CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. consistito nel riferire alle Forze dell'ordine, durante un controllo su strada, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente valutati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 5 su difformità nome ed esclusione di errore percettivo da parte del pubblico ufficiale, anche alla luce del fatto che l'asserito equivoco non si è chiarito subito dato che è stato necessario sottoporre l'imputato a rilievi dattiloscopici per identificarlo compiutamente; pagg. 5 e 6 su mancata derubricazione ai sensi dell'art. 496 cod. pen.; pag.6 su diniego attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M