Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 25029/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune Roccamena, in persona del Sindaco in carica-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1184/2021depositata il 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda trae origine dal contributo per la riparazione degliimmobili danneggiati dal sisma del 1968, già riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] aisensi della legislazione speciale – la legge n. 241/1968 e successiveNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026modifiche – sugli interventi e provvidenze per la ricostruzione e per laripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio1968.Il Comune di Roccamena, il cui territorio era stato colpitodall’evento sismico, aveva infatti approvato il progetto di riparazionedell’immobile del Cascio con delibera n. 880/2004, fissato il contributoprincipale con determinazione n. 58/2005 e riconosciuto un contributointegrativo con successiva determina n. 102/2007.Nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] vendeva l’immobile a GiuseppeGiambalvo, trasferendo anche il diritto al contributo e Giambalvo,divenuto proprietario, presentava un nuovo progetto di ricostruzione,prevedendo l’accorpamento dell’unità acquistata con altro suoimmobile limitrofo.Il Comune non provvedeva alla richiesta di voltura delcontributo avanzata da Giambalvo, e, solo nel 2010, comunicava cheil contributo originariamente concesso a [OSCURATO:PERSONA] era statorevocato con delibera della Commissione, ai sensi dell’art. 5 leggen.178/1976, recante “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zonedel Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”, giusta verbale n.973/2010 e determina n. 90/2010.2.

Giambalvo conveniva allora il Comune di Roccamena davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: a) la disapplicazioneincidentale degli atti di revoca; b) il riconoscimento del diritto asubentrare nel contributo già concesso a Cascio; c) la condanna delComune all’erogazione della somma e al risarcimento del danno daritardo.Il Tribunale, con sentenza n. 369/2014, rigettava integralmentela domanda, ritenendo che il contributo fosse inscindibilmente legatoal progetto originario, che la presentazione di un nuovo progetto daNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026parte del Giambalvo avesse determinato la decadenza dal beneficio e chepertanto il Comune avesse legittimamente revocato il contributo.Giambalvo proponeva appello nel rilievo che la normativaspeciale del Belice avrebbe consentito il subentro dell’acquirente nelcontributo, che il contributo sarebbe rimasto parametrato alla superficiedell’unità originaria e non al progetto e che quindi l’acquirente avrebbepotuto presentare un progetto diverso, anche con accorpamento disuperfici, senza perdere il diritto al contributo.La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata harigettato l’appello, ritenendo il contributo strettamente collegato al progettooriginario approvato, la necessità, alla presentazione di un progetto nuovoe difforme, di una nuova istanza e di una nuova valutazione dei requisiti ela conseguente legittimità della revoca del contributo originariamentericonosciuto al precedente proprietario in conseguenza della modificaprogettuale introdotta da Giambalvo, che non poteva subentrare nelgodimento di un contributo già revocato e riferito a un progetto diverso.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Palermo.Il Comune di Roccamena è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la “violazione degli artt. 4‑bis co. 3 D.L.299/1978 conv. in L. 464/1978 come introdotto dall’art. 13‑bis L. 120/1987,dell’art. 2 del D.L. 19/1984 conv. in L. 80/1984, 4‑quinquies D.L. 299/1978conv. in L. 464/1978 e succ. mod. ed int., 4‑sexies D.L. 299/1978 conv. inL. 464/1978 co. 2 e 3”.Il ricorrente denuncia la violazione dell’intero corpo normativo chedisciplina i contributi per la ricostruzione post‑sisma del Belice, sostenendoNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026che la Corte d’Appello ha applicato un diritto che è “altro” rispetto a quellovigente.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contributogià riconosciuto al dante causa fosse inscindibilmente vincolato al progettooriginario e che la presentazione, da parte dell’acquirente e nuovoproprietario, di un progetto diverso determinasse, in via automatica, ladecadenza dal beneficio.La normativa speciale – si sostiene in ricorso – muove invece dapresupposti diametralmente opposti: il contributo non è parametrato alprogetto, ma alla superficie dell’unità immobiliare originaria danneggiatadal sisma; l’acquirente dell’immobile subentra automaticamente nelcontributo già riconosciuto al proprietario del 1968; la legge consente lamodifica del progetto, l’accorpamento delle superfici e persino laricostruzione in sito diverso, purché all’interno del Comune interessato.Da ciò discende, nella prospettiva del ricorrente, che la revoca delcontributo disposta dal Comune – e avallata dalla Corte d’Appello – sarebbepriva di fondamento normativo, perché fondata su un presupposto (ladiversità del progetto) che la legislazione speciale non contempla comecausa di decadenza.La sentenza impugnata avrebbe dunque travisato la “ratio legis”,confondendo la disciplina speciale del Belice con quella ordinaria deicontributi edilizi, e avrebbe negato al ricorrente il diritto a subentrare nelcontributo già determinato in capo al suo dante causa.2.

Il ricorso non merita accoglimento.L’unico motivo, pur formalmente ricondotto all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si traduce in una contestazione della ricostruzionefattuale e giuridica operata dalla Corte territoriale, senza individuare uneffettivo errore di sussunzione della fattispecie concreta nella normaastratta, né un vizio di interpretazione della disciplina speciale applicabile.Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026La censura, nella sua pure ampia articolazione, non coglie, inoltre, la“ratio decidendi” della sentenza impugnata e si traduce, per ciò stesso, inuna richiesta di rivalutazione del merito, estranea alla funzionenomofilattica di questa Corte, restando, nel resto, non fondata a fronte delcorretto esame condotto dalla Corte d’Appello.2.1.

Sui profili attinti dal mezzo.2.1.1.

Sulla natura del contributo e sul rapporto, inscindibile, con ilprogetto approvato.La Corte d’Appello ha correttamente individuato la natura delcontributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del1968, evidenziando che esso non costituisce un valore autonomo,trasferibile in via astratta, ma un beneficio d’indole pubblicistica che nascee si consolida solo in presenza di un duplice presupposto: a) la valutazionetecnico‑discrezionale della Commissione di cui all’art. 5 della legge 29 aprile1976, n. 178, rubricata “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone delBelice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”; b) l’approvazione delprogetto cui il contributo inerisce.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ilcontributo post‑sisma è istituto complesso, che presuppone la verifica dellaconformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni tecniche e urbanistiche eche non può essere scisso dal progetto cui accede (Cass. 15926/2018; Cass.7757/2015; Cass. 2515/2010).Il diritto al contributo non sorge in astratto, ma solo in relazione alprogetto specificamente approvato e al conseguente titolo autorizzativo.La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, rilevando cheGiambalvo, dopo l’acquisto dell’immobile, ha presentato un progettoradicalmente diverso da quello originariamente approvato per il precedenteproprietario, con modifiche strutturali e diversa distribuzione degli elementiportanti, tali da richiedere una nuova valutazione tecnico‑amministrativaNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’interno di un nuovo procedimento finalizzato al rilascio di nuovo titoloabilitativo.In coerenza con l’indicato ordito e ad ulteriore scansione dellasequenza “contributo-titolo edilizio”, nella sentenza impugnata ha trovatocorretta applicazione il principio enunciato da questa Corte secondo il quale:“In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliaricolpite da eventi sismici, il diritto del privato al contributo, configurabilecome diritto soggettivo, trova fondamento nell'atto del Sindaco che loriconosce (uniformandosi al parere vincolante della commissione) inrelazione a un progetto edilizio per il quale è rilasciata contestualeconcessione: ne consegue che la decadenza o revoca della concessionecomportano la decadenza dal diritto al contributo, il quale, in quantoriconosciuto rispetto ad una concessione edilizia contestualmente rilasciata,non può sopravvivere alla stessa né essere trasferito o rivivere conriferimento ad altra concessione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2515 del03/02/2010; in termini: Sez. 1, Ordinanza n. 15926 del 2018).2.1.2.

Sulla natura ambulatoria del contributo.Il ricorrente richiama inoltre l’art. 4‑quinquies del decreto‑legge 24giugno 1978, n. 299 (“Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178,recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distruttedal terremoto del gennaio 1968”), per sostenere che il contributo sarebbetransitato nella sua sfera giuridica in via necessaria, quale effetto diretto deltrasferimento dell’immobile già beneficiato dal finanziamento.La tesi non può essere condivisa.La norma evocata disciplina il subentro nella posizione del soggettoammesso al contributo, ma non conferisce al beneficio una autonomia taleda renderlo svincolato dal progetto cui inerisce e quindi trasferibile anchese, al momento dell’acquisto, non era ancora definitivamente consolidato.In siffatta cornice, la Corte d’Appello ha accertato, con valutazione dimerito che non si presta a sindacato di legittimità, che:Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026– il contributo era stato determinato in relazione al progetto delprecedente proprietario;– il ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con modifichestrutturali e diversa distribuzione degli elementi portanti;– tale progetto richiedeva una nuova valutazione da parte dell’ente;– il ricorrente non ha mai presentato una formale istanza di contributocorrelata al nuovo progetto.Il contributo non si esauriva in un valore patrimoniale trasferibile, marichiedeva una nuova istruttoria correlata al progetto, diverso, presentatodal ricorrente, che incideva sui presupposti tecnici e amministrativi delbeneficio originariamente riconosciuto.Può pertanto, a migliore comprensione del binomio “contributo e titoloedilizio”, formularsi il seguente principio di diritto:“Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobilidanneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimonialeautonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamentecorrelato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione acostruire; ne consegue che il trasferimento dell’immobile non comporta, diper sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede,piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico‑amministrativa inrelazione all’intervento edilizio effettivamente proposto”.2.1.3.

Sulla revoca del contributo al dante causa e sulla sua efficacianei confronti dell’acquirente.La revoca del contributo al dante causa Cascio è stata dispostadall’amministrazione nel 2010, dopo che Giambalvo aveva presentato unprogetto difforme e senza che fosse stata avanzata una nuova istanza dicontributo.La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che la revoca fosselegittima, poiché il progetto originario non era più attuale e il nuovointervento richiedeva una nuova istruttoria.Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026La censura secondo cui la revoca sarebbe inefficace nei confrontidell’acquirente è pertanto infondata.2.1.4.

La normativa invocata dal ricorrente (artt. 4‑bis, 4‑sexies, d. l.n. 299 cit.; art. 2 d.l. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazione delleprocedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni) è eccentrica rispetto al profilo in contestazione.Essa vale, infatti, a disciplinare i criteri di calcolo del contributo(parametrato alla superficie dell’unità originaria), la possibilità di ricostruirein sito diverso e l’accorpamento delle superfici, per previsioni che in nullaincidono, in alcun modo sostenendola, sulla natura “astratta” del contributostesso e sulla sua automatica trasferibilità.2.1.5.

Circa la natura della censura.Come già evidenziato, oltre ai contenuti di non fondatezza indicati, ilmotivo si presta ad una valutazione di inammissibilità perché, purformalmente rubricato come violazione di legge, esso si risolve in unacontestazione del merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione delfatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimitàse – come nel caso di specie – sorretta da motivazione congrua e nonillogica.La sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi di diritto,ha ricostruito in modo coerente il rapporto tra progetto e contributo e haescluso, con motivazione immune da vizi logici, che il ricorrente avessematurato un diritto proprio al beneficio.Il ricorso deve pertanto essere conclusivamente rigettato.Nulla sulle spese essendo il Comune di Roccamena rimasto intimato.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, aNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Corte,Rigetta il ricorso;Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune Roccamena, in persona del Sindaco in carica-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1184/2021depositata il 19/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dal contributo per la riparazione degliimmobili danneggiati dal sisma del 1968, già riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] aisensi della legislazione speciale – la legge n. 241/1968 e successiveNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026modifiche – sugli interventi e provvidenze per la ricostruzione e per laripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio1968.Il Comune di Roccamena, il cui territorio era stato colpitodall’evento sismico, aveva infatti approvato il progetto di riparazionedell’immobile del Cascio con delibera n. 880/2004, fissato il contributoprincipale con determinazione n. 58/2005 e riconosciuto un contributointegrativo con successiva determina n. 102/2007.Nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] vendeva l’immobile a GiuseppeGiambalvo, trasferendo anche il diritto al contributo e Giambalvo,divenuto proprietario, presentava un nuovo progetto di ricostruzione,prevedendo l’accorpamento dell’unità acquistata con altro suoimmobile limitrofo.Il Comune non provvedeva alla richiesta di voltura delcontributo avanzata da Giambalvo, e, solo nel 2010, comunicava cheil contributo originariamente concesso a [OSCURATO:PERSONA] era statorevocato con delibera della Commissione, ai sensi dell’art. 5 leggen.178/1976, recante “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zonedel Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”, giusta verbale n.973/2010 e determina n. 90/2010.2. Giambalvo conveniva allora il Comune di Roccamena davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: a) la disapplicazioneincidentale degli atti di revoca; b) il riconoscimento del diritto asubentrare nel contributo già concesso a Cascio; c) la condanna delComune all’erogazione della somma e al risarcimento del danno daritardo.Il Tribunale, con sentenza n. 369/2014, rigettava integralmentela domanda, ritenendo che il contributo fosse inscindibilmente legatoal progetto originario, che la presentazione di un nuovo progetto daNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026parte del Giambalvo avesse determinato la decadenza dal beneficio e chepertanto il Comune avesse legittimamente revocato il contributo.Giambalvo proponeva appello nel rilievo che la normativaspeciale del Belice avrebbe consentito il subentro dell’acquirente nelcontributo, che il contributo sarebbe rimasto parametrato alla superficiedell’unità originaria e non al progetto e che quindi l’acquirente avrebbepotuto presentare un progetto diverso, anche con accorpamento disuperfici, senza perdere il diritto al contributo.La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata harigettato l’appello, ritenendo il contributo strettamente collegato al progettooriginario approvato, la necessità, alla presentazione di un progetto nuovoe difforme, di una nuova istanza e di una nuova valutazione dei requisiti ela conseguente legittimità della revoca del contributo originariamentericonosciuto al precedente proprietario in conseguenza della modificaprogettuale introdotta da Giambalvo, che non poteva subentrare nelgodimento di un contributo già revocato e riferito a un progetto diverso.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico motivo per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Palermo.Il Comune di Roccamena è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la “violazione degli artt. 4‑bis co. 3 D.L.299/1978 conv. in L. 464/1978 come introdotto dall’art. 13‑bis L. 120/1987,dell’art. 2 del D.L. 19/1984 conv. in L. 80/1984, 4‑quinquies D.L. 299/1978conv. in L. 464/1978 e succ. mod. ed int., 4‑sexies D.L. 299/1978 conv. inL. 464/1978 co. 2 e 3”.Il ricorrente denuncia la violazione dell’intero corpo normativo chedisciplina i contributi per la ricostruzione post‑sisma del Belice, sostenendoNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026che la Corte d’Appello ha applicato un diritto che è “altro” rispetto a quellovigente.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contributogià riconosciuto al dante causa fosse inscindibilmente vincolato al progettooriginario e che la presentazione, da parte dell’acquirente e nuovoproprietario, di un progetto diverso determinasse, in via automatica, ladecadenza dal beneficio.La normativa speciale – si sostiene in ricorso – muove invece dapresupposti diametralmente opposti: il contributo non è parametrato alprogetto, ma alla superficie dell’unità immobiliare originaria danneggiatadal sisma; l’acquirente dell’immobile subentra automaticamente nelcontributo già riconosciuto al proprietario del 1968; la legge consente lamodifica del progetto, l’accorpamento delle superfici e persino laricostruzione in sito diverso, purché all’interno del Comune interessato.Da ciò discende, nella prospettiva del ricorrente, che la revoca delcontributo disposta dal Comune – e avallata dalla Corte d’Appello – sarebbepriva di fondamento normativo, perché fondata su un presupposto (ladiversità del progetto) che la legislazione speciale non contempla comecausa di decadenza.La sentenza impugnata avrebbe dunque travisato la “ratio legis”,confondendo la disciplina speciale del Belice con quella ordinaria deicontributi edilizi, e avrebbe negato al ricorrente il diritto a subentrare nelcontributo già determinato in capo al suo dante causa.2. Il ricorso non merita accoglimento.L’unico motivo, pur formalmente ricondotto all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si traduce in una contestazione della ricostruzionefattuale e giuridica operata dalla Corte territoriale, senza individuare uneffettivo errore di sussunzione della fattispecie concreta nella normaastratta, né un vizio di interpretazione della disciplina speciale applicabile.Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026La censura, nella sua pure ampia articolazione, non coglie, inoltre, la“ratio decidendi” della sentenza impugnata e si traduce, per ciò stesso, inuna richiesta di rivalutazione del merito, estranea alla funzionenomofilattica di questa Corte, restando, nel resto, non fondata a fronte delcorretto esame condotto dalla Corte d’Appello.2.1. Sui profili attinti dal mezzo.2.1.1. Sulla natura del contributo e sul rapporto, inscindibile, con ilprogetto approvato.La Corte d’Appello ha correttamente individuato la natura delcontributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del1968, evidenziando che esso non costituisce un valore autonomo,trasferibile in via astratta, ma un beneficio d’indole pubblicistica che nascee si consolida solo in presenza di un duplice presupposto: a) la valutazionetecnico‑discrezionale della Commissione di cui all’art. 5 della legge 29 aprile1976, n. 178, rubricata “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone delBelice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”; b) l’approvazione delprogetto cui il contributo inerisce.La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ilcontributo post‑sisma è istituto complesso, che presuppone la verifica dellaconformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni tecniche e urbanistiche eche non può essere scisso dal progetto cui accede (Cass. 15926/2018; Cass.7757/2015; Cass. 2515/2010).Il diritto al contributo non sorge in astratto, ma solo in relazione alprogetto specificamente approvato e al conseguente titolo autorizzativo.La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, rilevando cheGiambalvo, dopo l’acquisto dell’immobile, ha presentato un progettoradicalmente diverso da quello originariamente approvato per il precedenteproprietario, con modifiche strutturali e diversa distribuzione degli elementiportanti, tali da richiedere una nuova valutazione tecnico‑amministrativaNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’interno di un nuovo procedimento finalizzato al rilascio di nuovo titoloabilitativo.In coerenza con l’indicato ordito e ad ulteriore scansione dellasequenza “contributo-titolo edilizio”, nella sentenza impugnata ha trovatocorretta applicazione il principio enunciato da questa Corte secondo il quale:“In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliaricolpite da eventi sismici, il diritto del privato al contributo, configurabilecome diritto soggettivo, trova fondamento nell'atto del Sindaco che loriconosce (uniformandosi al parere vincolante della commissione) inrelazione a un progetto edilizio per il quale è rilasciata contestualeconcessione: ne consegue che la decadenza o revoca della concessionecomportano la decadenza dal diritto al contributo, il quale, in quantoriconosciuto rispetto ad una concessione edilizia contestualmente rilasciata,non può sopravvivere alla stessa né essere trasferito o rivivere conriferimento ad altra concessione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2515 del03/02/2010; in termini: Sez. 1, Ordinanza n. 15926 del 2018).2.1.2. Sulla natura ambulatoria del contributo.Il ricorrente richiama inoltre l’art. 4‑quinquies del decreto‑legge 24giugno 1978, n. 299 (“Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178,recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distruttedal terremoto del gennaio 1968”), per sostenere che il contributo sarebbetransitato nella sua sfera giuridica in via necessaria, quale effetto diretto deltrasferimento dell’immobile già beneficiato dal finanziamento.La tesi non può essere condivisa.La norma evocata disciplina il subentro nella posizione del soggettoammesso al contributo, ma non conferisce al beneficio una autonomia taleda renderlo svincolato dal progetto cui inerisce e quindi trasferibile anchese, al momento dell’acquisto, non era ancora definitivamente consolidato.In siffatta cornice, la Corte d’Appello ha accertato, con valutazione dimerito che non si presta a sindacato di legittimità, che:Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026– il contributo era stato determinato in relazione al progetto delprecedente proprietario;– il ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con modifichestrutturali e diversa distribuzione degli elementi portanti;– tale progetto richiedeva una nuova valutazione da parte dell’ente;– il ricorrente non ha mai presentato una formale istanza di contributocorrelata al nuovo progetto.Il contributo non si esauriva in un valore patrimoniale trasferibile, marichiedeva una nuova istruttoria correlata al progetto, diverso, presentatodal ricorrente, che incideva sui presupposti tecnici e amministrativi delbeneficio originariamente riconosciuto.Può pertanto, a migliore comprensione del binomio “contributo e titoloedilizio”, formularsi il seguente principio di diritto:“Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobilidanneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimonialeautonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamentecorrelato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione acostruire; ne consegue che il trasferimento dell’immobile non comporta, diper sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede,piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico‑amministrativa inrelazione all’intervento edilizio effettivamente proposto”.2.1.3. Sulla revoca del contributo al dante causa e sulla sua efficacianei confronti dell’acquirente.La revoca del contributo al dante causa Cascio è stata dispostadall’amministrazione nel 2010, dopo che Giambalvo aveva presentato unprogetto difforme e senza che fosse stata avanzata una nuova istanza dicontributo.La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che la revoca fosselegittima, poiché il progetto originario non era più attuale e il nuovointervento richiedeva una nuova istruttoria.Numero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026La censura secondo cui la revoca sarebbe inefficace nei confrontidell’acquirente è pertanto infondata.2.1.4. La normativa invocata dal ricorrente (artt. 4‑bis, 4‑sexies, d. l.n. 299 cit.; art. 2 d.l. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazione delleprocedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni) è eccentrica rispetto al profilo in contestazione.Essa vale, infatti, a disciplinare i criteri di calcolo del contributo(parametrato alla superficie dell’unità originaria), la possibilità di ricostruirein sito diverso e l’accorpamento delle superfici, per previsioni che in nullaincidono, in alcun modo sostenendola, sulla natura “astratta” del contributostesso e sulla sua automatica trasferibilità.2.1.5. Circa la natura della censura.Come già evidenziato, oltre ai contenuti di non fondatezza indicati, ilmotivo si presta ad una valutazione di inammissibilità perché, purformalmente rubricato come violazione di legge, esso si risolve in unacontestazione del merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione delfatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimitàse – come nel caso di specie – sorretta da motivazione congrua e nonillogica.La sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi di diritto,ha ricostruito in modo coerente il rapporto tra progetto e contributo e haescluso, con motivazione immune da vizi logici, che il ricorrente avessematurato un diritto proprio al beneficio.Il ricorso deve pertanto essere conclusivamente rigettato.Nulla sulle spese essendo il Comune di Roccamena rimasto intimato.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, aNumero registro generale 6120/2022Numero sezionale 2800/2026Numero di raccolta generale 25029/2026Data pubblicazione 06/09/2026norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte,Rigetta il ricorso;Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris