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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20778/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MANOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di violazione di legge - per erronea applicazione della disciplina del concorso formale non essendo contestata la commissione del fatto in danno di più operanti in sede di condanna di primo grado e in mancanza di contestazione suppletiva - dal momento che la contestazione, al di là del richiamo dell'art. 81 cod. pen i descrive in fatto una condotta oppositiva tenuta in danno di più agenti, attraverso la fuga in auto e il tentativo di colpirli, una volta fermatosi e raggiunto, con calci e pugni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MANOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di violazione di legge - per erronea applicazione della disciplina del concorso formale non essendo contestata la commissione del fatto in danno di più operanti in sede di condanna di primo grado e in mancanza di contestazione suppletiva - dal momento che la contestazione, al di là del richiamo dell'art. 81 cod. pen i descrive in fatto una condotta oppositiva tenuta in danno di più agenti, attraverso la fuga in auto e il tentativo di colpirli, una volta fermatosi e raggiunto, con calci e pugni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20778/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris