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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 02000/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. c(iR [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Avellino in data 13/07/2018, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: violazione di legge in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale.

Secondo motivo: violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi di ricorso: il primo perché si è proceduto con le forme della trattazione orale che impedisce il preventivo deposito delle conclusioni scritte delle parti; il secondo perché risulta dagli atti la ritualità della citazione in appello del [OSCURATO:PERSONA] (lo stesso risulta essere stato citato in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in questa sede, la difesa eccepiva l'intempestività della citazione per mancata osservanza del termine a comparire essendosi la notifica della citazione perfezionata nei suoi confronti n data 10/05/2022; l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva quindi differita al 12/01/2023, con rinnovazione della citazione dell'imputato; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presosi atto della ritualità della notifica, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Napoli, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. c(iR [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Avellino in data 13/07/2018, riduceva la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale. Secondo motivo: violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi di ricorso: il primo perché si è proceduto con le forme della trattazione orale che impedisce il preventivo deposito delle conclusioni scritte delle parti; il secondo perché risulta dagli atti la ritualità della citazione in appello del [OSCURATO:PERSONA] (lo stesso risulta essere stato citato in appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in questa sede, la difesa eccepiva l'intempestività della citazione per mancata osservanza del termine a comparire essendosi la notifica della citazione perfezionata nei suoi confronti n data 10/05/2022; l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva quindi differita al 12/01/2023, con rinnovazione della citazione dell'imputato; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presosi atto della ritualità della notifica, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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