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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33416/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, 5eN -..7- CirTelgMBACKE.

I-

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e la credibilità della persona offesa, è manifestamente infondato sussistendo in atti una adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa medesima, peraltro nemmeno costituitasi parte civile, e non confrontandosi il ricorrente nemmeno con i profili di riscontro evocati in sede di motivazione quali lo strappo sulla cerniera dei pantaloni indossati dalla vittima e la disponibilità in capo all'imputato del telefono rapinato palesando, sotto tale ultimo aspetto, profili di aspecificità.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i RoMa, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, 5eN -..7- CirTelgMBACKE. I- 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e la credibilità della persona offesa, è manifestamente infondato sussistendo in atti una adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa medesima, peraltro nemmeno costituitasi parte civile, e non confrontandosi il ricorrente nemmeno con i profili di riscontro evocati in sede di motivazione quali lo strappo sulla cerniera dei pantaloni indossati dalla vittima e la disponibilità in capo all'imputato del telefono rapinato palesando, sotto tale ultimo aspetto, profili di aspecificità. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i RoMa, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]