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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02013/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniel, in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, di cui riconosceva la parziale destinazione alla cessione, in anni uno di reclusione ed euro 1.066,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, già qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa della [OSCURATO:PERSONA] lamentando difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non adeguatamente argomentato con riferimento agli indici di cui all'art.133 cod.pen. in quanto non era stato applicato in termini minimi edittali (trattandosi di droga pesante).

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di motivazione congrua in termini di adeguatezza a fronte di pena base determinata in misura media edittale (anni due mesi tre di reclusione a fronte di forchetta editale compresa tra mesi sei e quattro anni di reclusione).

Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che adeguarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596).

Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura non superiore alla misura media edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e comunque è stato dato rilievo alla quantità e alla qualità della sostanza stupefacente detenuta, sulla scorta dei parametri indicati dall'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Novembre 2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Daniel, in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, di cui riconosceva la parziale destinazione alla cessione, in anni uno di reclusione ed euro 1.066,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la scelta del rito, già qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto impugnazione la difesa della [OSCURATO:PERSONA] lamentando difetto motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non adeguatamente argomentato con riferimento agli indici di cui all'art.133 cod.pen. in quanto non era stato applicato in termini minimi edittali (trattandosi di droga pesante). 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in presenza di motivazione congrua in termini di adeguatezza a fronte di pena base determinata in misura media edittale (anni due mesi tre di reclusione a fronte di forchetta editale compresa tra mesi sei e quattro anni di reclusione). Sotto questo profilo il giudice di appello non ha fatto che adeguarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare, sebbene implicitamente, gli argomenti addotti dai giudici di merito in ordine ai criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. 3.1 Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596). Nella specie la pena edittale della reclusione è stata indicata in misura non superiore alla misura media edittale, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e comunque è stato dato rilievo alla quantità e alla qualità della sostanza stupefacente detenuta, sulla scorta dei parametri indicati dall'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e non ricorrendo ragioni di esonero al riguardo per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Novembre 2022 Il consigliere
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