CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24363-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 03446770137), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 84. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Vino in [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore fallimentare pro tempore - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Lecco, depositato in data 23.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso il decreto n. 5709/2021, depositato il 23.7.2021, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento emesso dal g.d. del Tribunale di Lecco che aveva ammesso al passivo la predetta associazione professionale per il complessivo credito, non contestato dal curatore, di euro 44.134,31, riconoscendo tuttavia la prededuzione per il solo credito di euro 9.832,96 ed ammettendo il restante credito di euro 29.827,26 con il richiesto privilegio ex art. 2751bis n. 2 cod. civ.; Il Tribunale - dopo aver ricordato che le prestazioni professionali eseguite in favore dell’imprenditore insolvente non possono per definizione ritenersi “funzionali” alla successiva procedura concorsuale e che l’imprenditore insolvente non è incondizionatamente libero di disporre del proprio patrimonio - ha rilevato che le attività professionali svolte dallo studio professionale estranee a quelle strettamente intese alla predisposizione e presentazione del ricorso per autofallimento dovevano considerarsi manifestamente esorbitanti, ai fini della procedura di insolvenza, in quanto il debitore che chiede il proprio fallimento ha soltanto l’onere di produrre i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (ex art. 15, 4 comma, l. fall. ); ha dunque evidenziato che la prededuzione, ai sensi dell’art. 111, 2 comma, l. fall., dovesse essere riconosciuta esclusivamente al credito professionale maturato per l’assistenza del debitore nella preparazione di quella documentazione necessaria, per espressa dizione normativa, alla proposizione dell’istanza di fallimento; ha osservato che non potesse essere riconosciuta la prededuzione in favore dei crediti sorti per lo svolgimento di attività – ulteriori rispetto a quelle necessarie per la predisposizione della documentazione richiesta ex art. 15, 4 comma, l. fall. – utili per sperimentare eventuali soluzioni negoziali di superamento dello stato di crisi aziendale che tuttavia, come nel caso in esame, non avevano trovato alcuna concretizzazione, dovendosi ritenere prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale che sia stata comunque aperta; ha osservato che non era neanche condivisibile l’affermazione proposta dalla F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 parte opponente – secondo cui l’imprenditore insolvente può liberamente disporre del proprio patrimonio acquistando “nel libero mercato delle tariffe” qualunque tipo di servizio professionale -, non essendo tale tesi compatibile con l’obbligo, sanzionato anche penalmente, di astenersi dal dissipare in tutto o in parte i beni destinati a costituire la garanzia dei creditori; ha infine evidenziato l’infondatezza dell’argomentazione posta a sostegno della proposta opposizione secondo cui il g.d., limitando il riconoscimento della prededuzione, si sarebbe discostato dalla volontà congiunta del curatore e del creditore, posto che il curatore fallimentare, pur dichiarando di non opporsi all’ammissione del credito per il totale di euro 44.134,31, aveva tuttavia dichiarato che dovesse ritenersi “impregiudicata la qualificazione della natura del credito”; che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.che con il primo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, 2 comma, e 15, 4 comma, l. fall., sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel limitare il riconoscimento della richiesta prededuzione al credito maturato per l’assistenza professionale prestata nella fase precedente alla presentazione della dichiarazione di autofallimento; 2. che il motivo è inammissibile; 2.1 che, sotto un primo profilo, la doglianza è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato si è conformato ai principi già espressi, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo i quali “il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come Data pubblicazione 08/06/2022 tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” (così, verbatim, Sez. 1, Ordinanza n. 17596 del 28/06/2019; cfr. anche: Cass. n. 18922 del 2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25313 del 20/09/2021); che il Tribunale ha infatti riconosciuto la richiesta prededuzione limitatamente al credito professionale maturato per l’attività di predisposizione del ricorso per autofallimento e della documentazione a ciò necessaria ex art. 15, 4 comma, l. fall., così facendo corretta applicazione degli insegnamenti impartiti da questa Corte; - che sotto altro profilo le doglianze richiedono un’inammissibile rivalutazione della quaestio facti, essendo, cioè, dirette ad investire la Corte di legittimità di un’impropria funzione di rilettura degli atti istruttori e della documentazione allegata nelle fasi del giudizio di merito per valutare se in concreto quelle attività professionali descritte nell’atto di opposizione allo stato passivo rientrassero o meno tra quelle necessarie alla predisposizione del ricorso in autofallimento, profilo quest’ultimo sul quale il Tribunale ha svolto un accertamento in fatto qui neanche censurato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. ss.uu. n. 8053/2014); che se si seguisse il diverso ragionamento operato dal ricorrente si rischierebbe di duplicare, peraltro, i compensi per le medesime attività professionali svolte per la predisposizione degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria l’apertura della procedura concorsuale negoziale per il riconoscimento della prededuzione agli ulteriori crediti professionali maturati per la predisposizione di eventuali ulteriori attività necessarie per l’accesso a procedure alternative a quella poi praticata con l’istanza di autofallimento; 2.1 che il motivo – così formulato – è manifestamente infondato; - che occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “Il credito del professionista incaricato dal F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria” (Cass. S.U., sentenza n. 42093 del 31.12.2021); che pertanto l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato e censurata dalla parte ricorrente - secondo la quale per il riconoscimento della richiesta prededuzione al credito del professionista occorre, nella materia in esame, che la procedura negoziale sia stata comunque aperta - risulta corretta e non suscettibile di censura in sede di legittimità perché conforme ai principi affermati da questa Corte nell’arresto da ultimo ricordato; 3. che con il terzo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, 2 comma, l. fall., sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nell’affermare che l’imprenditore non possa liberamente contrattare la prestazione professionale utile per la soluzione della sua crisi di impresa e nell’omessa valutazione dell’utilità in concreto derivata dall’attività professionale svolta; 3.1 che anche il terzo motivo è inammissibile; - che la doglianza afferente all’ulteriore affermazione contenuta nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 7 del decreto) e da ultimo ricordata – affermazione che, peraltro, neanche integra un’autonoma ratio decidendi ma che costituisce solo una mera argomentazione rafforzativa del ragionamento operato dai giudici del merito – diventa del tutto irrilevante innanzi alla F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 mancata corretta censura delle ulteriori rationes decidendi esaminate nei Data pubblicazione 08/06/2022 primi due motivi di ricorso per cassazione e per le quali questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle relative doglianze; che, peraltro, la censura così proposta dalla parte ricorrente neanche coglie a pieno il senso del ragionamento seguito dai giudici lombardi posto che quest’ultimi si sono limitati ad affermare – correttamente, peraltro – che l’imprenditore insolvente non può, attraverso la libera contrattazione negoziale, dissipare risorse per attività professionali inutili e non funzionali ad introdurre procedure di salvaguardia anche degli interessi del creditori e non ha certo voluto affermare che l’imprenditore perda la sua capacità negoziale di regolare contrattualmente i suoi interessi nella fase di insolvenza precedente alla dichiarazione di fallimento; che l’ulteriore doglianza – articolata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – è invero inammissibile perché la ricorrente neanche enuclea il “fatto storico” e decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, del cui omesso esame ora si duole (cfr. Cass. ss.uu. n. 8053/2014); 2.4 che con il quarto mezzo è stata inoltre dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che il tribunale avrebbe omesso di considerare il doc. 6 versato in atti che costituiva una sorta di riepilogo redatto dal curatore delle attività professionali svolte ritenute utili alla procedura concorsuale; - che il motivo per come articolato è inammissibile; - che risulta utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) ha precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24363/2021 Numero sezionale 4659/2022 Numero di raccolta generale 18506/2022 storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da Data pubblicazione 08/06/2022 cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - che in realtà il ricorrente non ha neanche enucleato - come già rilevato anche in relazione al terzo motivo - un “fatto storico” del cui omesso esame si duole, oggi, ai sensi del sopra richiamato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., posto che si è limitato a dolersi del mancato esame di un documento ritenuto nella sua prospettazione decisivo e che, tuttavia, tale non è perché non idoneo a superare l’obiezione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui la curatela aveva espressamente contestato la richiesta della prededuzione al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo; che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico