Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34249/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diReggio [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella DeMasellis, che chiede il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per Papalia, che chiede, in viaprincipale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in via subordinata,l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio previo accertamento tecnicosulla reale potenzialità del materiale artigianale sequestrato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], inparziale accoglimento della richiesta formulata nell’interesse di GiuseppePapalia, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicataal suddetto con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palmi, in quantogravemente indiziato del delitto di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895,con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.2.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, Papalia,tramite il suo difensore.2.1.Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 678 e 679 cod. pen., di cui al d. lgs. 29 luglio2015, n. 123, 83 e 97 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. esec.

TULPS) ederronea applicazione del concetto di micidialità.Nel caso in esame il materiale in sequestro sarebbe costituito da uncoacervo eterogeneo di 49 cartoni, contenenti per la quasi totalità articolipirotecnici commerciali, marcati CE, appartenenti alle categorie F1, F2, T1e F4, disciplinati dal suddetto decreto legislativo e di comprovataprovenienza lecita e commerciale, come attestato dalle fatture rinvenute,per loro natura destinati a finalità ludico-creative.2.2.Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva violazione degliartt. 273, 192 e 360 cod. proc. pen. in relazione al summenzionato art. 2,per avere il Tribunale del riesame affermato la gravità indiziaria inassenza del necessario accertamento tecnico sulla micidialità.Si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] della Questura diCatanzaro formulava, dopo avere descritto i manufatti di naturaartigianale sequestrati, espressa riserva di accertamento tecnicoirripetibile, non più svolto sulla base di una mera presunzione.2.3.Col terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio dimotivazione, per avere il Tribunale del riesame, da un lato, affermato lasussistenza dei gravi indizi della detenzione di esplosivo micidiale e,dall’altro, nel valutare le esigenze cautelari, ricondotto la condotta ad uncontesto della vicenda caratterizzato dalla destinazione del materiale afeste ed eventi privati.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.192 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame compiutoun’illegittima contaminazione indiziaria estendendo la potenzialepericolosità del nucleo minimo di materiale artigianale (1,7 kg lordi,contenuto nei cartoni 48 e 49) all’intero compendio di 500 kg lordi, la cuidetenzione in misura eccedente i limiti di legge assume rilevanzameramente contravvenzionale o amministrativa.La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hannoconcluso come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato dilegittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte èpriva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nelcompito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunaledel riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame delcontenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamentesignificative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente,ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativoriguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenzecautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non è incorso in alcunaviolazione di legge ovvero vizio motivazionale, dando vita ad unprovvedimento connotato da linearità espositiva e completezza diragionamento.Con i quattro motivi di ricorso si censura il discorso giustificativosvolto nel provvedimento impugnato a sostegno della gravità indiziaria inrelazione al delitto di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 conriferimento alla micidialità del materiale esplosivo in sequestro.Detti motivi non colgono nel segno.Invero, il Tribunale a quo ha efficacemente confutato le censuredifensive evidenziando che le stesse mirano a negare il contenuto dellamicidialità tramite un’analisi del singolo manufatto o strumento esplosivodi volta in volta considerato, senza prendere in considerazione gli oggettiin modo complessivo e trascurando i caratteri della concreta detenzioneposta in essere da Papalia.

A tale riguardo si evidenzia che il materiale,costituito da un’ingentissima quantità di manufatti e strumenti esplosivi,di cui alcuni artigianali e quindi illegali, era detenuto senza alcunaautorizzazione all’interno di un magazzino adiacente all’abitazione, chiusoda un catenaccio che terzi avrebbero anche potuto rompere per entrarenella pertinenza; e che tali modalità consentivano di ritenere integrato ilcarattere della micidialità in ragione del NEC totale pari a 97,71 kg e delpeso lordo complessivo pari a 500 kg, ripartiti in 49 cartoni.

Sirappresenta, inoltre, la piena consapevolezza del carattere illecito delladetenzione da parte di Papalia che, in sede di interrogatorio dinanzi alG.i.p., aveva ammesso l’addebito dichiarando di possedere gli oggettisequestrati allo scopo di utilizzarli in sede di festeggiamenti ed eventiprivati, dietro pagamento di un corrispettivo economico, e di avereavviato le pratiche amministrative necessarie ad ottenere la licenza perdetenerli.Il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato il materialenel suo complesso e le modalità di detenzione, conformemente alconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui integra il delitto diillegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzioneabusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materialipirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinatecondizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, laconcentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati -costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme lacaratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo,Rv. 274477: fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cauteleda innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta,per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza; in sensoconforme, da ultimo, Sez. 1, n. 10009 del 13/01/2026, Uva, nonmassimata).2.

All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diReggio [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella DeMasellis, che chiede il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per Papalia, che chiede, in viaprincipale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in via subordinata,l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio previo accertamento tecnicosulla reale potenzialità del materiale artigianale sequestrato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], inparziale accoglimento della richiesta formulata nell’interesse di GiuseppePapalia, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari applicataal suddetto con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palmi, in quantogravemente indiziato del delitto di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895,con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, Papalia,tramite il suo difensore.2.1.Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, 678 e 679 cod. pen., di cui al d. lgs. 29 luglio2015, n. 123, 83 e 97 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. esec. TULPS) ederronea applicazione del concetto di micidialità.Nel caso in esame il materiale in sequestro sarebbe costituito da uncoacervo eterogeneo di 49 cartoni, contenenti per la quasi totalità articolipirotecnici commerciali, marcati CE, appartenenti alle categorie F1, F2, T1e F4, disciplinati dal suddetto decreto legislativo e di comprovataprovenienza lecita e commerciale, come attestato dalle fatture rinvenute,per loro natura destinati a finalità ludico-creative.2.2.Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva violazione degliartt. 273, 192 e 360 cod. proc. pen. in relazione al summenzionato art. 2,per avere il Tribunale del riesame affermato la gravità indiziaria inassenza del necessario accertamento tecnico sulla micidialità.Si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] della Questura diCatanzaro formulava, dopo avere descritto i manufatti di naturaartigianale sequestrati, espressa riserva di accertamento tecnicoirripetibile, non più svolto sulla base di una mera presunzione.2.3.Col terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio dimotivazione, per avere il Tribunale del riesame, da un lato, affermato lasussistenza dei gravi indizi della detenzione di esplosivo micidiale e,dall’altro, nel valutare le esigenze cautelari, ricondotto la condotta ad uncontesto della vicenda caratterizzato dalla destinazione del materiale afeste ed eventi privati.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art.192 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame compiutoun’illegittima contaminazione indiziaria estendendo la potenzialepericolosità del nucleo minimo di materiale artigianale (1,7 kg lordi,contenuto nei cartoni 48 e 49) all’intero compendio di 500 kg lordi, la cuidetenzione in misura eccedente i limiti di legge assume rilevanzameramente contravvenzionale o amministrativa.La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hannoconcluso come in epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato dilegittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte èpriva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nelcompito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunaledel riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame delcontenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamentesignificative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente,ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativoriguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenzecautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] non è incorso in alcunaviolazione di legge ovvero vizio motivazionale, dando vita ad unprovvedimento connotato da linearità espositiva e completezza diragionamento.Con i quattro motivi di ricorso si censura il discorso giustificativosvolto nel provvedimento impugnato a sostegno della gravità indiziaria inrelazione al delitto di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 conriferimento alla micidialità del materiale esplosivo in sequestro.Detti motivi non colgono nel segno.Invero, il Tribunale a quo ha efficacemente confutato le censuredifensive evidenziando che le stesse mirano a negare il contenuto dellamicidialità tramite un’analisi del singolo manufatto o strumento esplosivodi volta in volta considerato, senza prendere in considerazione gli oggettiin modo complessivo e trascurando i caratteri della concreta detenzioneposta in essere da Papalia. A tale riguardo si evidenzia che il materiale,costituito da un’ingentissima quantità di manufatti e strumenti esplosivi,di cui alcuni artigianali e quindi illegali, era detenuto senza alcunaautorizzazione all’interno di un magazzino adiacente all’abitazione, chiusoda un catenaccio che terzi avrebbero anche potuto rompere per entrarenella pertinenza; e che tali modalità consentivano di ritenere integrato ilcarattere della micidialità in ragione del NEC totale pari a 97,71 kg e delpeso lordo complessivo pari a 500 kg, ripartiti in 49 cartoni. Sirappresenta, inoltre, la piena consapevolezza del carattere illecito delladetenzione da parte di Papalia che, in sede di interrogatorio dinanzi alG.i.p., aveva ammesso l’addebito dichiarando di possedere gli oggettisequestrati allo scopo di utilizzarli in sede di festeggiamenti ed eventiprivati, dietro pagamento di un corrispettivo economico, e di avereavviato le pratiche amministrative necessarie ad ottenere la licenza perdetenerli.Il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato il materialenel suo complesso e le modalità di detenzione, conformemente alconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui integra il delitto diillegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzioneabusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materialipirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinatecondizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, laconcentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati -costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme lacaratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo,Rv. 274477: fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cauteleda innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta,per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza; in sensoconforme, da ultimo, Sez. 1, n. 10009 del 13/01/2026, Uva, nonmassimata).2. All’infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris