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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 254/2022

ECLI:EU:C:2022:814
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0542 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 8517 – Sottovoci 85177011 e 85177019 – Antenne per apparecchi di routing» Nella causa C‑542/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 26 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 30 agosto 2021, nel procedimento «Mikrotīkls» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da L. Ozola e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 85177011 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nella versione dell’allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 ( GU 2012, L 304, pag. 1 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 ( GU 2013, L 290, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«allegato I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Mikrotīkls» SIA e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione finanziaria, Lettonia; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito alla classificazione doganale nella sottovoce 85177019 della NC di merci descritte come antenne per router.

Contesto normativo Il SA 3 [OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ).

Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione. 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, della convenzione di cui al punto precedente, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA. 5 Le note esplicative relative alla voce 8517 del SA contengono una sezione II, relativa agli «altri apparecchi per l’emissione, la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)».

Il punto F di tale sezione menziona gli «apparecchi di emissione, di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia».

Il punto G di detta sezione menziona gli «altri apparecchi di comunicazione», descritti come «apparecchi per la comunicazione su una rete con fili o senza fili (quale una rete locale o estesa) o l’emissione, la trasmissione o la ricezione di parole o altri suoni, di immagini o di altri dati in tali reti».

I «router» sono espressamente menzionati, al punto 3 di tale punto G. La NC 6 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea.

Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 7 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione.

Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo. 8 Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che le versioni della NC applicabili al procedimento principale sono quelle risultanti, rispettivamente, dal regolamento di esecuzione n. 927/2012, che ha modificato la NC a decorrere dal 1 o gennaio 2013, e dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013, che ha modificato la NC a decorrere dal 1 o gennaio 2014.

Le disposizioni della NC rilevanti per il procedimento principale hanno tuttavia mantenuto lo stesso tenore letterale. 9 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, a tale regolamento di esecuzione: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 10 L’allegato I contiene una seconda parte, rubricata «Tabella dei dazi», che comprende la sezione XVI, relativa alle «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

La nota 2, lettera b), di tale sezione precisa quanto segue: «Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e [d]ella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (...) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: (...) b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (…) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine (…); tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517 (…)». 11 Tale sezione contiene un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

Il suddetto capitolo contiene la voce 8517 della NC, che è strutturata come segue: Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare 8517 Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (...) (...) (...) (...) – altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa) (...) (...) (...) (...) 8517 62 00 Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing Esenzione – 8517 69 – – altri (...) (...) (...) (...) Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 8517 69 31 Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone Esenzione p/st 8517 69 39 – – – – altri 9,3 p/st 8517 69 90 – – – altri Esenzione – 8517 70 — Parti: Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; Parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti 8517 70 11 Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia Esenzione – (...) (...) (...) (...) 8517 70 19 – – – altre 3,6 – 8517 70 90 — altre Esenzione – 12 Le note esplicative della NC sono adottate dalla Commissione, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87.

Nel procedimento principale sono pertinenti quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio 2011 ( GU 2011, C 137, pag. 1 ), riguardanti, da un lato, la sottovoce 85176200 della NC, che menzionano, al secondo comma, punto 6, i «router», e, dall’altro, le sottovoci 85176939 e 85176990 della NC, che contengono ciascuna un elenco di apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia che svolgono funzioni, rispettivamente, di ricezione della voce, di immagini o di altri dati e di emissione o di trasmissione della voce, di immagini o di altri dati.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Nel periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 e il 27 ottobre 2014, la Mikrotīkls ha dichiarato che le merci presentate come «antenne per router e loro parti» rientravano, ai fini della loro immissione in libera pratica, nella sottovoce 85177011 della NC, relativa alle «[a]ntenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», merci soggette all’applicazione di un’aliquota di dazi all’importazione dello 0%. 14 Il 29 gennaio 2016, l’amministrazione finanziaria ha deciso che tali merci, tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali e della struttura della voce 8517 della NC, in combinato disposto con le note esplicative del SA, non potevano essere classificate nella sottovoce 85177011 della NC.

Secondo l’amministrazione finanziaria, sia la NC che il SA operano una distinzione tra, da un lato, gli apparecchi di radiotelegrafia o di radiotelefonia e, dall’altro, i router, in quanto questi ultimi corrispondono ad apparecchi di comunicazione distinti, configurati per essere utilizzati in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).

Di conseguenza, le antenne per router e le loro parti dovrebbero essere classificate nella sottovoce 85177019 della NC, quali «altre» antenne e riflettori di antenne e parti di cui è riconoscibile che vengono utilizzate congiuntamente con tali articoli, ed essere assoggettate all’applicazione di un’aliquota di dazi all’importazione del 3,6%.

Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha imposto alla Mikrotīkls il pagamento di dazi all’importazione di un importo principale pari a EUR 22493,03 e di un importo principale a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) di EUR 4723,51, nonché una sanzione pecuniaria e una penalità di mora. 15 La Mikrotīkls ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione e ha successivamente interposto appello, che l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto con sentenza del 12 febbraio 2018.

Tale giudice ha rilevato che le autorità doganali di altri Stati membri classificavano anche le antenne per router e le loro parti nella sottovoce 85177019 della NC e che le note esplicative di quest’ultima, relative alle sottovoci 85176939 e 85176990, confermavano che gli apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia dovevano essere classificati nella NC come apparecchi distinti dagli apparecchi di routing. 16 La Mikrotīkls ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), giudice del rinvio, facendo valere che l’amministrazione finanziaria e l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) avevano violato, in particolare, la nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I, le sottovoci 85176200 e 85177011 della NC, nonché le note esplicative del SA e della NC relative alla voce 8517. 17 Il giudice del rinvio considera, da un lato, che i router, come quelli fabbricati dalla Mikrotīkls, rientrano nella sottovoce 85176200 della NC, in quanto «apparecchi di routing».

Sulla base della nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I, detto giudice si chiede se le parti degli apparecchi rientranti in tale sottovoce debbano essere classificate con tali apparecchi nella stessa sottovoce. 18 Dall’altro lato, tale giudice si chiede, tuttavia, se le antenne per apparecchi di routing debbano essere classificate nella sottovoce 85177011 della NC, quali «antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», come sostiene la Mikrotīkls, o debbano essere classificate nella sottovoce 85177019 della NC, in quanto «altre» antenne per apparecchi rientranti nella voce 8517 della NC. 19 In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 85177011 (…) può comprendere antenne per router configurati per l’uso nelle reti locali (LAN) e/o nelle reti a banda larga (WAN)».

Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se la sottovoce 85177011 della NC debba essere interpretata nel senso che essa include le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). 21 In via preliminare occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione.

Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/19 , EU:C:2020:488 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 22 Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Flavourstream, C‑822/19 , EU:C:2021:444 , punto 34 , e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20 , EU:C:2021:892 , punto 31 ). 23 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/19 , EU:C:2020:488 , punto 36 , nonché del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20 , EU:C:2021:892 , punto 32 ).

Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑372/17 , EU:C:2018:708 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 24 Poiché il procedimento principale ha ad oggetto la classificazione doganale delle merci di cui trattasi in sottovoci a sei e a otto cifre della voce 8517 della NC, occorre ricordare che, in forza della regola generale 6 per l’interpretazione della NC, una siffatta classificazione è determinata dal testo di tali sottovoci e delle note di sottovoci, e le note di sezioni e di capitoli corrispondenti possono parimenti essere prese in considerazione, salvo disposizioni contrarie. 25 Il giudice del rinvio fa riferimento alla nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I per dichiarare che, dal momento che i router fabbricati dalla Mikrotīkls rientrano nella sottovoce 85176200 della NC, quali «apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing», le antenne per router di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificate, unitamente ai router, in tale sottovoce. 26 Da tale nota 2, lettera b), risulta che, quando le parti della macchina di cui trattasi sono «riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce», tali parti sono normalmente classificate nella voce afferente a detta o a dette macchine, o in una delle voci menzionate nella stessa nota (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2014, Data I/O, C‑297/13 , EU:C:2014:331 , punto 46 ). 27 Tuttavia, dalla voce 8517 della NC risulta che le parti delle merci comprese in tale voce sono classificate in una sottovoce specifica della NC, vale a dire la sottovoce 851770 relativa alle «parti».

Ne consegue che le antenne per apparecchi di routing non possono essere classificate nella sottovoce 85176200 della NC, in cui rientrano tali apparecchi. 28 Poiché tali antenne non sono espressamente menzionate in nessuna sottovoce a otto cifre della voce 8517 della NC, si pone la questione se esse debbano essere classificate come «antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», ai sensi della sottovoce 85177011 della NC, o come «altre» antenne, ai sensi della sottovoce 85177019 di quest’ultima, che ha carattere residuale. 29 Al fine di rispondere a tale questione, occorre rilevare che la nozione di «apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia», ai sensi della voce 8517 della NC, non comprende gli «apparecchi di routing».

Da un lato, infatti, come indicato al punto 27 della presente sentenza, tali apparecchi sono classificati nella sottovoce 85176200 della NC.

Per contro, gli «apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia» sono classificati, secondo i casi, nella sottovoce 85176931 («apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone») o nella sottovoce 85176939 («altri») della NC, mentre gli «altri» apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia, compresi gli apparecchi per l’emissione o la trasmissione della voce, di immagini o di altri dati, rientrano nella sottovoce NC 85176990. 30 Tali constatazioni sono corroborate dalle note esplicative della NC.

Infatti, le note esplicative relative alla sottovoce 85176200 della NC menzionano, al secondo comma, punto 6, i «router», mentre quelle relative alle sottovoci 85176939 e 85176990 della NC contengono ciascuna un elenco di apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia che svolgono, rispettivamente, funzioni di ricezione della voce, di immagini o di altri dati e funzioni di emissione o di trasmissione della voce, di immagini o di altri dati. 31 Analogamente, la sezione II delle note esplicative del SA alla voce 8517 fa riferimento, al punto F, agli «apparecchi di emissione, di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia» e, al punto G, agli «altri dispositivi di comunicazione», descritti come «apparecchi per la comunicazione su una rete con fili o senza fili (quale una rete locale o estesa) o l’emissione, la trasmissione o la ricezione di parole o altri suoni, di immagini o di altri dati in tali reti», tra i quali sono espressamente citati i «router», al punto 3 di detto punto G. 32 Dato che la sottovoce 85177011 della NC non può essere interpretata nel senso che essa comprende le antenne per apparecchi di routing, in quanto tali antenne non sono assimilabili a «antenne destinate agli apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia», occorre interpretare la sottovoce residuale 85177019 della NC nel senso che dette antenne rientrano in quest’ultima sottovoce. 33 Alla luce di tutti i suesposti motivi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la sottovoce 85177011 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).

Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La sottovoce 85177011 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione dell’allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, dev’essere interpretata nel senso che: essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN).

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0542 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 8517 – Sottovoci 85177011 e 85177019 – Antenne per apparecchi di routing» Nella causa C‑542/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 26 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 30 agosto 2021, nel procedimento «Mikrotīkls» SIA contro [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Piçarra (relatore), facente funzione di presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da L. Ozola e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 85177011 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nella versione dell’allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 ( GU 2012, L 304, pag. 1 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 ( GU 2013, L 290, pag. 1 ) (in prosieguo: l’«allegato I»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Mikrotīkls» SIA e il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests (amministrazione finanziaria, Lettonia; in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito alla classificazione doganale nella sottovoce 85177019 della NC di merci descritte come antenne per router. Contesto normativo Il SA 3 [OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione. 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, della convenzione di cui al punto precedente, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA. 5 Le note esplicative relative alla voce 8517 del SA contengono una sezione II, relativa agli «altri apparecchi per l’emissione, la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)». Il punto F di tale sezione menziona gli «apparecchi di emissione, di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia». Il punto G di detta sezione menziona gli «altri apparecchi di comunicazione», descritti come «apparecchi per la comunicazione su una rete con fili o senza fili (quale una rete locale o estesa) o l’emissione, la trasmissione o la ricezione di parole o altri suoni, di immagini o di altri dati in tali reti». I «router» sono espressamente menzionati, al punto 3 di tale punto G. La NC 6 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 7 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo. 8 Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che le versioni della NC applicabili al procedimento principale sono quelle risultanti, rispettivamente, dal regolamento di esecuzione n. 927/2012, che ha modificato la NC a decorrere dal 1 o gennaio 2013, e dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013, che ha modificato la NC a decorrere dal 1 o gennaio 2014. Le disposizioni della NC rilevanti per il procedimento principale hanno tuttavia mantenuto lo stesso tenore letterale. 9 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, a tale regolamento di esecuzione: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...) 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 10 L’allegato I contiene una seconda parte, rubricata «Tabella dei dazi», che comprende la sezione XVI, relativa alle «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». La nota 2, lettera b), di tale sezione precisa quanto segue: «Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e [d]ella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (...) sono da classificare conformemente alle regole seguenti: (...) b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (…) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine (…); tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517 (…)». 11 Tale sezione contiene un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Il suddetto capitolo contiene la voce 8517 della NC, che è strutturata come segue: Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) Unità supplementare 8517 Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 (...) (...) (...) (...) – altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa) (...) (...) (...) (...) 8517 62 00 Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing Esenzione – 8517 69 – – altri (...) (...) (...) (...) Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 8517 69 31 Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone Esenzione p/st 8517 69 39 – – – – altri 9,3 p/st 8517 69 90 – – – altri Esenzione – 8517 70 — Parti: Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; Parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti 8517 70 11 Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia Esenzione – (...) (...) (...) (...) 8517 70 19 – – – altre 3,6 – 8517 70 90 — altre Esenzione – 12 Le note esplicative della NC sono adottate dalla Commissione, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87. Nel procedimento principale sono pertinenti quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio 2011 ( GU 2011, C 137, pag. 1 ), riguardanti, da un lato, la sottovoce 85176200 della NC, che menzionano, al secondo comma, punto 6, i «router», e, dall’altro, le sottovoci 85176939 e 85176990 della NC, che contengono ciascuna un elenco di apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia che svolgono funzioni, rispettivamente, di ricezione della voce, di immagini o di altri dati e di emissione o di trasmissione della voce, di immagini o di altri dati. Procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Nel periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 e il 27 ottobre 2014, la Mikrotīkls ha dichiarato che le merci presentate come «antenne per router e loro parti» rientravano, ai fini della loro immissione in libera pratica, nella sottovoce 85177011 della NC, relativa alle «[a]ntenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», merci soggette all’applicazione di un’aliquota di dazi all’importazione dello 0%. 14 Il 29 gennaio 2016, l’amministrazione finanziaria ha deciso che tali merci, tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali e della struttura della voce 8517 della NC, in combinato disposto con le note esplicative del SA, non potevano essere classificate nella sottovoce 85177011 della NC. Secondo l’amministrazione finanziaria, sia la NC che il SA operano una distinzione tra, da un lato, gli apparecchi di radiotelegrafia o di radiotelefonia e, dall’altro, i router, in quanto questi ultimi corrispondono ad apparecchi di comunicazione distinti, configurati per essere utilizzati in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). Di conseguenza, le antenne per router e le loro parti dovrebbero essere classificate nella sottovoce 85177019 della NC, quali «altre» antenne e riflettori di antenne e parti di cui è riconoscibile che vengono utilizzate congiuntamente con tali articoli, ed essere assoggettate all’applicazione di un’aliquota di dazi all’importazione del 3,6%. Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha imposto alla Mikrotīkls il pagamento di dazi all’importazione di un importo principale pari a EUR 22493,03 e di un importo principale a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) di EUR 4723,51, nonché una sanzione pecuniaria e una penalità di mora. 15 La Mikrotīkls ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione e ha successivamente interposto appello, che l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto con sentenza del 12 febbraio 2018. Tale giudice ha rilevato che le autorità doganali di altri Stati membri classificavano anche le antenne per router e le loro parti nella sottovoce 85177019 della NC e che le note esplicative di quest’ultima, relative alle sottovoci 85176939 e 85176990, confermavano che gli apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia dovevano essere classificati nella NC come apparecchi distinti dagli apparecchi di routing. 16 La Mikrotīkls ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), giudice del rinvio, facendo valere che l’amministrazione finanziaria e l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) avevano violato, in particolare, la nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I, le sottovoci 85176200 e 85177011 della NC, nonché le note esplicative del SA e della NC relative alla voce 8517. 17 Il giudice del rinvio considera, da un lato, che i router, come quelli fabbricati dalla Mikrotīkls, rientrano nella sottovoce 85176200 della NC, in quanto «apparecchi di routing». Sulla base della nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I, detto giudice si chiede se le parti degli apparecchi rientranti in tale sottovoce debbano essere classificate con tali apparecchi nella stessa sottovoce. 18 Dall’altro lato, tale giudice si chiede, tuttavia, se le antenne per apparecchi di routing debbano essere classificate nella sottovoce 85177011 della NC, quali «antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», come sostiene la Mikrotīkls, o debbano essere classificate nella sottovoce 85177019 della NC, in quanto «altre» antenne per apparecchi rientranti nella voce 8517 della NC. 19 In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che la sottovoce 85177011 (…) può comprendere antenne per router configurati per l’uso nelle reti locali (LAN) e/o nelle reti a banda larga (WAN)». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se la sottovoce 85177011 della NC debba essere interpretata nel senso che essa include le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). 21 In via preliminare occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/19 , EU:C:2020:488 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 22 Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Flavourstream, C‑822/19 , EU:C:2021:444 , punto 34 , e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20 , EU:C:2021:892 , punto 31 ). 23 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑340/19 , EU:C:2020:488 , punto 36 , nonché del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20 , EU:C:2021:892 , punto 32 ). Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑372/17 , EU:C:2018:708 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 24 Poiché il procedimento principale ha ad oggetto la classificazione doganale delle merci di cui trattasi in sottovoci a sei e a otto cifre della voce 8517 della NC, occorre ricordare che, in forza della regola generale 6 per l’interpretazione della NC, una siffatta classificazione è determinata dal testo di tali sottovoci e delle note di sottovoci, e le note di sezioni e di capitoli corrispondenti possono parimenti essere prese in considerazione, salvo disposizioni contrarie. 25 Il giudice del rinvio fa riferimento alla nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I per dichiarare che, dal momento che i router fabbricati dalla Mikrotīkls rientrano nella sottovoce 85176200 della NC, quali «apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing», le antenne per router di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificate, unitamente ai router, in tale sottovoce. 26 Da tale nota 2, lettera b), risulta che, quando le parti della macchina di cui trattasi sono «riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce», tali parti sono normalmente classificate nella voce afferente a detta o a dette macchine, o in una delle voci menzionate nella stessa nota (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2014, Data I/O, C‑297/13 , EU:C:2014:331 , punto 46 ). 27 Tuttavia, dalla voce 8517 della NC risulta che le parti delle merci comprese in tale voce sono classificate in una sottovoce specifica della NC, vale a dire la sottovoce 851770 relativa alle «parti». Ne consegue che le antenne per apparecchi di routing non possono essere classificate nella sottovoce 85176200 della NC, in cui rientrano tali apparecchi. 28 Poiché tali antenne non sono espressamente menzionate in nessuna sottovoce a otto cifre della voce 8517 della NC, si pone la questione se esse debbano essere classificate come «antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia», ai sensi della sottovoce 85177011 della NC, o come «altre» antenne, ai sensi della sottovoce 85177019 di quest’ultima, che ha carattere residuale. 29 Al fine di rispondere a tale questione, occorre rilevare che la nozione di «apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia», ai sensi della voce 8517 della NC, non comprende gli «apparecchi di routing». Da un lato, infatti, come indicato al punto 27 della presente sentenza, tali apparecchi sono classificati nella sottovoce 85176200 della NC. Per contro, gli «apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia» sono classificati, secondo i casi, nella sottovoce 85176931 («apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone») o nella sottovoce 85176939 («altri») della NC, mentre gli «altri» apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia, compresi gli apparecchi per l’emissione o la trasmissione della voce, di immagini o di altri dati, rientrano nella sottovoce NC 85176990. 30 Tali constatazioni sono corroborate dalle note esplicative della NC. Infatti, le note esplicative relative alla sottovoce 85176200 della NC menzionano, al secondo comma, punto 6, i «router», mentre quelle relative alle sottovoci 85176939 e 85176990 della NC contengono ciascuna un elenco di apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia che svolgono, rispettivamente, funzioni di ricezione della voce, di immagini o di altri dati e funzioni di emissione o di trasmissione della voce, di immagini o di altri dati. 31 Analogamente, la sezione II delle note esplicative del SA alla voce 8517 fa riferimento, al punto F, agli «apparecchi di emissione, di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia» e, al punto G, agli «altri dispositivi di comunicazione», descritti come «apparecchi per la comunicazione su una rete con fili o senza fili (quale una rete locale o estesa) o l’emissione, la trasmissione o la ricezione di parole o altri suoni, di immagini o di altri dati in tali reti», tra i quali sono espressamente citati i «router», al punto 3 di detto punto G. 32 Dato che la sottovoce 85177011 della NC non può essere interpretata nel senso che essa comprende le antenne per apparecchi di routing, in quanto tali antenne non sono assimilabili a «antenne destinate agli apparecchi di radiotelefonia o di radiotelegrafia», occorre interpretare la sottovoce residuale 85177019 della NC nel senso che dette antenne rientrano in quest’ultima sottovoce. 33 Alla luce di tutti i suesposti motivi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la sottovoce 85177011 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). Sulle spese 34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La sottovoce 85177011 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione dell’allegato come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, dev’essere interpretata nel senso che: essa non comprende le antenne per apparecchi di routing, che sono configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 254/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris