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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1963

Cassazione n. 40461/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1963 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11394/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Giudice di Pace che l'ha condannata alla pena di C 600 di multa per il reato di minaccia ( art. 612 cod. pen.).

Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia formalmente la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando l'erroneo scrutinio della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile, alla luce del prinCipio di diritto affermato da Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 28002704, che ha chiarito definitivamente come, in tema di ricorso per cassazione, sia inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso rimane incentrato su un inammissibile preteso vizio di motivazione, non deducibile avverso sentenze emesse dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis cod. proc. pen.

La ulteriore deduzione con cui si lamenta la mancata escussione di un teste, invocata dalla Difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., risulta prospettata per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità, ciò che è precluso dall'art. 603 co. 3 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1963 avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11394/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Giudice di Pace che l'ha condannata alla pena di C 600 di multa per il reato di minaccia ( art. 612 cod. pen.). Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia formalmente la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando l'erroneo scrutinio della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile, alla luce del prinCipio di diritto affermato da Sez. U n. 29541 del 16/07/2020,Filardo, Rv. 28002704, che ha chiarito definitivamente come, in tema di ricorso per cassazione, sia inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il motivo di ricorso rimane incentrato su un inammissibile preteso vizio di motivazione, non deducibile avverso sentenze emesse dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis cod. proc. pen. La ulteriore deduzione con cui si lamenta la mancata escussione di un teste, invocata dalla Difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., risulta prospettata per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità, ciò che è precluso dall'art. 603 co. 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il con
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