CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06626/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del primo per il reato di cui all'art. 581 cod. pen. (capo A della rubrica), perché l'azione penale non può essere proseguita per intervenuta remissione della querela, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna dei ricorrenti per i delitti di cui agli artt. 588, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C) e 110, 582, 585, comma 1, cod. pen. (capo D); considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità degli imputati e al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto: - per quel che attiene alla responsabilità, la generica prospettazione difensiva (secondo cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa persona offesa ha riferito di esser stata attinta da un calcio da parte della madre del fidanzato) non è atta a inficiare la ricostruzione dell'occorso compiuta dalla Corte di merito sulla scorta del narrato della stessa offesa (cui il Giudice di appello ha attribuito credibilità) e degli elementi che ne corroborano il narrato (richiamati nella pronuncia impugnata, tra cui pure quanto direttamente riscontrato dagli operanti), non essendo qui consentito un alternativo apprezzamento (cfr., per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - e, quanto al giudizio di bilanciamento, la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica del dato che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente il numero di soggetti che hanno riportato lesioni nell'occorso, così rendendo una motivazione congrua; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -- Cos