza in fatto del tutto plausibilee, anzi, che questa Corte giudica corretta, atteso che,se i coniugi opponenti avessero giurato il vero e non il falso, se, cioè , avessero am- messo di non aver corrisposto le somme di cui al decreto mo- nitorio e, quindi, di non aver estinto il loro debito (non conte- stato nel quantum, secondo quanto precisa la corte d’appello), l’opposizione sarebbe stata, per ciò solo, inevitabilmente Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 rigettata, senza altri accertamenti.

I n mancanza di specifiche contestazioni sul quantumdovuto, infatti, anche in virtù dell’ef- ficacia decisoria del giuramento (art. 2736 c.c.) e del meccani- smo operativo dello stesso in caso di eccezione di prescrizione presuntiva, ai sensi degli artt. 2959 e 2960 c.c., l’esito della controversia era ormai possibile esclusivamente nel senso dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione. 3.2Per quanto riguarda le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è sufficiente rilevare che la corte d’appello ha correttamente accertato, sulla base di un giudizio progno- stico, che, a seguito del rigetto dell’opposizione a decreto in- giuntivo, gli opponenti sarebbero stati, altresì , condannati al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata dall’attrice, in base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

Si tratta di una valutazionedi fatto sostenuta da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoriasul piano logico, anzi del tutto ragionevole, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 3.3Risulta, invece, fondata la questione posta in rela zione alle spese del processo penale in grado di appello: la sentenza di assoluzione è stata, in effetti,annullata e, di conseguenza, le spese di quel giudizio (penale) non avrebbero potuto essere poste a carico degli imputati, in quella sede, mentre le spese relative all’azione civile (le uniche sostenute dalla Caruso, quale parte civile) andavano liquidate dalla corte d’appello all’esito del giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p. (come espressa- mente previsto nella sentenza di rinvio), non quali danni deri- vanti dalla condotta illecita, ma quali spese del giudizio infine definito in sede civile.

Tali spese, in effetti, risultanoespressamente compensate dalla stessa corte d’appello: ne derivache sussiste anche la dedotta insanabile contraddittorietà logica della decisione impugnata Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 sul punto,cioè con riguardo alle spese del processo penale di appello.

In proposito, dunque, la decisione impugnata va cassata.

È possibile la decisione nel merito della questione , senza ne- cessità di ulteriori accertamenti in fatto, dal momento che, come già chiarito, vi è, nella decisione impugnata, una espressa statuizione di compensazione delle spese dell’intero giudizio ci- vile di risarcimento del danno, che comprende anche quelle re- lative allo svolgimento dell’azione civile in sede penale, peraltro non specificamente censurata.

Di conseguenza, è sufficiente cassare la decisione impugnata nella parte relativa al riconoscimento delle sole spese del pro- cesso penale (€ 4.050,00, esclusi accessori) , come liquidate dalla corte d’appello nel conteggio in base al quale è stata de- terminata lacomplessiva somma oggetto di condanna, ferma restando la decisione impugnata per ogni altro aspetto, ivi in- cluse le modalità di calcolo degli accessori sul capitale comples- sivamente liquidato. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli articoli 1241 ss. c.c. per il mancato riconoscimento delle somme già versate all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)».

I ricorrenti deduc ono che avevano dedotto di avere pagato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alcuni importi, che tale loro allegazione non era stata contestata e che, ciò nonostante, la corte d’appello non ne aveva tenuto conto.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in considerazione del man- cato puntuale richiamo del contenuto degli atti difensivi della Caruso, da cui avrebbe dovuto risultare la omessa contesta- zione dell’allegazione del pagamento degli acconti di cui si di- scute.

Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 5.È accolto, nei limiti precisati in motivazione, i l terzo motivo del ricorso,che è rigettato per il resto.

La sentenza impugnata è cassata in relazionealla censura ac- colta e, decidendo nel merito, la condanna è ridotta del solo importo delle spese liquidate per il giudizio penale, ferma re- stando la suddetta decisione per ogni altro aspetto.

Per quanto riguarda spese dell’interogiudizio (la cui regolamen- tazione va rinnovata, in virtù dell’accoglimento, anche se solo parziale, del ricorso), la Corte ritiene cheesse poss a no essere integralmente compensate tra tutte le parti, come già ritenuto dalla corte d’appello, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del solo parziale accoglimento della do- manda di parte attrice e del presente ricorso.

Per questi motivi La Corte: - a ccoglie , nei limiti di cui in motivazione , il terzo motivo del ricorso, rigettato per il resto, cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 01/2025 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] GORGONI Consiglier a R.G. n. 16847 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16847del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MMRMHL 49D10 L142V ) BIFULCO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T41 H931F) rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LVR GPP45P24 F839D ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72M06 C495W) -ricorrenti- nei confronti di CARUSOPaola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H67 F924Q ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57L11 Z401Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 202/2022, pubblicatain data 20 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] è costituita parte civile nel processo penalesvolto nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lata Bifulcoper il reato di falso giuramento, commesso da que- sti ultimi nell’ambito di un giudizio civile promosso dalla stessa Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 Caruso nei loro confronti. Tale giudizio aveva avuto inizio con ricorso monitorio, aveva dato luogo a successivo giudizio di op- posizione a decreto ingiuntivo ed aveva ad oggetto il paga- mento di competenze professionali. Esso era stato definito con l’accoglimento dell’opposizione ed il rigetto della domanda della Caruso, in virtù del giuramento reso dai convenuti con riguardo all’avvenuto pagamento delle suddette competenze professio- nali. Il processo penale, dopo l’assoluzione degli imputati in grado di appello, è stato definito in sede di legittimità (in virtù di sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 33172/2019, depositata il 23 luglio 2019 ) con la dichiara- zione di prescrizione del reato, l’annullamento della sentenza di merito ai fini degli effetti civili ed ilrinvio al giudice civile com- petente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., per lo svolgimento dell’azione civile. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello civile di Napoli, quest’ultima ha accolto parzialmente la domanda della Caruso, condannandol’Ammirati e la Bifulco, in solido, al pagamento dell’importo di € 49.155,67, oltreaccessori, in suo favore . Ricorronol’Ammirati e la Bifulco , sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Caruso. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli articoli 622 c.p.p. e 2043 c.c. ( art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.) nella ricostruzione della condotta dei ricorrenti –Nullità della sentenza per difetto della motivazione imposta dagli articoli 111, 6° comma, Cost. e 132, n. 4, c.p.c. Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.) e Omesso esame di fatti de- cisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti(art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.)in ordine alla ritenuta illiceità della me- desimacondotta». Iricorrenti deduc ono: a) che il giuramento, nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo, era stato loro deferito su due capi distinti («1) giuro e giurando affermo di aver pagato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le somme richieste con il decreto ingiun- tivo opposto; 2) giuro e giurando affermo di aver estinto il de- bito nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’opera prestata nel procedimento penale recante il n. 840/97 ... presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania»); b) che la controversia civile era stata decisa sulla base della considerazione assor- bente dell’avvenuto giuramento sul secondo capo (relativo all’estinzione del debito per l’opera prestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ruso, senza uno specifico riferimento all’importo pagato a tale titolo); c) che il capo di imputazione nel processo penale aveva, invece, riguardo esclusivamente al giuramento sul primo capo (relativo all’avvenuto pagamento degli importi specificamente richiesti con il decreto ingiuntivo opposto), e che solo in rela- zione a tale imputazione la sentenza di assoluzione, pronun- ciata per difetto dell’elemento soggettivo, era stata annullatain sede di legittimità; d) che la corte d’appello civile, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., avrebbe genericamente dato atto che,in sede penale, era stata annullata la sentenza di as- soluzione, per difetto dell’elemento soggettivo, dall’imputa- zione di falso giuramento, ma senza tener conto di tutte le in- dicate circostanze, rilevanti per il nuovo accertamento sulla sussistenza del predetto reato, ai fini della responsabilità civile. Tanto premesso, sostengono che «in sintesi, la sentenza impu- gnata ha ritenuto illecita la condotta dei signori Ammirati –Bi- fulco sull’unico presupposto dell’affermata prescrizione del reato di falso giuramento e sulla valutazione dell’elemento Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 soggettivo del reato, senza procedere a un’autonoma valuta- zione e senza prendere in considerazione gli altri elementi della fattispecie». Il motivo è infondato. 1.1A giudizio di questa Corte, dalla motivazione della decisione impugnata, valutata nel suo complesso, emerge chiaramente che la corte d’appello ha operato un autonomo accertamento (quanto meno implicito)in ordine alla sussistenza del reato di falso giuramento. Nella suddetta decisione, infatti, è espressamente formulato il rilievoche, nel giudizio penale, era stato accertato che le circo- stanze di fatto oggetto del giuramento reso dagli imputati erano effettivamente false, quanto meno con riguardo all’avvenuto pagamento delle somme pretese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria, e che l’assoluzione (nel giudizio di appello penale) era stata pronunciata esclusivamente per la ritenuta insussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato, essendosi ritenuto che il giuramento, pur oggettivamentefalso, era stato operato dagli stessi imputati «… “in buona fede” perché confusi dal te- nore della formula del giuramento deferito e dalle incertezze provocate dalle molteplici richieste che la Caputo, loro patroci- natore in altra precedente vicenda giudiziaria, aveva loro rivolto nel tempo», mentre, in sede di legittimità, era stato escluso che tale pretesa situazione soggettiva di “buona fede” potesse avere rilievo esimente in relazione alla fattispecie incrimina- trice. La corte territoriale ne ha dedotto, in questo modo di fatto va- lutando gli atti del processo penale, che in quella sede era stato accertato che il giuramento reso era oggettivamente falso. Ha, di conseguenza, ritenuto, in base a tale valutazione,che sussi- stessero tutti gli elementi del reato contestato e, per l’effetto, della condotta illecita dannosa, anche sul piano civile. Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 In definitiva,dunque, deve ritenersi infondato l’assunto dei ri- correnti per cui la corte d’appello civile avrebbeomesso l’accer- tamento della condotta illecita dei convenuti sul piano civile, come imposto dall’art. 622 c.p.p., in quanto essa ha semplice- mente tratto il suo convincimento in proposito dalle risultanze del giudizio penale, il che è certamente consentito. D’altronde, le conclusioni della corte d’appello risultano addirit- tura condivisibili in concreto, in quanto, effettivamente,nel giu- dizio penale era rimasto oggettivamente accertato che i coniugi Ammirati e Bifulco avevano falsamento giurato di avere pagato alla Caruso le somme da questa pretese con il ricorso monitorio e che la loro eventuale “buona fede” nel giurare il falso non poteva avere rilievo esimente. Sotto tale profilo, pertanto, le censure di violazione degli artt.622 c.p.p. e 2043 c.c. sono infondate. 1.2 Va, inoltre, ribadito che la motivazione a sostegno della statuizione impugnata in ordine all’accertamento della ogget- tiva falsità delle circostanze di fatto oggetto del giuramento, desunta dalle risultanze del giudizio penale, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, risulta del tutto adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contradditoria sul piano logico. 1.3Non può, d’altronde, ritenersi che, nell’ambito del suddetto accertamento, sia stato omesso l’esame di fatti decisivi. Secondo i ricorrenti, la corte d’appello, se avesse tenuto conto delle circostanze di fatto rilevanti, «avrebbe dovuto escludere l’illiceità del comportamento dei coniugi, visto che la dichiara- zione (non di aver versato la somma chiesta col decreto ingiun- tivo, ma) di aver estinto l’obbligazione verso l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] non era stata dichiarata falsa; avrebbe anche dovuto ritenere che il compenso (inferiore) richiesto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] prima del de- creto ingiuntivo e le somme versate e/o comunque incassate Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 dalla professionista spiegavano le dichiarazioni dei coniugi Am- mirati –Caruso». In realtà, la corte d’appello hachiaramente dato atto dell’avve- nuta considerazione delle circostanze di fatto indicate dai ricor- renti e non ne ha, pertanto, affatto omesso l’esame: essa ha, in verità, semplicemente ritenuto – contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti stessi –che tali circostanze non escludes- sero la loro responsabilità, sia sul piano civile che su quello pe- nale, avendo essi falsamente giurato di avere corrisposto le somme pretese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria (il cui importo,ha precisato, non era stato contestato nel quantum e, pertanto, di fatto costituiva l’importo effettivamente dovuto), senza che potesse ritenersi circostanza esimente, in proposito, né il fatto che prima dell’avvio del giudizio civile vi fossero state diverse richieste di pagamento, per diversi importi né, più in generale, la formula poco chiara del giuramento deferito. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazionedegli articoli 622 c.p.p., 2043 c.c. e 40 c.p. nell’errata affermazione del nesso di causalità (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.). –Nullità della sentenza per mancanza della motivazione imposta dagli articoli 111, 6° comma, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.) e Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti(art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.) in ordine al medesimo nesso di causalità». Iricorrenti deduc ono che « la ratio decidendi della sentenza di revoca dell’opposto decreto ingiuntivo è costituita dalla risposta positiva (ritenuta dalla Corte di merito assorbente) data dai co- niugi al capo 2 del deferito giuramento, con l’affermazione di aver estinto il debito nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perciò “a prescindere da quale fosse il suo ammontare”» e che «poiché –come si è più volte constatato … … il giudizio penale (e la conseguente valutazione di falsità) hanno avuto unicamente a oggetto il capo n. 1 del giuramento (concernente il pagamento Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), l’esito del giudizio civile non è stato conseguenza della dichiarazione resa dai signori Ammirati –Bifulco sul capo 1, considerata – ai fini del giudizio civile –falsa» onde «la Corte di merito ha pertanto violato l’art. 40, 1° comma, c.p., in relazione all’art. 2043 c.c., avendo posto in rapporto di causalità necessaria la dichiara- zione ritenuta falsa e l’esito del giudizio civile, ignorando la ratio decidendi di quest’ultimo». Il motivo è infondato. I ricorrenti non colgono adeguatamente il senso e la effettiva ratio decidendi della pronuncia resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, correttamente intesa, invece, dalla corte d’appello, nella statuizione impugnata nella presente sede. L’opposizione a decreto ingiuntivo non era, infatti, stata affatto rigettata esclusivamente in ragione dell’assorbente considera- zione che era stato reso il giuramento sul secondo capo di giu- ramento deferito e, soprattutto, non era stato affatto ritenuto, in quella sede,del tutto irrilevante, ai fini della decisione, il giu- ramento sul primo capo. Al contrario, per quello che emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, che contiene puntuali riferimenti alla motivazione della decisione definitiva resa nel giudizio di opposizione a de- creto ingiuntivo (riferimenti confermati dall’esposizione conte- nuta nello stesso ricorso), in tale ultima sede era stato affer- mato che il giuramento era stato validamente reso in relazione ad entrambi i capi deferiti, in quanto le precisazioni rese dai coniugi nel rendere quello sul primo capo (segnatamente: l’Am- mirati aveva dichiarato che la somma richiesta in sede monito- ria era stata pagata in parte in contanti e in parte mediante assegni, la Bifulco che non ne ricordava con precisione l’esatto ammontare, ma che esso era prossimo a quello di cui al decreto ingiuntivo) non erano tali da modificare sostanzialmente il senso della formula originaria oggetto del deferimento. Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Dunque, semplicemente, la conclusione sull’esito positivo del giuramento sul primo capo deferito derivavaanche dalla consi- derazione dell’avvenuto giuramento (senza alcuna precisa- zione) in relazione al secondo capo. In sostanza, tenuto anche conto che nella decisione impugnata si dà chiaramente atto che in sede di opposizione a decreto in- giuntivo non vi erano state contestazioni sul quantum preteso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma era stata avanzata esclusivamente l’eccezione di prescrizione presuntiva in relazione alla sua pre- tesa, deve concludersi che sia stato ritenuto decisivo il giura- mento prestato su entrambii capi deferiti, sostanzialmente ri- tenuti (in mancanza di specifiche contestazioni sull’importo do- vuto al legale)come aventi un concreto oggetto nella sostanza non diverso e, anzi, di fatto coincidente. Ne consegue che deve ritenersi correttamente accertato, nella sentenza in questa sede impugnata, il nesso di causa tra il falso giuramento oggetto dell’imputazione penale (in relazione all’av- venuto pagamento delle somme di cui al ricorso monitorio, co- stituenti il debito per le competenze professionali dovute all’av- vocato Caruso) e l’esito della controversia civile di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base della indicata corretta ricostru- zione della ratio decidendi della sentenza che ha definito tale ultima controversia. Né il ricorso contiene uno specifico richiamo al contenuto delle difese svolte dai ricorrenti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con riguardo alla eventuale avvenuta espressa e specifica contestazione del quantum delle pretese avanzate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le proprie competenze pro- fessionali, in violazione, per tale profilo, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In definitiva, tutte le censure di cui al motivo di ricorso in esame, essendo fondate su una erronea interpretazione della ratio decidendi della sentenza che ha deciso la controversia Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 civile di opposizione al decreto ingiuntivo, devono ritenersi in- fondate, ivi incluse quelle di difetto di motivazione (essendo la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato del tutto adeguata a dare conto del percorso logico seguito dalla corte territoriale), nonché quelle di omesso esame di fatti decisivi (dal momento che i fatti effettivamente rilevanti risultano tutti presi in considerazione, nella corretta ottica fin qui esposta). 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli articoli 2043, 2056, 2697, 1° comma, c.c., 2738, 1° e 2° comma, c.c., 115 c.p.c.; 40, 1° comma, c.p.nella liquida- zione dei danni (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) –Nullità della sentenzaper mancanza della motivazione imposta dall’art. 111, 6° comma, Cost. e 132, 1° comma, n. 4, c.p.c. in ordine alla stessa liquidazione (art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.)». Iricorrenti deduc ono che la Caruso avrebbe dovuto fornire la prova dei danni subiti, da individuare nel mancato consegui- mento delle competenze professionali dovute e che la corte d’appello avrebbe omesso ogni accertamento sul punto, con ri- guardo all’esatto ammontare i tali competenza. Il motivo èsolo in parte fondato. 3.1 La corte d’appello ha considerato che il falso giuramento reso dai coniugi Ammirati e Bifulco aveva determinato l’acco- glimento della loro opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Caruso (il che è, in effetti, oggettivamente innegabile) e ha ritenuto che, in mancanza di tale falso giuramento, non avendo essi specificamente «contestato nel giudizio di opposi- zione a decreto ingiuntivo il quantum richiesto, ma unicamente la prescrizione del diritto» (cfr. § 6.3della sentenza impugnata, pag. 23, righi 7-10), l’opposizione sarebbe stata, invece, inte- gralmente rigettata. Ne ha fatto discendere, in modo ineccepibile sul piano logico, che il danno determinato dalla loro condotta illecita era Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 senz’altro pari all’importo delle somme di cui al decreto ingiun- tivo opposto, nonché alle spese processuali del relativo giudizio. I ricorrenti sostengono, invece, che «il decreto ingiuntivo (e gli atti del relativo processo) neppure avrebbero potuto essere uti- lizzati quale prova del credito professionale non riscosso e per- ciò dei danni patiti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]». Orbene, seè vero, come riferisce la corte d’appello (senza che i ricorrenti lo contestino espressamente e, soprattutto, senza che richiamino il contenuto degli atti difensivi di quel giudizio che attestino eventualmente il contrario), che in sede di oppo- sizione al decreto ingiuntivo non era stato contestato l’importo preteso dalla Caruso in sede monitoria a titolo di competenze professionali, ma era stata eccepita esclusivamente la prescri- zione presuntiva ai sensi dell’art. 2956 c.c. (superabile solo in virtù di giuramento e , di fatto , superata dal falso giuramento reso dagli opponenti in ordine all’estinzione dell’obbligazione oggetto della pretesa monitoria), sul piano logico, la valuta- zione su nesso di causa operatadalla corte d’appello deve cer- tamente condividersi. Quest’ultima, in altri termini, ha ritenuto di dover considerare esclusivamente, ai fini della liquidazione del danno, l’esito che avrebbe avuto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza del falso giuramento e, con insindacabile accerta- mento in fatto, ha stabilito che, in mancanza del falso giura- mento, l’esito del giudizio sarebbe stato di rigetto integrale dell’opposizione. Si tratta di una inferenza in fatto del tutto plausibilee, anzi, che questa Corte giudica corretta, atteso che,se i coniugi opponenti avessero giurato il vero e non il falso, se, cioè , avessero am- messo di non aver corrisposto le somme di cui al decreto mo- nitorio e, quindi, di non aver estinto il loro debito (non conte- stato nel quantum, secondo quanto precisa la corte d’appello), l’opposizione sarebbe stata, per ciò solo, inevitabilmente Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 rigettata, senza altri accertamenti. I n mancanza di specifiche contestazioni sul quantumdovuto, infatti, anche in virtù dell’ef- ficacia decisoria del giuramento (art. 2736 c.c.) e del meccani- smo operativo dello stesso in caso di eccezione di prescrizione presuntiva, ai sensi degli artt. 2959 e 2960 c.c., l’esito della controversia era ormai possibile esclusivamente nel senso dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione. 3.2Per quanto riguarda le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è sufficiente rilevare che la corte d’appello ha correttamente accertato, sulla base di un giudizio progno- stico, che, a seguito del rigetto dell’opposizione a decreto in- giuntivo, gli opponenti sarebbero stati, altresì , condannati al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata dall’attrice, in base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Si tratta di una valutazionedi fatto sostenuta da adeguata mo- tivazione, non meramente apparente, né insanabilmente con- traddittoriasul piano logico, anzi del tutto ragionevole, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 3.3Risulta, invece, fondata la questione posta in rela zione alle spese del processo penale in grado di appello: la sentenza di assoluzione è stata, in effetti,annullata e, di conseguenza, le spese di quel giudizio (penale) non avrebbero potuto essere poste a carico degli imputati, in quella sede, mentre le spese relative all’azione civile (le uniche sostenute dalla Caruso, quale parte civile) andavano liquidate dalla corte d’appello all’esito del giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p. (come espressa- mente previsto nella sentenza di rinvio), non quali danni deri- vanti dalla condotta illecita, ma quali spese del giudizio infine definito in sede civile. Tali spese, in effetti, risultanoespressamente compensate dalla stessa corte d’appello: ne derivache sussiste anche la dedotta insanabile contraddittorietà logica della decisione impugnata Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 sul punto,cioè con riguardo alle spese del processo penale di appello. In proposito, dunque, la decisione impugnata va cassata. È possibile la decisione nel merito della questione , senza ne- cessità di ulteriori accertamenti in fatto, dal momento che, come già chiarito, vi è, nella decisione impugnata, una espressa statuizione di compensazione delle spese dell’intero giudizio ci- vile di risarcimento del danno, che comprende anche quelle re- lative allo svolgimento dell’azione civile in sede penale, peraltro non specificamente censurata. Di conseguenza, è sufficiente cassare la decisione impugnata nella parte relativa al riconoscimento delle sole spese del pro- cesso penale (€ 4.050,00, esclusi accessori) , come liquidate dalla corte d’appello nel conteggio in base al quale è stata de- terminata lacomplessiva somma oggetto di condanna, ferma restando la decisione impugnata per ogni altro aspetto, ivi in- cluse le modalità di calcolo degli accessori sul capitale comples- sivamente liquidato. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli articoli 1241 ss. c.c. per il mancato riconoscimento delle somme già versate all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.)». I ricorrenti deduc ono che avevano dedotto di avere pagato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alcuni importi, che tale loro allegazione non era stata contestata e che, ciò nonostante, la corte d’appello non ne aveva tenuto conto. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in considerazione del man- cato puntuale richiamo del contenuto degli atti difensivi della Caruso, da cui avrebbe dovuto risultare la omessa contesta- zione dell’allegazione del pagamento degli acconti di cui si di- scute. Ric. n. 16847/2022 –Sez. 3 – A d. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 5.È accolto, nei limiti precisati in motivazione, i l terzo motivo del ricorso,che è rigettato per il resto. La sentenza impugnata è cassata in relazionealla censura ac- colta e, decidendo nel merito, la condanna è ridotta del solo importo delle spese liquidate per il giudizio penale, ferma re- stando la suddetta decisione per ogni altro aspetto. Per quanto riguarda spese dell’interogiudizio (la cui regolamen- tazione va rinnovata, in virtù dell’accoglimento, anche se solo parziale, del ricorso), la Corte ritiene cheesse poss a no essere integralmente compensate tra tutte le parti, come già ritenuto dalla corte d’appello, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del solo parziale accoglimento della do- manda di parte attrice e del presente ricorso. Per questi motivi La Corte: - a ccoglie , nei limiti di cui in motivazione , il terzo motivo del ricorso, rigettato per il resto, cassa la sentenza
Sentenza Cassazione n. 06507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris