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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05405/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19751/2025 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 / 2 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’impresa individuale Diamond di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avverso l’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; quest’ultima pronuncia aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza di questa Corte n. 16575 del 12/6/2023; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c. e, irritualmente, trasmetteva ulteriore documentazione via mail alla Cancelleria; [OSCURATO:PERSONA] l’art. 403 c.p.c. stabilisce che «Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»; in base a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito: «Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l’art. 403 c.p.c. consente l’impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisoridi merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.» (Cass. Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449, Rv. 661963-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019, Rv. 641662-01); in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell’intimato; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19751/2025 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 / 2 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’impresa individuale Diamond di [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avverso l’ordinanza di questa Corte n. 6656 del 13/3/2025; quest’ultima pronuncia aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza di questa Corte n. 16575 del 12/6/2023; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c. e, irritualmente, trasmetteva ulteriore documentazione via mail alla Cancelleria; [OSCURATO:PERSONA] l’art. 403 c.p.c. stabilisce che «Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione»; in base a tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito: «Avverso le sentenze o le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, considerato che l’art. 403 c.p.c. consente l’impugnazione della decisione sulla revocazione nei limiti in cui la stessa sia proponibile avverso la sentenza impugnata, va escluso che sia proponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., essendo lo stesso esperibile solo nei confronti dei provvedimenti decisoridi merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione.» (Cass. Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449, Rv. 661963-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019, Rv. 641662-01); in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell’intimato; va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione C
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