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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 30241/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ad una pluralità di delitti di rapina aggravata ed un tentativo di furto aggravato, deducendo illogicità e mancanza di motivazione.

All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo del tutto generico che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente . .

Luc , [OSCURATO:PERSONA], PeMegrino / jz [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ad una pluralità di delitti di rapina aggravata ed un tentativo di furto aggravato, deducendo illogicità e mancanza di motivazione. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il Collegio ha deciso come da dispositivo in atti. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo del tutto generico che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 17 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente . . Luc , [OSCURATO:PERSONA], PeMegrino / jz [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30241/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris