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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 1952

Cassazione n. 46957/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1952 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in particolare, il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché non dedotto in appello sebbene il giudice di primo grado avesse denegato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Gli ulteriori motivi, in punto di responsabilità perché svolti in fatto e finalizzati alla revisione delle risultanze di prova, attraverso il confronto diretto con le dichiaraizoni dei testi, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha esaminato il giudizio di colpevolezza facendo corretta applicazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1952 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in particolare, il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché non dedotto in appello sebbene il giudice di primo grado avesse denegato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli ulteriori motivi, in punto di responsabilità perché svolti in fatto e finalizzati alla revisione delle risultanze di prova, attraverso il confronto diretto con le dichiaraizoni dei testi, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha esaminato il giudizio di colpevolezza facendo corretta applicazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P
Sentenza Cassazione n. 46957/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris