CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 giugno 2019 il Tribunale di Pisa, unificati i reati sotto il vincolodella continuazione, condannava XXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni di reclusione,emettendo anche le statuizioni civili, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio e ceduto aXXXXXXXXXXXXXXX sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo A), nonché del reato dicui agli artt. 56 e 609-bis cod. pen. perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco,consistiti nella minaccia di pubblicare su internet le foto e i video che riprendevanoXXXXXXXXXXXXXXX nel compimento di un atto sessuale, al fine di ottenere un rapportosessuale completo con la stessa (capo B).Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capoA), rideterminava la pena in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio dellasospensione condizionale della pena.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediantel’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., erronea applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. relativamente alla presenza diuna minaccia idonea a coartare la volontà sessuale della vittima.Ha contestato la difesa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato,non essendo stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’unico intentodell’imputato fosse stato quello di soddisfare un proprio bisogno sessuale, avendo la Corte diappello inteso valorizzare un unico messaggio – estrapolato da una conversazione che neconteneva più di duecento – e utilizzarlo per dimostrare la volontà di coartare la libertàsessuale della vittima, senza considerare che imputato e persona offesa si conoscevano damolto tempo, essendo l’uomo un amico di famiglia di vecchia data, nonché un parente allalontana, che il video da cui sarebbe scaturita la minaccia non era stato rinvenuto, che eranostati tralasciati importanti elementi desumibili dai messaggi scambiati che deponevano perl’esclusione dell’elemento psicologico, che la persona offesa era stata spinta da uncarabiniere al fine di tendere una trappola all’imputato.La difesa ha, altresì, sostenuto la insussistenza dell’elemento oggettivo del delitto ditentata violenza sessuale, in assenza di una minaccia che potesse dirsi idonea a coartare lavolontà sessuale della persona offesa, essendo stata quest’ultima – durante la suaescussione dibattimentale – a dichiarare di aver ben percepito che l’imputato la stesseprendendo in giro.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., erronea appl icazione del l ’art . 609-bis, comma 3, cod. pen., e,conseguentemente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione.Ha lamentato la difesa la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis,comma 3, cod. pen., in ragione della contraddizione in cui è incorsa la Corte territoriale,avendo considerato la medesima condotta dapprima grave, escludendo la minore gravitàdella condotta, poiché il rapporto sessuale che l’imputato voleva imporre alla vittima era unrapporto completo; per poi ritenere la condotta tenue, applicando la massima diminuzione dipena possibile in ragione della disciplina del tentativo ed infine formulare una prognosifavorevole circa il fatto che l’imputato si asterrà in futuro dal porre in essere condotte di talenatura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché proposto fuori dai casiconsentiti dallo scrutinio di legittimità.La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censure che, adispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, delcompendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternativedello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice dilegittimità, finendo per attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacatodi merito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui,anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla I. n. 46 del 2006,il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì cheseguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa epiù adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tuttele doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, ove il suodiscorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di avertenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593).Ciò posto, le censure svolte dal primo motivo di ricorso ricadono nelle inammissibilitàricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che, oveadeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenereinsussistente l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo del reato.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i giudici di merito hanno accertato, convalutazione di fatto incensurabile in questa sede, che l'imputato stava facendo pressioni alfine di ottenere un rapporto sessuale, dietro la minaccia di rendere pubblici dei filmati cheriprendevano la persona offesa nel compimento di atti sessuali con tre persone, oltre checon lo stesso ricorrente: come logicamente ritenuto dalla Corte di merito, essendo lapersona offesa preoccupata di aver compiuto atti sessuali senza averne consapevolezza,l’imputato aveva più volte minacciato la donna di divulgare i video che la ritraevano nelcompimento di rapporti sessuali, tentando per di più di coartarne la volontà, dicendole che leavrebbe reso i video se fosse andata da lui per fare “una bella scopata”, minacciandoaltrimenti di dare i video allo zio. E’ evidente, pertanto, il contenuto minatorio e la capacitàintimidatoria del messaggio: o la persona offesa acconsentiva ad avere un rapporto sessualecon l’imputato, o rischiava che i video che la riprendevano nel compimento di atti sessualifossero divulgati.Le affermazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con gli insegnamenti dilegittimità, secondo cui è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, purin mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primopresenti i requisiti dell'idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali,denotando il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l'appagamento dei propriistinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione dellavittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 3705 del 01/12/2021, dep. 2022, L., Rv. 282709; Sez.3, n. 45698 del 26/10/2011, T., Rv. 251612; analogamente, pur con riferimento allafattispecie ex art. 609- quater cod. pen., cfr. Sez. 3, n. 27123 del 18/03/2015, S., Rv.264036; Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv. 257273).La Corte di merito, inoltre, nel confrontarsi con l’argomentazione difensiva dellainesistenza dei video, ha logicamente evidenziato che il fatto che l’imputato potesse averinventato l’esistenza dei video non poteva valutarsi a suo favore, l’alterazione della realtàdimostrando al contrario l’intenzione di assumere una posizione di forza rispetto alla donna,che continuava a recriminare su quanto accaduto la sera in cui erano usciti insieme edaveva assunto sostanze stupefacenti di cui ricordava ben poco.Quanto alla idoneità intimidatoria della minaccia, per aver la donna percepito chel’imputato la stesse prendendo in giro, la censura è prospettata in modo del tutto generico enon autosufficiente, non riportando il testo integrale delle dichiarazioni richiamate, néessendo riportato dai giudici di merito nella parte relativa all’istruttoria svolta. In proposito,deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettareuna valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserirel’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta,essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta,ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’interoimpianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Aifini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consentadi individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma èaltresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente gradodi specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con laconseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito invia generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità delricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindionere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere inconsiderazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti -s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).2. Il secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante speciale del fatto diminore gravità, non è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv.280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv.259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa - pienamente condivisa daquesto Collegio - secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilitàdella circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale dellavittima – che è l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve,deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre,ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203;Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).Ora, la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementiindicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione inordine alla sussistenza o meno della invocata attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014,S., Rv. 260501), dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale “completo”non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante (Sez. 3, n. 10085 del05/02/2009, R., Rv. 243123), simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completonon può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi unavalutazione del fatto nella sua complessità.Tanto premesso, la Corte distrettuale ha escluso la circostanza attenuante della minoregravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., poiché nella fattispecie il tipo dirapporto che l’imputato voleva imporre alla vittima era un rapporto completo (“scopata”),come tale non declassabile in fatto di minore gravità, senza tener conto degli insegnamentidi questa Corte, ovverosia senza una disamina del fatto nella sua complessità, vale a diredel contesto in cui quella condotta si era estrinsecata, sotto il profilo dei rapportiinterpersonali tra imputato e parte offesa all’epoca dei fatti, delle motivazioni del gesto, delleconseguenze sulla vittima, tutti indici da prendere in considerazione ed alla stregua dei qualiverificare se quel comportamento - indubbiamente lesivo della libertà di autodeterminazionedella vittima nella sfera sessuale - abbia poi generato quelle conseguenze negative sullapsiche della vittima tali da far qualificare non lieve l'entità del fatto. Di ciò la Corte di meritonon si è data carico.3. La non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso rende il rapportoprocessuale validamente instaurato e, conseguentemente, la impugnata sentenza dellaCorte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinvio perchè il reato di cui al capo Bè estinto per prescrizione.In specie, il termine massimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro, in assenza diperiodi di sospensione della prescrizione, è maturato il 25 dicembre 2022, senza tuttaviaessere stato rilevato, né eccepito nel corso del giudizio di appello, né tantomeno denunciatocon i motivi di ricorso per cassazione.In siffatti casi, in cui la inammissibilità del ricorso precluderebbe la possibilità di rilevared’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione delreato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), la non manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’obbligo di dichiarazione immediata diuna causa di non punibilità, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza dicondanna, essendo maturato il termine di prescrizione del reato.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché ilreato di cui agli artt. 56, 609-bis cod. pen., contestato al capo B della rubrica, è estinto perprescrizione.Nondimeno, il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili, residuando la valutazionedell’accaduto sotto il profilo civilistico (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274).Ai sensi dell’articolo 578 cod. proc. pen., infatti, le statuizioni civili (peraltro non oggettodi impugnazione) debbono essere integralmente confermate, alla luce della manifestainfondatezza del primo motivo di ricorso, rimandandosi sul punto alle argomentazioniillustrate nel primo paragrafo della presente pronuncia.Secondo le coordinate interpretative della Corte costituzionale (sentenza n. 182 del2021) l’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza,«perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindil’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pureincidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, diconferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili»,ma «nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata lafattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto direato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispeciecivilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».In tali casi, il giudice penale dell'impugnazione «non accerta la causalità penalistica chelega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado diprobabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138). Per l'illecito civile vale,invece, «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente diritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinataipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative edocumentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria»(Corte Cost., sent. n. 182 del 2021, § 14.1).Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito civile, relativamente alla formatentata del delitto contestato, risultano oggetto di pieno e positivo accertamento in punto difatto da parte dei giudici del merito e le censure denunciate in sede di legittimità sonorisultate manifestamente infondate.Vanno, quindi, confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado,vale a dire la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separatasede, e la liquidazione in favore della parte civile di una provvisionale di euro 1.000,00. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' il reato e' estintoper prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.Così è deciso, 20/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.