CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25125/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 77. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Milano n. 379 7 /20 2 1 pubblicata il 29.12.2021,notificata il 25.1.2022 . Oggetto: Difetto di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 2 8 . 6 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto introduttivo ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società che fornisce servizi di organizzazione di viaggi e pacchetti turistici,conveniva dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società ASCO [OSCURATO:PERSONA]., avente sede ad [OSCURATO:PERSONA]. In tale sede domandava che la convenutavenisse condannata a tenerla indenne e a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a suo carico dal giudizio promosso nei suoi confronti avantial medesimo Tribunale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati rispett ivamente in € 1.071.178,65, quanto alla prima e in € 262.647,00 quanto al secondo, in conseguenza di un sinistrostradale verificatosi in Laos in data 21/02/2016, durante un viaggio turistico organizzato dalla Mistral. In particolare, detta società esponeva che aveva concluso con laconvenuta un contratto di prestazione di servizi turistici, fra i quali il trasporto dei turistinella zona in cui si era verificato il sinistro in Laos, e che esso, e i conseguenti danni ai trasportati, erano stati causati da u n inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale che ASCO avrebbe dovuto fornire. 2. ─ La convenuta, costituendosi ritualmente in primo grado, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’autorità giudiziaria del Laos, conriferimento al forum contractus, o di [OSCURATO:PERSONA], quanto al forum rei. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1344/2019, pubblicata il 25/9/2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale . 3.− Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.4. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. 5.─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell'altra parte a i sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.istando per la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 6. − Con il primomotivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 218/1995 nonche ’ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del R egolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. 7.−Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 7 , n. 1 , del Regolamento UE 1215/2012 in materia di diritti del turista e del consumatore di cui all’art. 43,comma 2 , D.lgs . n. 79 /2011 ed all’art. 66 bis D.lgs. n.206/2005, così come richiamato dall’art. 32, co mma 3 D.lgs.n. 79/2011 in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso. 8.− Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma2 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 e/o dell’art. 8, comma 1 , n. 2 , del Regolamento UE n. 1215/2012 in relazione all’art. 360, co mma 1 , c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo. 9.− Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7974/2022.