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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 18591/2022

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!1 8591-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA CR01-I /( Crie DECRETO R.G. 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!1 8591-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA CR01-I /( Crie DECRETO R.G. 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del P.Q.M
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