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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16143/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che il giudice, erroneamente, avrebbe ritenuto che la recidiva, pur contestata come specifica e infraquinquennale, fosse qualificabile come reiterata e, conseguentemente, aveva erroneamente escluso la prevalenza delle attenuanti generiche.

Considerato che la censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che il ricorrente risulta essere stato più volte condannato per i reati di detenzione e cessione illecita di stupefacenti e per falsa attestazione a pubblico ufficiale e, pertanto, ha ritenuto che la recidiva, specifica e infraquinquennale - non reiterata come deduce il ricorrente- fosse prevalente, nel giudizio di bilanciamento, sulle circostanze attenuanti concesse per la modestia del fatto, considerato inoltre che la condotta ammissiva dell'imputato, era stata sostanzialmente necessitata dalla flagranza di reato.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dell fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, posto che il giudice, erroneamente, avrebbe ritenuto che la recidiva, pur contestata come specifica e infraquinquennale, fosse qualificabile come reiterata e, conseguentemente, aveva erroneamente escluso la prevalenza delle attenuanti generiche. Considerato che la censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, che il ricorrente risulta essere stato più volte condannato per i reati di detenzione e cessione illecita di stupefacenti e per falsa attestazione a pubblico ufficiale e, pertanto, ha ritenuto che la recidiva, specifica e infraquinquennale - non reiterata come deduce il ricorrente- fosse prevalente, nel giudizio di bilanciamento, sulle circostanze attenuanti concesse per la modestia del fatto, considerato inoltre che la condotta ammissiva dell'imputato, era stata sostanzialmente necessitata dalla flagranza di reato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione dell fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris