CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 09226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 25 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con suo provvedimento del 10 dicembre 2020, così dando seguito al provvedimento di sospensione in via provvisoria della misura alternativa emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 3 marzo 2021. Il Tribunale, a ragione della revoca, ha premesso che l'ammissione alla detenzione domiciliare aveva riguardato l'espiazione della pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Terni del 9 aprile 2014, irrevocabile il 29 settembre 2020, per i reati di minaccia, furto in concorso e danneggiamento. A fronte di tale situazione, il comportamento, considerato effettivo e reputato dai giudici di sorveglianza tale da determinare la revoca, si era verificato il 2 marzo 2021, quando [OSCURATO:PERSONA] era evaso dal domicilio, luogo di esecuzione della misura, era sceso in strada e aveva aggredito Pasquale brio, suo condomino, brandendo un giravite della lunghezza 54 cm, minacciandolo di morte e urlando più volte al suo indirizzo frasi di contenuto grave ("Ti faccio saltare in aria a te, tuo figlio, tua moglie e la macchina"); in quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato ripetutamente di colpire Iorio, che era riuscito a .schivare i colpi, fino a quando era iniziata una colluttazione fra i due soggetti, nel corso della quale Iorio si era impossessato dell'arma e, a sua volta, aveva colpito [OSCURATO:PERSONA]; alfine, una Volante della Polizia di Stato, giunta sul posto, aveva raccolto la testimonianza di una residente nello stabile e la denunzia sporta da brio, il quale aveva riferito di aver subìto continue minacce da [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 7 gennaio 2021, giorno in cui aveva reso dichiarazioni in merito a un incendio divampato in una cantina dello stesso stabile. Il Tribunale ha valutato questa complessiva condotta nel quadro della misura alternativa accordata e ha concluso che essa abbia integrato un comportamento contrario alla legge e alle prescrizioni, tale da imporre la revoca della detenzione domiciliare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione rilevabile nell'ordinanza impugnata a cospetto della motivazione dell'ordinanza di sospensione del Magistrato di sorveglianza. La difesa muove dal rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha annesso credito alla dichiarazione rilasciata alla polizia da un condomino di [OSCURATO:PERSONA] e all'informazione relativa a una minaccia proferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] presumibilmente all'indirizzo dello stesso condomino, ma nota che, al di là del fatto che non era stato consentito l'esame degli atti dalla Procura prima del 25 marzo 2021, l'ordinanza di sospensione aveva affermato che le bombole di gas utilizzate dal padre del condannato avrebbero potuto favorire l'attuazione della minaccia, senza fornire prova del nesso eziologico fra il comportamento del condannato e quelle bombole. Più in generale - lamenta il ricorrente - le ragioni poste a base dell'ordinanza di sospensione non corrispondono a quelle esposte, poi, nel provvedimento di revoca. Con riguardo a quella parte in cui tale ultimo provvedimento ha introdotto elementi nuovi - quali l'evasione, le dichiarazioni di una residente nello stabile, la colluttazione fra [OSCURATO:PERSONA] e brio all'esterno dell'edificio, poi continuata all'interno - avrebbe dovuto rilevarsi, secondo la difesa, che tale ampliamento del thema decidendum non era consentito, in quanto il condannato avrebbe dovuto avere la possibilità di conoscere con esattezza fin dal principio ogni accusa mossa a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di prove decisive con riferimento ai referti del [OSCURATO:PERSONA] relativi ad [OSCURATO:PERSONA], al verbale di accesso dei Vigili del Fuoco del 7 gennaio 2021 e ai verbali delle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa segnala che l'esame dei referti suddetti avrebbe consentito di accertare le ferite all'occhio e alla testa provocate ad [OSCURATO:PERSONA] da brio il 7 gennaio e avrebbe potuto far acquisire le necessarie informazioni sul fatto che nello stesso giorno i Vigili del Fuoco avevano individuato il luogo da cui usciva il fumo nella cantina oggetto di proprietà di Alicata. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Si fa carico al Tribunale, da parte della difesa, di non aver tenuto conto dello stato esecutivo aggiornato e delle plurime sentenze assolutorie pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: di , conseguenza, da un lato, mancavano acquisizioni probatorie dimostrative di reiterate violazioni delle prescrizioni ad opera del condannato e, dall'altro, non erano stati effettuati gli accertamenti che avrebbero condotto ad accertare che [OSCURATO:PERSONA] aveva subìto - non procurato - le lesioni personali ed era risultato persona offesa in altri episodi, quali il furto di biciclette trafugate dalla sua cantina e il danneggiamento della porta di ingresso della sua abitazione ascrivibile a brio, per errore nella querela indicato come [OSCURATO:PERSONA]. In tale situazione, osserva il ricorrente, la revoca della detenzione domiciliare è stata basata unicamente su un episodio di minaccia, non approfondito con un'adeguata indagine da parte del Tribunale di sorveglianza: carenza che si è trasfusa nella motivazione del provvedimento impugnato, la quale nulla ha chiarito in ordine alla causa e al tempo di inizio - se antecedente o successivo all'applicazione della misura alternativa - della condotta contestata, né ha effettuato la necessaria verifica di compatibilità del comportamento in esame con la prosecuzione della detenzione domiciliare rispetto alla complessiva risposta del condannato durante l'esecuzione della misura stessa. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto - a fronte di una motivazione precisa e dettagliata circa le ragioni della revoca del beneficio a cagione di comportamenti del condannato contrari alla legge e alle prescrizioni, risultati incompatibili con la prosecuzione della misura, comportamenti per la cui verifica non era necessario attendere la definizione del corrispondente procedimento penale - il ricorrente ha riproposto questioni relative alla valutazione delle prove, sollecitando un nuovo esame di merito, non consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia basata su doglianze in parte prive dei requisiti di ammissibilità e in parte infondate. 2. E' rilevante considerare, a integrazione degli elementi esposti in narrativa, che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto che la situazione accertata dovesse condurre a ratificare il provvedimento sospensivo del Magistrato di sorveglianza e revocare la misura alternativa concessa ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto gli elementi acclarati sulla scorta degli atti trasmessi dalla Questura di Terni in merito al richiamato episodio avevano fatto emergere con nettezza il grave comportamento del condannato: questi si era allontanato dal domicilio in orario non consentito e lo aveva fatto per reiterare condotte violente analoghe a quelle per le quali era stato condannato alla pena in esecuzione; tale condotta era risultata confermata anche dalla testimonianza di una persona residente nello stesso edificio che aveva assistito ai fatti; il comportamento analizzato, obiettivamente contrario alla legge e alle prescrizioni, è stato reputato totalmente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, posto che la situazione riconnessa alla sua attuazione era stata, all'evidenza, strumentalizzata da [OSCURATO:PERSONA] per cogliere una facile occasione allo scopo di dedicarsi alla commissione di ulteriori reati. 3. In ordine ai presupposti della revoca della detenzione domiciliare, disciplinata dall'art. 47 -ter, comma 6, Ord. pen., quanto al profilo della gravità del comportamento del detenuto domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura- della detenzione domiciliare, occorre considerare che, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione (Sez. 1, n. 41796 del 9/9/2021, Acri, Rv. 282153 - 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/5/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - 01; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469 - 01; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, dep. 1996, Verderale, Rv. 203654 - 01). Per il resto, la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter Ord. pen. - che, ai sensi del comma 6 cit., è suscettibile di revoca se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della misura - non va revocata, in modo automatico, in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma lo deve essere allorquando il comportamento del soggetto, a cagione delle rilevate violazioni, risulti effettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 41204 del 13/4/2018, Jovanovic, non mass.; Sez. 1, n. 13951 del 4/2/2015, Marotta, Rv. 263077 - 01). 4. Nel quadro dei principi rilevanti sinteticamente richiamato, il primo motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato nella parte in cui propone di annettere valenza determinante al parallelo istituito fra il provvedimento interinale del Magistrato di sorveglianza e quello di revoca del Tribunale di sorveglianza. Occorre, al riguardo, considerare che l'unico provvedimento direttamente investito dalla valutazione da farsi in questa sede è l'ordinanza di revoca della misura alternativa, che costituisce il terminale provvedimentale concretante il contrarius actus rispetto a quello di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare. Se questo è l'oggetto dell'impugnazione, si rivela evidentemente incongrua la tesi, posta a base della doglianza, di limitare il thema decidendum alle ragioni evidenziate dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento sospensivo, essenziale essendo che, nel contraddittorio, siano state rese note al detenuto le condotte che avevano innescato il procedimento finalizzato al ritiro della misura, di guisa che egli, rispetto al relativo ambito, ha potuto estrinsecare ogni possibile difesa. Pertanto, non merita considerazione la contestazione sollevata dalla difesa in ordine al rilievo annesso dal Tribunale al fatto di evasione, alle dichiarazioni confermative della condotta illecita e impropria del detenuto domiciliare fatte da una residente nello stabile e alla colluttazione avvenuta, sempre nella stessa vicenda del 2 marzo 2021 fra [OSCURATO:PERSONA] e brio all'esterno dell'edificio e poi continuata all'interno: pure questi elementi, tratti dai giudici di sorveglianza dalle comunicazioni ricevute dalla Polizia, all'evidenza introdotte nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale, hanno costituito patrimonio conoscitivo legittimamente acquisito e valutabile, anche con argomentazioni motivatamente autonome, ai fini della decisione sulla revoca della misura. 5. E' del pari privo di fondamento in modo manifesto il secondo motivo, inerente alla dedotta mancata acquisizione di elementi decisivi. Con tale doglianza, connotata peraltro da un non consentito contenuto di merito, il ricorrente intende valorizzare altre circostanze - in particolare, i referti del [OSCURATO:PERSONA] relativi ad [OSCURATO:PERSONA], il verbale di accesso dei Vigili del Fuoco nell'occasione antecedente (del 7 gennaio 2021) e i verbali delle dichiarazioni di alcuni informatori - comunque distinte dal comportamento complessivamente grave messo in essere dal detenuto domiciliare quando ha abbandonato il luogo di detenzione domestica e ha poi, armato di un giravite, ingaggiato un vero e proprio scontro con l'antagonista, non mancando di pronunciare minacce allarmanti. La valutazione argomentata di tali condotte è stata dal Tribunale di sorveglianza considerata come l'esito di una diatriba aggressiva, in ogni caso incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, quali che fossero le cause alla loro base, in quanto esse sono state ritenute dimostrative della riemersa pericolosità e della carenza totale e determinante di capacità di autocontrollo inerenti alla persona del condannato. 6. Infondato è, infine, il terzo motivo. È certamente vero, come si è dianzi ribadito, che non ogni comportamento deviante del detenuto domiciliare determina la revoca della misura alternativa, occorrendo invece che il comportamento del soggetto, a cagione delle rilevate violazioni, risulti effettivamente incompatibile con la prosecuzione di essa. E, però, il Tribunale, pur se con discorso giustificativo sintetico, ha valutato la, peraltro breve, esperienza di [OSCURATO:PERSONA] in detenzione domiciliare e, tenendo conto del contesto pregresso, determinatosi già dal gennaio 2021, pochissimo tempo dopo l'inizio di esecuzione della misura alternativa, ha spiegato le ragioni per le quali ha annesso incisivo e determinante rilievo alle diverse violazioni commesse dal detenuto domiciliare, sia pure nel medesimo contesto temporale sopra richiamato.Pertanto - anche ai fini della necessaria comparazione con il restante comportamento del detenuto domiciliare, restante comportamento in ordine al quale peraltro lo stesso ricorrente non risulta aver evidenziato elementi oggettivamente idonei a contrastare la gravità delle violazioni emerse, in sé contrastanti in modo frontale con la corretta e osservante esecuzione della detenzione domiciliare - la condotta considerata è stata incensurabilmente valutata come determinativa della grave compromissione del rapporto di fiducia verso il condannato e dimostrativa della sua completa inaffidabilità. Questo approdo costituisce una base adeguata della revoca della detenzione domiciliare generica, avente l'effetto di ripristinare la restrizione carceraria. Conclusivamente, il giudizio espresso dal Tribunale - essendo radicato in modo solido e coerente sull'estrinsecata valutazione della pericolosità sociale del condannato, che è riemersa a cagione della sua condotta deviante e ha dato fondato motivo alla revoca - non risulta destrutturato nemmeno dall'ultimo motivo di impugnazione. 7. Coerente sbocco di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, statuizione a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.