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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28248/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Roma, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 2, 4 e 5, e 589-ter cod.pen. (per avere investito, in data 28 agosto 2021, [OSCURATO:PERSONA], provocandone il decesso, mentre procedeva alla guida del suo veicolo, in stato di alterazione, determinato dall'assuzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis, alla velocità di 70/80 km/h, senza arrestarsi all'incrocio, nonostante il semaforo rosso, ed essere poi, fuggito senza prestare soccorso).

Il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenza cautelari ed alla inadeguatezza degli arresti domiciliari.

In particolare ha evidenziato che il provvedimento non ha individuato alcun elemento di concreto pericolo di reiterazione del reato, di natura colposa, non constando altri precedenti per guida in stato di ebbrezza o per illeciti amministrativi che abbiano determinato la sospensione o il ritiro o l'ablazione di punti dalla patente, e che si è limitato ad enfatizzare condotte ancora da accertare e rilevanti al più ai fini della dosometria della pena, ma non ai fini delle esigenze cautelari, mentre non si è minimamente soffermato sulla proporizionalità della misura cautelare della custodia in cacrcere e sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, a cui [OSCURATO:PERSONA] è già stato sottoposto una volta, dimostrando la piena capacità di rispettarne le prescrizioni.

2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato..

2. Occorre preliminarmente ricordare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). si è anche precisato che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e altro, Rv. 265244 - 01).

Deve, inoltre, ricordarsi che, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il parametro della concretezza, riferibile anche ai reati colposi, non si identifica con la attualità del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere ulteriori reati rientranti fra quelli contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864 - 01).

3. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni in ordine sia all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod.proc.pen. (pericolo di reiterazione del reato della stessa specie di quello per cui si procede) sia all'inadeguatezza di altre misure cautelari meno afflittive (in particolare gli arresti domiciliari).

Il Tribunale del Riesame ha, difatti, in modo congruo e ragionevole, desunto dalla condotta dell'indagato immediatamente successiva alla commissione del delitto (e, cioè, dal suo iniziale repentino allontanamento dal luogo del fatto e dal suo ritorno sul posto, con fredda razionalità, al fine di recuperare oggetti dal veicolo ed accertarsi dell'inesistenza di telecamere) la sua spregiudicatezza, intesa come propensione alla violazione delle regole e, dunque, sia delle norme cautelari, sottese al delitto in esame, sia dei divieti e delle prescrizioni insiti in un regime cautelare meno afflittivo, ivi compresi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, stante la possibilità, tramite lo strumento elettronico, di segnalare, ma non già impedire indebiti allontanamenti - "Tali circostanze provano dunque la sussistenza di un rischio di ripetizione di analoghe condotte stante l'immediata reazione - in senso illecito - dell'indagato al grave evento accaduto che mostra la sua inclinazione alla commissione di analoghe condotte delittuose.

Provano anche la sua spregiudicatezza. ..in tal senso impedendo .. di confidare sulla sua capacità di osservanza di prescrizioni di più favorevoli regimi cautelari".

La decisione risulta, dunque, adeguatamente motivata, sia pure in forma succinta, e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01, che ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).

4. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si manda infine alla cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Roma, con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 589-bis, commi 1, 2, 4 e 5, e 589-ter cod.pen. (per avere investito, in data 28 agosto 2021, [OSCURATO:PERSONA], provocandone il decesso, mentre procedeva alla guida del suo veicolo, in stato di alterazione, determinato dall'assuzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis, alla velocità di 70/80 km/h, senza arrestarsi all'incrocio, nonostante il semaforo rosso, ed essere poi, fuggito senza prestare soccorso). Il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenza cautelari ed alla inadeguatezza degli arresti domiciliari. In particolare ha evidenziato che il provvedimento non ha individuato alcun elemento di concreto pericolo di reiterazione del reato, di natura colposa, non constando altri precedenti per guida in stato di ebbrezza o per illeciti amministrativi che abbiano determinato la sospensione o il ritiro o l'ablazione di punti dalla patente, e che si è limitato ad enfatizzare condotte ancora da accertare e rilevanti al più ai fini della dosometria della pena, ma non ai fini delle esigenze cautelari, mentre non si è minimamente soffermato sulla proporizionalità della misura cautelare della custodia in cacrcere e sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari, a cui [OSCURATO:PERSONA] è già stato sottoposto una volta, dimostrando la piena capacità di rispettarne le prescrizioni. 2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.. 2. Occorre preliminarmente ricordare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). si è anche precisato che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo e altro, Rv. 265244 - 01). Deve, inoltre, ricordarsi che, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta ulteriori reati della stessa specie, il parametro della concretezza, riferibile anche ai reati colposi, non si identifica con la attualità del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere ulteriori reati rientranti fra quelli contemplati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv. 253864 - 01). 3. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni in ordine sia all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c cod.proc.pen. (pericolo di reiterazione del reato della stessa specie di quello per cui si procede) sia all'inadeguatezza di altre misure cautelari meno afflittive (in particolare gli arresti domiciliari). Il Tribunale del Riesame ha, difatti, in modo congruo e ragionevole, desunto dalla condotta dell'indagato immediatamente successiva alla commissione del delitto (e, cioè, dal suo iniziale repentino allontanamento dal luogo del fatto e dal suo ritorno sul posto, con fredda razionalità, al fine di recuperare oggetti dal veicolo ed accertarsi dell'inesistenza di telecamere) la sua spregiudicatezza, intesa come propensione alla violazione delle regole e, dunque, sia delle norme cautelari, sottese al delitto in esame, sia dei divieti e delle prescrizioni insiti in un regime cautelare meno afflittivo, ivi compresi gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, stante la possibilità, tramite lo strumento elettronico, di segnalare, ma non già impedire indebiti allontanamenti - "Tali circostanze provano dunque la sussistenza di un rischio di ripetizione di analoghe condotte stante l'immediata reazione - in senso illecito - dell'indagato al grave evento accaduto che mostra la sua inclinazione alla commissione di analoghe condotte delittuose. Provano anche la sua spregiudicatezza. ..in tal senso impedendo .. di confidare sulla sua capacità di osservanza di prescrizioni di più favorevoli regimi cautelari". La decisione risulta, dunque, adeguatamente motivata, sia pure in forma succinta, e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508 - 01, che ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice). 4. In conclusione il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda infine alla cancelleria per g
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