CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 06488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29055-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3060/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perché la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― AMAIE S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, contro la sentenza del 14 aprile 2021, con cui il Consiglio di Stato, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda risarcitoria spiegata dalla società, con compensazione di spese. 2. ― Il Consiglio di Stato, premesso che AMAIE S.p.A. aveva proposto una domanda volta al risarcimento dei danni da inadempimento, da parte del Ministero, dell’obbligazione, prevista da una convenzione di concessione stipulata tra le parti, articolo 24, recante misure provvisorie in attesa del perfezionamento della procedura di cessione di ramo d’azienda da Enel S.p.A. ad AMAIE S.p.A., in forza del quale lo stesso Ministero era tenuto a compiere ogni inutile sforzo di pressione nei confronti di Enel S.p.A. affinché quest’ultima stipulasse con AMAIE S.p.A. un contratto d’affitto di ramo d’azienda per la distribuzione dell’energia elettrica nel territorio del Comune di Sanremo, ha osservato che all’accoglimento della domanda ostavano l’insussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno, l’insussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata al Ministero e il danno, l’insussistenza del requisito soggettivo della colpa in capo, ancora, al Ministero. 3. ― Il Ministero dello sviluppo economico ha resistito con controricorso. 4. ― Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta datata 1° novembre 2022 con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― L’unico motivo denuncia difetto assoluto di giurisdizione per denegata giustizia per radicale stravolgimento nell'applicazione degli artt. 1362 e ss., 1374 e 1375 cod. civ.; 1218 e 1223 cod. civ. Motivo ex artt. 362, comma 1, cod. proc. civ, e 110 cod. proc., amm. La sentenza gravata dev'essere cassata nella parte in cui ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto al risarcimento del danno subito a causa della mancata immissione nella disponibilità delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Sanremo, pur essendo dal 7 maggio 2001 l'unica concessionaria responsabile del servizio. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo, infatti, ha radicalmente stravolto l'applicazione delle disposizioni in tema di risarcimento del danno contrattuale (artt. 1362 e ss., 1374 e 1375, 1218 e 1223 cod. civ.) e ha lasciato che l'accertato danno subito dalla ricorrente rimanesse privo di tutela giuridica, cosi incorrendo in denegata giustizia. 6. ― La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dal Ministero, il tutto in data 11 novembre 2022. 7. ― Il giudizio è estinto e le spese compensate . PER Q