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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 33054/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 1616-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2642 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 162/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres.

Bronzini, rel.

Buffa - n. 20 Lucia contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 19.5.15 la corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 18.9.13, che aveva rigettato la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA] di richiesta di ulteriori somme a titolo di adeguamento indennità DS agricola, prestazione già riconosciuta da sentenza del pretore di Salerno.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che la prestazione richiesta era già stata giudizialmente accertata da altra sentenza e pagata dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione della stessa, con conseguente inammissibilità di ulteriore domanda allo stesso titolo; in ogni caso, era maturata la decadenza e la prescrizione delle relative somme.

Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'[OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo si deduce violazione del principio del bis in idem, per avere trascurato che la sentenza non era eseguibile, come accertato dal giudice dell'esecuzione.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 47 per inapplicabilità del termine di decadenza (perché la prestazione era stata riconosciuta in toto), e per mancato decorso del termine prescrizionale (che era decennale, per la formazione del giudicato).

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 del codice di rito.

Il ricorso è inammissibile perché la parte non doveva chiedere di nuovo la prestazione, ma doveva fare domanda di quantificazione delle somme portate dalla sentenza già ottenuta; la parte che ha già ottenuto un giudicato favorevole per la prestazione ed agisce per chiedere sono ulteriori rispetto a quanto pagate per il titolo giudizialmente riconosciuto, infatti, ha l'onere di allegare e dimostrare che il credito spettante è superiore a quello riconosciuto, e ciò tanto più quando il titolo è stato azionato in sede esecutiva ed il debito pagato (secondo il debitore in misura integrale).

Tutto ciò manca nel caso di specie, ove parte ricorrente neppure riporta il tenore della decisione di merito che ha riconosciuto la prestazione né la decisione del giudice dell'esecuzione, in violazione del principio di autosufficienza, non consentendo a questa corte di rendersi conto dell'esistenza asserita di un credito residuo dell'istante (nemmeno indicato dalla stessa) per la prestazione in discorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2021.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1616-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, 2021 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2642 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 162/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17 settembre 2021 - Pres. Bronzini, rel. Buffa - n. 20 Lucia contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 19.5.15 la corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 18.9.13, che aveva rigettato la domanda della signora [OSCURATO:PERSONA] di richiesta di ulteriori somme a titolo di adeguamento indennità DS agricola, prestazione già riconosciuta da sentenza del pretore di Salerno. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che la prestazione richiesta era già stata giudizialmente accertata da altra sentenza e pagata dall'[OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione della stessa, con conseguente inammissibilità di ulteriore domanda allo stesso titolo; in ogni caso, era maturata la decadenza e la prescrizione delle relative somme. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'[OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo si deduce violazione del principio del bis in idem, per avere trascurato che la sentenza non era eseguibile, come accertato dal giudice dell'esecuzione. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 47 per inapplicabilità del termine di decadenza (perché la prestazione era stata riconosciuta in toto), e per mancato decorso del termine prescrizionale (che era decennale, per la formazione del giudicato). Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 del codice di rito. Il ricorso è inammissibile perché la parte non doveva chiedere di nuovo la prestazione, ma doveva fare domanda di quantificazione delle somme portate dalla sentenza già ottenuta; la parte che ha già ottenuto un giudicato favorevole per la prestazione ed agisce per chiedere sono ulteriori rispetto a quanto pagate per il titolo giudizialmente riconosciuto, infatti, ha l'onere di allegare e dimostrare che il credito spettante è superiore a quello riconosciuto, e ciò tanto più quando il titolo è stato azionato in sede esecutiva ed il debito pagato (secondo il debitore in misura integrale). Tutto ciò manca nel caso di specie, ove parte ricorrente neppure riporta il tenore della decisione di merito che ha riconosciuto la prestazione né la decisione del giudice dell'esecuzione, in violazione del principio di autosufficienza, non consentendo a questa corte di rendersi conto dell'esistenza asserita di un credito residuo dell'istante (nemmeno indicato dalla stessa) per la prestazione in discorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2021. Il Presidente
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