CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 23037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cs) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. definito con sentenza di questa Corte, pronunciata in data 17/3/2026; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte di cassazione, Terza sezione penale, annullava con rinvio l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. Nel ruolo di udienza della camera di consiglio, per mero errore materiale, il dispositivo riportava tuttavia il rinvio al Tribunale di Bologna.4. Ritiene questo Collegio che tale errore, per la sua natura, sia emendabile per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nel senso che, ove è scritto sul ruolo "Tribunale di Bologna", si legga "Tribunale di Ferrara". P.Q.M. Disp P.Q.M23 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doitssa lisabetta to 2