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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37602/2022

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iducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine al valore del terreno venduto, per avere la Commissione, da un lato, ritenuto che quello dichiarato nell’atto ed oggetto di rettifica fosse congruo e, dall’altro, rideterminato il valore del terreno nell’importo di 4,56 €/mq (pari ai valori agricoli medi coma da tabella U.T.E. dell’anno 2004, in base alla stima operata dal Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] in Campania in occasione dell’espropriazione di parte del terreno per mq 1.775) in termini, tuttavia, superiori a quello dichiarato nell’atto di compravendita.

6. Con il secondo motivo di ricorso la società ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dai valori agricoli medi dei terreni nella Provincia di Salerno dell’anno 2010, riportati nella perizia giurata del consulente di parte, ing.

Polichetti, da cui emergevano valori più bassi di circa il 30% rispetto all’importo di 4,56 €/mq, che era stato determinato sulla base dei valori agricoli medi relativi all’anno 2004.

7. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, ancora in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., duolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, emergenti dalla predetta perizia, costituiti dalle caratteristiche del terreno (connotato da accentuante pendenze, confinante con un profondo vallone di scolo delle acque meteoriche e, per talune particelle, impraticabile), nonchè dal suo valore, risultando da detta perizia che il prezzo di mercato di fondi analoghi era di circa 0,50 €/mq.

8. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente ha criticato la sentenza impugnata, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., sostenendo la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del fabbricato rurale nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto provata la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e, dall’altro, ha affermato che l’istante non avrebbe dimostrato l’inedificabilità assoluta del fabbricato, senza però tener conto che lo stesso ricade sulla medesima particella n. 126 ove insistono i terreni, che costituisce zona agricola gravata da vincolo ambientale.

9. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha rimproverato al Giudice regionale, ancora in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., di aver adottato una motivazione apparente, omettendo di motivare e di dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congrua la stima del fabbricato, stabilita nell’avviso impugnato nella somma complessiva di 68.200,00 €, senza considerare che la predetta perizia giurata aveva posto in evidenza che si trattava di un rudere privo dei solai di copertura, non ricostruibile e del valore complessivo di 6.200,00 €, assumendo, quindi, che poteva essere calcolata, ai fini che occupano, la sola area di sedime del cespite.

10. Il ricorso risulta parzialmente fondato, dovendo essere accolto nel suo primo motivo, con valutazione che assorbe la seconda e la terza doglianza, sempre concernenti il valore del terreno, mentre vanno rigettati la quarta e la quinta ragione di impugnazione, che riguardano il valore attribuito al fabbricato rurale.

Il tutto, per i seguenti motivi.

11. La prima censura, come sopra esposto, è stata formulata in relazione al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., lamentando però «il vizio di motivazione … per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del terreno» (v. pagina n. 9 del ricorso).

11.1. Gli argomenti posti a base della doglianza non sono, però, riconducibili alla previsione dell’art. 360, co 1, n. 5, c.p.c., la quale, in realtà, concerne la diversa ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Nondimeno, va osservato che questa Corte ha precisato che «Pur dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134(ndr. che ha sostituito la precedente versione in cui era prevista la deduzione del vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio») … i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ», chiarendo che «tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» (così, Cass.n. 22598/2018, che richiama Cass. n. 7402/2017 e Cass. n. 11473/2022) 11.2.In tale prospettiva, alla menzionata erronea classificazione del motivo del ricorso, può porsi rimedio in tale sede, riqualificando le ragioni dell’impugnazione nell’ambito del paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., risultando del tutto chiari gli argomenti posti a base della contestazione alla sentenza impugnata, dandosi così seguito al principio secondo cui «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758)» (così, tra le tante, Cass. n. 8293/2022).

Nella specie, il motivo di ricorso, fondato sul predetto «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», individua con assoluta chiarezza il prospettato vizio di motivazione della sentenza impugnata, nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., sul punto, anche Cass. n. 17470/2018, richiamata da Cass.

SS.UU. n. 32415/2021), dovendo, quindi, solo ribadirsi che la doglianza va ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., essendo questo il parametro in cui ricade la dedotta, irriducibile, contraddizione dell’apparato argomentativo della motivazione (cfr. Cass. n. 22598/2018 citata, che richiama Cass. n. 7402/2017).

11.3. Tanto premesso, non occorrono soverchie riflessioni per riconoscere l’effettiva sussistenza del dedotto vizio per l’inconciliabile contrasto tra le affermazioni contenute nella motivazione, emergenti dalla sola lettura della sentenza nella parte in cui prima si è ritenuto non corretto ilcriterio di valutazione di tipo sintetico - comparativo adottato dall’Ufficio nell’atto impugnato per la valutazione del terreno compravenduto, da cui è scaturito il maggior valore attribuito al bene, per poi sostenere che «il valore del bene dichiarato nell’atto oggetto di contestazione corrisponda al prezzo di mercato», finendo, però, con l’attribuire al terreno il valore di 4,56 €/mq, per complessivi 206.089,00 €, in misura evidentemente ben superiore a quella dichiarata nell’atto (pari a complessi 60.000,00 € (in esso compreso anche il valore dell’entrostante fabbricato rurale).

Sussiste, in particolare, il denunciato contrasto, che rende non riconoscibile e quindi non riconciliabile il contenuto della statuizione, ove si consideri che l’espresso riconoscimento da parte del Giudice a quo della corrispondenza del valore del bene dichiarato nell’atto di compravendita al prezzo di mercato, basato sulla valutazione delle vari elementi ivi considerati (vincolo di inedificabilità assoluta e determinazione dell’indennità di esproprio dell’area di 1.775 facente parte dal medesimo lotto nella misura di 4.56 €/mq, pari ai valori agricoli medi dell’anno 2004) non è coerente, non è compatibile con la successiva attribuzione del valore del terreno nella misura di 4,56 €/mq, essendo questa, ictu oculi, di molto superiore a quella emergente dalla citata vendita, sicchè in tale indistricabile contraddizione tra la valutazione del valore del bene e la determinazione della sua misura non è possibile discernere la congruenza logica della decisione.

11.4. Va osservato che non è affatto persuasiva la tesi della difesa erariale secondo cui il predetto contrasto motivazionale risulterebbe soltanto apparente, come tale correggibile ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c., avendo voluto, in realtà, la Commissione regionale parametrare il valore del bene a quello dell’indennità di esproprio calcolata in relazione al valore agricolo medio del bene siccome emergente dalle stime riferite all’anno 2004.

Tale ordine di idee, infatti, non può superare il puntuale dato testuale e conclusivo della valutazione espressa dal Giudice d’appello circa la congruità del (minor) valore dichiarato, mentre il richiamo alla misura dell’indennità di esproprio, riferita ad altro anno, è servito, è stato utilizzato nella logica della valutazione espressa solo come argomento di prova per sostenere l’incongruità della valutazione operata dall’Ufficio, essendo stato tale elemento espressamente considerato (insieme all’inedificabilità dell’area) per sostenere la non correttezza della valutazione dell’Ufficio e la corrispondenza, invece, del prezzo dichiarato nell’atto di compravendita a quello di mercato, il tutto in termini che si rivelano, però, inconciliabili con la successiva attribuzione del predetto valore.

11.5. Allo stesso modo, non può condividersi l’assunto del Procuratore Generale, secondo cui non sussiste il dedotto vizio, in quanto «la CTR ha accolto parzialmente l'appello del contribuente proprio in ragione del fatto che il valore da questi indicato e basato su un decreto del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania, insieme alle altre circostanze allegate, fanno ritenere che il valore del bene dichiarato nell’atto oggetto di contestazione corrisponda al prezzo di mercato …» (così nelle suindicate conclusioni scritte).

Va, infatti, a tal riguardo, riconosciuto come sia proprio tale valutazione di congruenza del valore dichiarato nell’atto di compravendita a porsi in irriducibile contrasto la successiva applicazione del valore maggiore di 4,5a €/mq., dovendo, quindi, ravvisarsi in tale insuperabile contraddizione la sussistenza del denunciato vizio.

11.6. Alla luce di tali riflessioni il primo motivo di ricorso va accolto, il che – come anticipato – esime dalla valutazione del secondo e terzo motivo del ricorso, che pure riguardano le contestazioni inerenti al valore attribuito all’area nonedificata. 12.Va, invece, rigettato il quarto motivo di ricorso. 12.1.La censura risulta inammissibile nella prospettiva indicata dalla ricorrente, che ha articolato il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54, co.3, del decreto legge n. 83/2012, applicabile anche alle sentenze della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., SS.UU., n. 8053/2014), pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, come deve ritenersi nella specie (sentenza depositata il 18 settembre 2015) in relazione ad un’ipotesi chiaramente preclusa per effetto della disposizione dell’art. 348-ter, u.c., c.p.c.

Si è, difatti, in presenza, in ordine alla determinazione del valore del fabbricato rurale, ad una doppia conforme, avendo la Commissione d’appello ribadito la decisione assunta dal primo Giudice, senza che l’istante si sia premurato di allegare e di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, siano state tra loro diverse (cfr., su tali principi, ex multis, Cass. 27983/2022, che richiama Cass. n. 23021/2014, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 20944/2019, nonché, nel medesimo senso, Cass. 24643/2022; Cass. n. 39910/2021; Cass. n. 31312/2021; Cass. n. 24974/2020; Cass. n. 9483/2020).

12.2. Tuttavia, anche in tale caso, come sopra, il dedotto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del fabbricato rurale, sviluppato dall’istante con riferimento al parametro di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

12.2. La ricorrente lamenta la contraddizione sussistente nella parte in cui il Giudice regionale ha, da un lato, ritenuto provata la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e, dall’altro, ha affermato che l’istante non avrebbe dimostrato l’inedificabilità assoluta del fabbricato, senzaperò tener conto che lo stesso ricade sulla medesima particella n. 126 ove insistono i terreni, che costituisce zona agricola gravata da vincolo ambientale.

Senonchè, in tal caso, l’asserita la dedotta tale insanabile contraddizione della motivazione non sussiste, risultando comprensibile il suo contenuto.

L’apparato argomentativo della Commissione regionale si è sviluppato, assumendo che –giova ripetersi - « … il fa bbricato rurale, …, pur presentandosi come rudere semicrollato …, può essere ristrutturato nella sua interezza, atteso che alcuna documentazione probatoria è stata prodotta in atti per documentare l’assoluta inedificabilità dello stesso …» Tale valutazione, sebbene non compiutamente esplicitata, risulta comunque percepibile e va intesa nel senso che, secondo il convincimento del Giudice d’appello, il fabbricato, esistente «come rudere semicrollato», può essere ristrutturato nella sua interezza, con ciò ritenendo - implicitamente quanto chiaramente – che tale prospettiva prescinda dal vincolo di inedificabilità concernente le aree non edificate.

Ed è, quindi, sotto tale profilo, concernente la ristrutturabilità del bene, che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la società non avesse fornito prova del contrario.

Non sussiste, dunque, nella motivazione della sentenza impugnata e sotto il profilo in esame alcun contrasto tra affermazioni non conciliabili, ricorrendo sul punto una valutazione di merito circa la ristrutturabilità del predetto rudere, non sindacabile nella presente sede 13.Anche il quinto motivo di impugnato va respinto.

Anche tale censura è stata costruita ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., sebbene si sia, ancora una volta, lamentata la sussistenza di una motivazione apparente, sul rilievo dell’omessa indicazione delle ragioni per le quali il Giudice a quo abbia ritenuto congrua la stima del fabbricato (stabilita nell’avviso impugnato nella somma complessiva di 68.200,00 €), senza considerare i rilievi ed il diverso valore determinato nella perizia giurata di parte.

13.1. Valgono allora le considerazioni sopra svolte in punto di inammissibilità del motivo sotto il dedotto profilo di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. ed in merito alla riqualificazione a mente dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. 13.2.Senonchè, anche in tal caso, il dedotto vizio non sussiste.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte «si è in presenza di una "motivazione apparente", allorquando essa pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulti, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (così, tra le tante, Cass. : Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627)» (così, tra le tante, Cass.n. 8293/2022), siccome «recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232 ; conf.: Cass. Sez.

U.nn. 22229, 22230, 22231, del 2016» (così Cass. n. 27983/2022, che richiama altresì Cass., SS.UU., n. 766/2017; Cass., SS.UU., n. 14430/2017; Cass., SS.UU., n. 9557 /2018; Cass., SS.UU, n. 34479/2019 che cita, in motivazione; Cass., SS.UU., 9558/2018).

Risulta, in tali termini, non conferente alla fattispecie in esame, perché riferita alla precedente versione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la pronuncia n. 20533/2014 di questa Corte (che riconosceva il vizio di motivazione "apparente", nel caso di mancata indicazione degli elementi posti a base della decisione o nel caso di loro indicazione senza relativa alcuna approfondita disamina logica e giuridica) citata dalla difesa della ricorrente, tenuto conto dell’irrilevanza del difetto di "sufficienza" della motivazione ripetutamente affermata da questa Corte, nel delineato nuovo contesto normativo, a partire dalla pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite.

Sotto altro profilo, va poi ricordato che nella valutazione delle prove, il giudizio e «la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557)», non essendo, cioè, richiesto «al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse» (così Cass. n. 24800/2022).

Tanto premesso, va riconosciuto, nel caso di specie, che la Commissione tributaria regionale ha reso una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali essa si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio concepito dal Giudice dell’appello, ove si consideri che questi, considerando il rudere come fabbricato rurale interamente ristrutturabile, ha, in ragione di ciò, reputato congrua la valutazione di 550,00 €/mq operata dall’Ufficio sulla premessa dell’edificabilità dell’area.

Detto ordine di idee, in cui si sostanzia la motivazione della sentenza, è stato contestato dalla società con il motivo di ricorso in esame sul rilievo che si dovesse valutare solo l’area di sedime del fabbricato, trattandosi di fabbricato non ricostruibile, come ritenuto dal proprio consulente tecnico di parte, con ciò tuttavia coinvolgendo la Corte, per lo meno nei termini in cui è stata prospettata, in un’inammissibile rivalutazione di merito della relativa questione.

14. Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo di ricorso, rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sezione distaccata di Salerno), in diversa composizione, onde consentire una rinnovata valutazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore del terreno bene considerato nell’avviso impugnato, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine al valore del terreno venduto, per avere la Commissione, da un lato, ritenuto che quello dichiarato nell’atto ed oggetto di rettifica fosse congruo e, dall’altro, rideterminato il valore del terreno nell’importo di 4,56 €/mq (pari ai valori agricoli medi coma da tabella U.T.E. dell’anno 2004, in base alla stima operata dal Commissario di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] in Campania in occasione dell’espropriazione di parte del terreno per mq 1.775) in termini, tuttavia, superiori a quello dichiarato nell’atto di compravendita. 6. Con il secondo motivo di ricorso la società ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dai valori agricoli medi dei terreni nella Provincia di Salerno dell’anno 2010, riportati nella perizia giurata del consulente di parte, ing. Polichetti, da cui emergevano valori più bassi di circa il 30% rispetto all’importo di 4,56 €/mq, che era stato determinato sulla base dei valori agricoli medi relativi all’anno 2004. 7. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, ancora in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., duolendosi dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, emergenti dalla predetta perizia, costituiti dalle caratteristiche del terreno (connotato da accentuante pendenze, confinante con un profondo vallone di scolo delle acque meteoriche e, per talune particelle, impraticabile), nonchè dal suo valore, risultando da detta perizia che il prezzo di mercato di fondi analoghi era di circa 0,50 €/mq. 8. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente ha criticato la sentenza impugnata, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., sostenendo la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del fabbricato rurale nella parte in cui ha, da un lato, ritenuto provata la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e, dall’altro, ha affermato che l’istante non avrebbe dimostrato l’inedificabilità assoluta del fabbricato, senza però tener conto che lo stesso ricade sulla medesima particella n. 126 ove insistono i terreni, che costituisce zona agricola gravata da vincolo ambientale. 9. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha rimproverato al Giudice regionale, ancora in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., di aver adottato una motivazione apparente, omettendo di motivare e di dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto congrua la stima del fabbricato, stabilita nell’avviso impugnato nella somma complessiva di 68.200,00 €, senza considerare che la predetta perizia giurata aveva posto in evidenza che si trattava di un rudere privo dei solai di copertura, non ricostruibile e del valore complessivo di 6.200,00 €, assumendo, quindi, che poteva essere calcolata, ai fini che occupano, la sola area di sedime del cespite. 10. Il ricorso risulta parzialmente fondato, dovendo essere accolto nel suo primo motivo, con valutazione che assorbe la seconda e la terza doglianza, sempre concernenti il valore del terreno, mentre vanno rigettati la quarta e la quinta ragione di impugnazione, che riguardano il valore attribuito al fabbricato rurale. Il tutto, per i seguenti motivi. 11. La prima censura, come sopra esposto, è stata formulata in relazione al paradigma di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., lamentando però «il vizio di motivazione … per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del terreno» (v. pagina n. 9 del ricorso). 11.1. Gli argomenti posti a base della doglianza non sono, però, riconducibili alla previsione dell’art. 360, co 1, n. 5, c.p.c., la quale, in realtà, concerne la diversa ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Nondimeno, va osservato che questa Corte ha precisato che «Pur dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134(ndr. che ha sostituito la precedente versione in cui era prevista la deduzione del vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio») … i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ», chiarendo che «tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» (così, Cass.n. 22598/2018, che richiama Cass. n. 7402/2017 e Cass. n. 11473/2022) 11.2.In tale prospettiva, alla menzionata erronea classificazione del motivo del ricorso, può porsi rimedio in tale sede, riqualificando le ragioni dell’impugnazione nell’ambito del paradigma di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., risultando del tutto chiari gli argomenti posti a base della contestazione alla sentenza impugnata, dandosi così seguito al principio secondo cui «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6"-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6"-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758)» (così, tra le tante, Cass. n. 8293/2022). Nella specie, il motivo di ricorso, fondato sul predetto «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», individua con assoluta chiarezza il prospettato vizio di motivazione della sentenza impugnata, nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., sul punto, anche Cass. n. 17470/2018, richiamata da Cass. SS.UU. n. 32415/2021), dovendo, quindi, solo ribadirsi che la doglianza va ricondotta all’ipotesi di cui all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., essendo questo il parametro in cui ricade la dedotta, irriducibile, contraddizione dell’apparato argomentativo della motivazione (cfr. Cass. n. 22598/2018 citata, che richiama Cass. n. 7402/2017). 11.3. Tanto premesso, non occorrono soverchie riflessioni per riconoscere l’effettiva sussistenza del dedotto vizio per l’inconciliabile contrasto tra le affermazioni contenute nella motivazione, emergenti dalla sola lettura della sentenza nella parte in cui prima si è ritenuto non corretto ilcriterio di valutazione di tipo sintetico - comparativo adottato dall’Ufficio nell’atto impugnato per la valutazione del terreno compravenduto, da cui è scaturito il maggior valore attribuito al bene, per poi sostenere che «il valore del bene dichiarato nell’atto oggetto di contestazione corrisponda al prezzo di mercato», finendo, però, con l’attribuire al terreno il valore di 4,56 €/mq, per complessivi 206.089,00 €, in misura evidentemente ben superiore a quella dichiarata nell’atto (pari a complessi 60.000,00 € (in esso compreso anche il valore dell’entrostante fabbricato rurale). Sussiste, in particolare, il denunciato contrasto, che rende non riconoscibile e quindi non riconciliabile il contenuto della statuizione, ove si consideri che l’espresso riconoscimento da parte del Giudice a quo della corrispondenza del valore del bene dichiarato nell’atto di compravendita al prezzo di mercato, basato sulla valutazione delle vari elementi ivi considerati (vincolo di inedificabilità assoluta e determinazione dell’indennità di esproprio dell’area di 1.775 facente parte dal medesimo lotto nella misura di 4.56 €/mq, pari ai valori agricoli medi dell’anno 2004) non è coerente, non è compatibile con la successiva attribuzione del valore del terreno nella misura di 4,56 €/mq, essendo questa, ictu oculi, di molto superiore a quella emergente dalla citata vendita, sicchè in tale indistricabile contraddizione tra la valutazione del valore del bene e la determinazione della sua misura non è possibile discernere la congruenza logica della decisione. 11.4. Va osservato che non è affatto persuasiva la tesi della difesa erariale secondo cui il predetto contrasto motivazionale risulterebbe soltanto apparente, come tale correggibile ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c., avendo voluto, in realtà, la Commissione regionale parametrare il valore del bene a quello dell’indennità di esproprio calcolata in relazione al valore agricolo medio del bene siccome emergente dalle stime riferite all’anno 2004. Tale ordine di idee, infatti, non può superare il puntuale dato testuale e conclusivo della valutazione espressa dal Giudice d’appello circa la congruità del (minor) valore dichiarato, mentre il richiamo alla misura dell’indennità di esproprio, riferita ad altro anno, è servito, è stato utilizzato nella logica della valutazione espressa solo come argomento di prova per sostenere l’incongruità della valutazione operata dall’Ufficio, essendo stato tale elemento espressamente considerato (insieme all’inedificabilità dell’area) per sostenere la non correttezza della valutazione dell’Ufficio e la corrispondenza, invece, del prezzo dichiarato nell’atto di compravendita a quello di mercato, il tutto in termini che si rivelano, però, inconciliabili con la successiva attribuzione del predetto valore. 11.5. Allo stesso modo, non può condividersi l’assunto del Procuratore Generale, secondo cui non sussiste il dedotto vizio, in quanto «la CTR ha accolto parzialmente l'appello del contribuente proprio in ragione del fatto che il valore da questi indicato e basato su un decreto del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania, insieme alle altre circostanze allegate, fanno ritenere che il valore del bene dichiarato nell’atto oggetto di contestazione corrisponda al prezzo di mercato …» (così nelle suindicate conclusioni scritte). Va, infatti, a tal riguardo, riconosciuto come sia proprio tale valutazione di congruenza del valore dichiarato nell’atto di compravendita a porsi in irriducibile contrasto la successiva applicazione del valore maggiore di 4,5a €/mq., dovendo, quindi, ravvisarsi in tale insuperabile contraddizione la sussistenza del denunciato vizio. 11.6. Alla luce di tali riflessioni il primo motivo di ricorso va accolto, il che – come anticipato – esime dalla valutazione del secondo e terzo motivo del ricorso, che pure riguardano le contestazioni inerenti al valore attribuito all’area nonedificata. 12.Va, invece, rigettato il quarto motivo di ricorso. 12.1.La censura risulta inammissibile nella prospettiva indicata dalla ricorrente, che ha articolato il motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54, co.3, del decreto legge n. 83/2012, applicabile anche alle sentenze della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., SS.UU., n. 8053/2014), pubblicate dal giorno 11 settembre 2012, come deve ritenersi nella specie (sentenza depositata il 18 settembre 2015) in relazione ad un’ipotesi chiaramente preclusa per effetto della disposizione dell’art. 348-ter, u.c., c.p.c. Si è, difatti, in presenza, in ordine alla determinazione del valore del fabbricato rurale, ad una doppia conforme, avendo la Commissione d’appello ribadito la decisione assunta dal primo Giudice, senza che l’istante si sia premurato di allegare e di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, siano state tra loro diverse (cfr., su tali principi, ex multis, Cass. 27983/2022, che richiama Cass. n. 23021/2014, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 20944/2019, nonché, nel medesimo senso, Cass. 24643/2022; Cass. n. 39910/2021; Cass. n. 31312/2021; Cass. n. 24974/2020; Cass. n. 9483/2020). 12.2. Tuttavia, anche in tale caso, come sopra, il dedotto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in relazione al valore del fabbricato rurale, sviluppato dall’istante con riferimento al parametro di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. 12.2. La ricorrente lamenta la contraddizione sussistente nella parte in cui il Giudice regionale ha, da un lato, ritenuto provata la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e, dall’altro, ha affermato che l’istante non avrebbe dimostrato l’inedificabilità assoluta del fabbricato, senzaperò tener conto che lo stesso ricade sulla medesima particella n. 126 ove insistono i terreni, che costituisce zona agricola gravata da vincolo ambientale. Senonchè, in tal caso, l’asserita la dedotta tale insanabile contraddizione della motivazione non sussiste, risultando comprensibile il suo contenuto. L’apparato argomentativo della Commissione regionale si è sviluppato, assumendo che –giova ripetersi - « … il fa bbricato rurale, …, pur presentandosi come rudere semicrollato …, può essere ristrutturato nella sua interezza, atteso che alcuna documentazione probatoria è stata prodotta in atti per documentare l’assoluta inedificabilità dello stesso …» Tale valutazione, sebbene non compiutamente esplicitata, risulta comunque percepibile e va intesa nel senso che, secondo il convincimento del Giudice d’appello, il fabbricato, esistente «come rudere semicrollato», può essere ristrutturato nella sua interezza, con ciò ritenendo - implicitamente quanto chiaramente – che tale prospettiva prescinda dal vincolo di inedificabilità concernente le aree non edificate. Ed è, quindi, sotto tale profilo, concernente la ristrutturabilità del bene, che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la società non avesse fornito prova del contrario. Non sussiste, dunque, nella motivazione della sentenza impugnata e sotto il profilo in esame alcun contrasto tra affermazioni non conciliabili, ricorrendo sul punto una valutazione di merito circa la ristrutturabilità del predetto rudere, non sindacabile nella presente sede 13.Anche il quinto motivo di impugnato va respinto. Anche tale censura è stata costruita ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., sebbene si sia, ancora una volta, lamentata la sussistenza di una motivazione apparente, sul rilievo dell’omessa indicazione delle ragioni per le quali il Giudice a quo abbia ritenuto congrua la stima del fabbricato (stabilita nell’avviso impugnato nella somma complessiva di 68.200,00 €), senza considerare i rilievi ed il diverso valore determinato nella perizia giurata di parte. 13.1. Valgono allora le considerazioni sopra svolte in punto di inammissibilità del motivo sotto il dedotto profilo di cui all’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. ed in merito alla riqualificazione a mente dell’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. 13.2.Senonchè, anche in tal caso, il dedotto vizio non sussiste. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte «si è in presenza di una "motivazione apparente", allorquando essa pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulti, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (così, tra le tante, Cass. : Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627)» (così, tra le tante, Cass.n. 8293/2022), siccome «recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232 ; conf.: Cass. Sez. U.nn. 22229, 22230, 22231, del 2016» (così Cass. n. 27983/2022, che richiama altresì Cass., SS.UU., n. 766/2017; Cass., SS.UU., n. 14430/2017; Cass., SS.UU., n. 9557 /2018; Cass., SS.UU, n. 34479/2019 che cita, in motivazione; Cass., SS.UU., 9558/2018). Risulta, in tali termini, non conferente alla fattispecie in esame, perché riferita alla precedente versione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., la pronuncia n. 20533/2014 di questa Corte (che riconosceva il vizio di motivazione "apparente", nel caso di mancata indicazione degli elementi posti a base della decisione o nel caso di loro indicazione senza relativa alcuna approfondita disamina logica e giuridica) citata dalla difesa della ricorrente, tenuto conto dell’irrilevanza del difetto di "sufficienza" della motivazione ripetutamente affermata da questa Corte, nel delineato nuovo contesto normativo, a partire dalla pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite. Sotto altro profilo, va poi ricordato che nella valutazione delle prove, il giudizio e «la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557)», non essendo, cioè, richiesto «al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse» (così Cass. n. 24800/2022). Tanto premesso, va riconosciuto, nel caso di specie, che la Commissione tributaria regionale ha reso una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto le relative argomentazioni, condivisibili o meno che siano, nelle quali essa si sostanzia consentono di ripercorrere e controllare, in fatto ed in diritto, il ragionamento decisorio concepito dal Giudice dell’appello, ove si consideri che questi, considerando il rudere come fabbricato rurale interamente ristrutturabile, ha, in ragione di ciò, reputato congrua la valutazione di 550,00 €/mq operata dall’Ufficio sulla premessa dell’edificabilità dell’area. Detto ordine di idee, in cui si sostanzia la motivazione della sentenza, è stato contestato dalla società con il motivo di ricorso in esame sul rilievo che si dovesse valutare solo l’area di sedime del fabbricato, trattandosi di fabbricato non ricostruibile, come ritenuto dal proprio consulente tecnico di parte, con ciò tuttavia coinvolgendo la Corte, per lo meno nei termini in cui è stata prospettata, in un’inammissibile rivalutazione di merito della relativa questione. 14. Alla stregua delle valutazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo di ricorso, rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sezione distaccata di Salerno), in diversa composizione, onde consentire una rinnovata valutazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore del terreno bene considerato nell’avviso impugnato, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie
Sentenza Cassazione n. 37602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris