CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOtdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 25/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. in relazione a distinte condotte di riciclaggio. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA]: 1.1.1. "Erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all'art. 110, 640-ter, c.p.". Secondo i ricorrenti le condotte loro contestate andavano più correttamente qualificate ai sensi dell'art. 640-ter, cod.pen. 1.1.2. "Illegalità della misura di sicurezza della confisca per equivalente delle somme oggetto di profitto del reato ex art. 648-quater, cod.pen.". Secondo i ricorrenti manca la prova del reato presupposto così che l'entità delle somme costituenti profitto del reato è meramente teorica. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'[OSCURATO:PERSONA]: 1.2.1. Omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Ciò premesso, tutti i ricorsi sono inammissibili alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] che, appunto, lamenta l'omessa motivazione circa la sussistenza di cause evidenti di proscioglimento. Alla stessa conclusione, però, si perviene anche per gli altri motivi di ricorso. Con riguardo all'entità del profitto, invero, i ricorrenti -una volta patteggiato circa la sussistenza del reato di riciclaggio- non possono opporre la mancanza di prova rispetto al reato presupposto, in quanto tale deduzione -sostenendo l'insussistenza di un elemento strutturale del reato di riciclaggio- contesta la sussistenza del fatto, così rimanendo al di fuori del perimetro che il legislatore ha delineato con l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. con riguardo alla possibilità di A-(9 \Ai.). n,, impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen. 3. La doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, perché manifestamente infondata, in quanto la condotta contestata ai ricorrenti è quella di avere ricevuto nei propri conti correnti importi provenienti da delitto, così compiendo un'operazione consapevolmente volta a impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, stante la natura fungibile di tale bene, che in tal modo viene automaticamente sostituito con denaro pulito. D'altro canto, ai ricorrenti non vengono contestate condotte pur astrattamente riconducibili al paradigma sanzionato dall'art. 640-ter, cod.pen. 4. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]