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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 25978/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 20439/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato che li rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso ed Distanze elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 784/2019, pubblicata il 3 aprile 2019 e notificata il 29 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in pendenza del giudizio di appello sulla domanda possessoria introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per impedire la sopraelevazione del fabbricato confinante da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che dall’aprile 2003 stavano realizzando), gli originari resistenti proponevano domanda petitoria dinanzi al medesimo Tribunale di Prato per sentire dichiarare la nullità in tutto o in parte della scrittura privata intervenuta fra Pieratti e Becherini il 21.05.1966 intervenuta fra i rispettivi danti causa e per l’effetto dichiarare il loro diritto a costruire in aderenza alla parete nord del fabbricato Pieratti-Stolfi non avendo i predetti alcun diritto di servitù di veduta e/o di affaccio né diritto al mantenimento della distanza di 1,5 metri, nonché l’inesistenza di alcun obbligo di allineamento dell’immobile al fine di permettere la veduta obliqua dalla finestra tergale dei convenuti, con l’obbligo di ripristino del prospetto laterale del terrazzo frontale prospiciente via Roma che doveva essere limitato al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti che spiegavano domanda riconvenzionale per sentire accertare il loro diritto a mantenere la finestra veduta posta sul lato nord del loro fabbricato e quelle relative al terrazzo frontale e alla finestra tergale, ovvero a dichiarare l’intervenuto acquisto del diritto per usucapione, con condanna degli attori ad arretrare la loro costruzione effettuata in sopraelevazione al preesistente fabbricato, con condanna degli stessi al ripristino stato, anche mediante allineamento lungo la parete perimetrale dell’immobile, il Tribunale adito, disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 1318 del 2014, accoglieva la domanda attorea, rigettate quelle riconvenzionali; -in virtù di impugnazione interposta dai [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze, nella resistenza degli appellati [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 784 del 2019, in accoglimento del gravame e in totale riforma della decisione del giudice di prime cure, rigettava la domanda degli attori e in accoglimento di quella riconvenzionale dichiarava la legittimità della veduta degli appellati, anche per il maturare del termine ad usucapire, della veduta dagli stessi realizzata sul lato nord del loro edificio ed il loro diritto a mantenere il prospetto laterale ed obliquo delle vedute relativo al terrazzo frontale e della finestra tergale della loro proprietà, condannando per l’effetto i Catani-Sartini a tenere la sopraelevazione rispetto al lato nord dell’edificio degli appellati ad una distanza di almeno 1,5 metri dal loro fabbricato, con obbligo ad arretrare la sopraelevazione, oltre ad allineare il proprio edificio in modo da preservare nella totalità il prospetto laterale e obliquo delle vedute relative al terrazzo frontale e della finestra tergale dell’edificio delle stesse parti appellanti, con obbligo di restituzione di quanto versato dagli appellati in favore degli appellanti in esecuzione coatta della sentenza di primo grado, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

Per quanto ancora qui di interesse, il Giudice d’appello, disconosciuto il valore di giudicato alla sentenza n. 605 del 2013 della medesima Corte pronunciata fra le stesse parti nel giudizio possessorio, che non era vincolante per diversità di petitum e di causa petendi , affermava che l’interpretazione della convenzione del 21 maggio 1966 non poteva che contenere, anche per l’evidente effetto transattivo, la volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente al rispetto di determinate condizioni nella realizzazione e futura edificazione o completamento dei propri immobili.

Ragione per la quale la scrittura de qua poneva dei veri e propri obblighi facendosi “reciproche concessioni”, anche in deroga alla disciplina legale delle luci e vedute.

Si trattava peraltro di convenzione sottoscritta dalle parti innanzi ad un pubblico ufficiale, notaio Balestri, nell’anno 1966, dunque prima dell’entrata in vigore delle norme di cui al d.m. 1444/1968, che comunque avendo natura privatistica poteva consentire ai vicini una diversa regolamentazione delle distanze tra i rispettivi fabbricati costituendo reciprocamente servitù, presenti e future, delle quale, occorreva tenere conto.

Del resto – s olo per completezza argomentativa – quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, si trattava di veduta aperta dagli appellati intorno al 1960, per cui era anche decorso il termine ventennale; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze ricorrono il Catani e la Sartini,sulla base di due motiv i , cui resistono i Pieratti - Stolfi con controricorsi ; -in prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appello ritenuto decisiva e vincolante la sentenza della Corte di appello n. 605 del 2013 ai fini della corretta interpretazione della convenzione del 21.05.1966, giacchè ad avviso dei ricorrenti si tratterebbe di cosa giudicata sostanziale riguardando l’oggetto del processo.

In altri termini, il giudicato non riguarderebbe il merito possessorio accertato dalla Corte distrettuale ma esclusivamente la interpretazione della convenzione in questione, che nulla avrebbe a che vedere con conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela.

La censura è infondata.

La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a unamera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cass. 2 dicembre 2020 n. 27513; Cass. 16 aprile 2019 n.10590; Cass.5 febbraio 2016 n. 2300).

Peraltro, la C orte di strettuale ha esaminato la sentenza irrevocabile dello stesso Giudice n. 605/2013, con la quale veniva statuita la irrilevanza tra le parti degli accordi del 1966 nell’ambito dell'azione di reintegra del possesso proposta da i Pieratti-Stolfi, affermandone proprio l'inefficacia in sede petitoria in quanto nell'ambito d el giudizio possessorio l’oggetto di tutela prescinde da ogni questione circa la conformità a diritto della situazione possessoria di cui si chiede garanzia, confermando l’orientamento secondo cui nel procedimento p ossessorio l'esame dei titoli costitutivi dei rispettivi diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioè, compiuto alsolo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento possessorio spiegare effetto di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di petitum e di causa petendi.

Solo per completezza argomentativa, osserva il Collegio che il titolo di cui si discute peraltro costituisce solo uno dei presupposti quanto all’ulteriore argomento di accoglimento delle domande riconvenzionali, specificamente in ordine all’usucapione.

Del resto, il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non pu ò rivestire tale autorit à nel successivo giudiziopetitorio neanche in relazione alla domanda accolta di intervenuta usucapione: infatti, ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso adusucapionem, essendo dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un diritto reale, ed essendo, pertanto, le stesse azioni date a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ( g ià v.

Cass. n. 4908 del 1998; Cass. n. 4088 del 2000 ; Cass. n. 21233 del 2009); - con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e n.5 c.p.c. per avere la sentenza gravata ritenuto di poter dichiarare costituitaper usucapione un diritto di veduta pur in difetto non solo dell’esercizio della medesima attività di affaccio ma anche per la carenza dell’esistenza visibile delle condizioni fattuali che dimostrassero la possibilità senza condizioni dell’esercizio reclamato come usucapito.

Nella specie, ad avviso dei ricorrenti, mancherebbe la sussistenza dei requisiti sopra enunciati, come emergerebbe dalle foto in atti.

Anche il secondo motivo è infondatoavendo la Corte di appello motivatamente ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado evidenziavano che la veduta era stata aperta dai Pieratti/Stolfi e/o loro dante causa già intorno al 1960, per cui si trattava di veduta mantenuta per un tempo ultraventennale al momento dell’introduzione del giudizio, sufficiente a maturare il diritto per usucapione.

Si tratta di un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da argomentazioni logiche e adeguate , si sottrae al sindacato di questaCorte.

Tale doglianza è infondata anche perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sotto altro profilo.

Infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedot te dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osser vare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio, previsti dallo stesso art. 115, per cui detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato leprove proposte dalle parti attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; (v. in tal senso, Cass. , Sez.

U n . , 5 agosto 2016 n. 16598; Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020 n. 20867).

D'altra parte, la stessa violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n.5 c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez.

Un.,nn. 8053 e 8054 del 2014.

Nel caso in esame, le allegazioni e le prove sono state in concreto valutate dai giudici del merito, che correttamente hanno ricostruito quali fatticostitutivi dell’intervenuto acquisto per usucapione le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado.

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condannain solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Martemucci che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 20439/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato che li rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso ed Distanze elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 784/2019, pubblicata il 3 aprile 2019 e notificata il 29 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in pendenza del giudizio di appello sulla domanda possessoria introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per impedire la sopraelevazione del fabbricato confinante da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che dall’aprile 2003 stavano realizzando), gli originari resistenti proponevano domanda petitoria dinanzi al medesimo Tribunale di Prato per sentire dichiarare la nullità in tutto o in parte della scrittura privata intervenuta fra Pieratti e Becherini il 21.05.1966 intervenuta fra i rispettivi danti causa e per l’effetto dichiarare il loro diritto a costruire in aderenza alla parete nord del fabbricato Pieratti-Stolfi non avendo i predetti alcun diritto di servitù di veduta e/o di affaccio né diritto al mantenimento della distanza di 1,5 metri, nonché l’inesistenza di alcun obbligo di allineamento dell’immobile al fine di permettere la veduta obliqua dalla finestra tergale dei convenuti, con l’obbligo di ripristino del prospetto laterale del terrazzo frontale prospiciente via Roma che doveva essere limitato al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti che spiegavano domanda riconvenzionale per sentire accertare il loro diritto a mantenere la finestra veduta posta sul lato nord del loro fabbricato e quelle relative al terrazzo frontale e alla finestra tergale, ovvero a dichiarare l’intervenuto acquisto del diritto per usucapione, con condanna degli attori ad arretrare la loro costruzione effettuata in sopraelevazione al preesistente fabbricato, con condanna degli stessi al ripristino stato, anche mediante allineamento lungo la parete perimetrale dell’immobile, il Tribunale adito, disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 1318 del 2014, accoglieva la domanda attorea, rigettate quelle riconvenzionali; -in virtù di impugnazione interposta dai [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze, nella resistenza degli appellati [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 784 del 2019, in accoglimento del gravame e in totale riforma della decisione del giudice di prime cure, rigettava la domanda degli attori e in accoglimento di quella riconvenzionale dichiarava la legittimità della veduta degli appellati, anche per il maturare del termine ad usucapire, della veduta dagli stessi realizzata sul lato nord del loro edificio ed il loro diritto a mantenere il prospetto laterale ed obliquo delle vedute relativo al terrazzo frontale e della finestra tergale della loro proprietà, condannando per l’effetto i Catani-Sartini a tenere la sopraelevazione rispetto al lato nord dell’edificio degli appellati ad una distanza di almeno 1,5 metri dal loro fabbricato, con obbligo ad arretrare la sopraelevazione, oltre ad allineare il proprio edificio in modo da preservare nella totalità il prospetto laterale e obliquo delle vedute relative al terrazzo frontale e della finestra tergale dell’edificio delle stesse parti appellanti, con obbligo di restituzione di quanto versato dagli appellati in favore degli appellanti in esecuzione coatta della sentenza di primo grado, con liquidazione delle spese secondo soccombenza. Per quanto ancora qui di interesse, il Giudice d’appello, disconosciuto il valore di giudicato alla sentenza n. 605 del 2013 della medesima Corte pronunciata fra le stesse parti nel giudizio possessorio, che non era vincolante per diversità di petitum e di causa petendi , affermava che l’interpretazione della convenzione del 21 maggio 1966 non poteva che contenere, anche per l’evidente effetto transattivo, la volontà delle parti di obbligarsi reciprocamente al rispetto di determinate condizioni nella realizzazione e futura edificazione o completamento dei propri immobili. Ragione per la quale la scrittura de qua poneva dei veri e propri obblighi facendosi “reciproche concessioni”, anche in deroga alla disciplina legale delle luci e vedute. Si trattava peraltro di convenzione sottoscritta dalle parti innanzi ad un pubblico ufficiale, notaio Balestri, nell’anno 1966, dunque prima dell’entrata in vigore delle norme di cui al d.m. 1444/1968, che comunque avendo natura privatistica poteva consentire ai vicini una diversa regolamentazione delle distanze tra i rispettivi fabbricati costituendo reciprocamente servitù, presenti e future, delle quale, occorreva tenere conto. Del resto – s olo per completezza argomentativa – quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, si trattava di veduta aperta dagli appellati intorno al 1960, per cui era anche decorso il termine ventennale; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze ricorrono il Catani e la Sartini,sulla base di due motiv i , cui resistono i Pieratti - Stolfi con controricorsi ; -in prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appello ritenuto decisiva e vincolante la sentenza della Corte di appello n. 605 del 2013 ai fini della corretta interpretazione della convenzione del 21.05.1966, giacchè ad avviso dei ricorrenti si tratterebbe di cosa giudicata sostanziale riguardando l’oggetto del processo. In altri termini, il giudicato non riguarderebbe il merito possessorio accertato dalla Corte distrettuale ma esclusivamente la interpretazione della convenzione in questione, che nulla avrebbe a che vedere con conformità a diritto della situazione di fatto oggetto di tutela. La censura è infondata. La corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori. Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a unamera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale sicchè l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cass. 2 dicembre 2020 n. 27513; Cass. 16 aprile 2019 n.10590; Cass.5 febbraio 2016 n. 2300). Peraltro, la C orte di strettuale ha esaminato la sentenza irrevocabile dello stesso Giudice n. 605/2013, con la quale veniva statuita la irrilevanza tra le parti degli accordi del 1966 nell’ambito dell'azione di reintegra del possesso proposta da i Pieratti-Stolfi, affermandone proprio l'inefficacia in sede petitoria in quanto nell'ambito d el giudizio possessorio l’oggetto di tutela prescinde da ogni questione circa la conformità a diritto della situazione possessoria di cui si chiede garanzia, confermando l’orientamento secondo cui nel procedimento p ossessorio l'esame dei titoli costitutivi dei rispettivi diritti fatti valere dalle parti, ove mantenuto nei limiti imposti dalla natura del procedimento stesso, e, cioè, compiuto alsolo fine di dedurre elementi sulla sussistenza e le modalità del possesso, lascia impregiudicata ogni questione sulla conformità a diritto della situazione possessoria oggetto di tutela, e, pertanto, osta a che la sentenza resa a conclusione del procedimento possessorio spiegare effetto di giudicato nel giudizio petitorio, caratterizzato da diversità di petitum e di causa petendi. Solo per completezza argomentativa, osserva il Collegio che il titolo di cui si discute peraltro costituisce solo uno dei presupposti quanto all’ulteriore argomento di accoglimento delle domande riconvenzionali, specificamente in ordine all’usucapione. Del resto, il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non pu ò rivestire tale autorit à nel successivo giudiziopetitorio neanche in relazione alla domanda accolta di intervenuta usucapione: infatti, ai fini dell’esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169, 1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso adusucapionem, essendo dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un diritto reale, ed essendo, pertanto, le stesse azioni date a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ( g ià v. Cass. n. 4908 del 1998; Cass. n. 4088 del 2000 ; Cass. n. 21233 del 2009); - con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e n.5 c.p.c. per avere la sentenza gravata ritenuto di poter dichiarare costituitaper usucapione un diritto di veduta pur in difetto non solo dell’esercizio della medesima attività di affaccio ma anche per la carenza dell’esistenza visibile delle condizioni fattuali che dimostrassero la possibilità senza condizioni dell’esercizio reclamato come usucapito. Nella specie, ad avviso dei ricorrenti, mancherebbe la sussistenza dei requisiti sopra enunciati, come emergerebbe dalle foto in atti. Anche il secondo motivo è infondatoavendo la Corte di appello motivatamente ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado evidenziavano che la veduta era stata aperta dai Pieratti/Stolfi e/o loro dante causa già intorno al 1960, per cui si trattava di veduta mantenuta per un tempo ultraventennale al momento dell’introduzione del giudizio, sufficiente a maturare il diritto per usucapione. Si tratta di un apprezzamento di fatto che, in quanto sorretto da argomentazioni logiche e adeguate , si sottrae al sindacato di questaCorte. Tale doglianza è infondata anche perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sotto altro profilo. Infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedot te dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osser vare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio, previsti dallo stesso art. 115, per cui detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato leprove proposte dalle parti attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; (v. in tal senso, Cass. , Sez. U n . , 5 agosto 2016 n. 16598; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020 n. 20867). D'altra parte, la stessa violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n.5 c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un.,nn. 8053 e 8054 del 2014. Nel caso in esame, le allegazioni e le prove sono state in concreto valutate dai giudici del merito, che correttamente hanno ricostruito quali fatticostitutivi dell’intervenuto acquisto per usucapione le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condannain solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Martemucci che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i
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