CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 18591/2022
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!1 8591-22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA CR01-I /( Crie DECRETO R.G. 31431/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE ,S-£1 SOCIETA' HERAMBIENTE ~[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. 1863/2021 depositata in data 6.10.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del P.Q.M