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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29613/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I4-126-€64341-6i4e-Gh4€4e11d-o il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di Catania, con sentenza in data 24 luglio 2018, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo di imputazione E, aggravata dal finanziamento delle attività economiche con il profitto dei delitti commessi e dalla disponibilità di armi, condannandolo alla pena di anni tredici di reclusione e alle relative pene accessorie; assolveva il suddetto per non aver commesso il fatto dai reati di concorso in omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], sub A, di ricettazione, sub B, di detenzione e porto illegali dell'arma clandestina cal. 38 special adoperata per la commissione di detto omicidio, sub C e D. La Corte di assise di appello di Catania, in riforma della suddetta sentenza, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e dall'imputato, ha dichiarato quest'ultimo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi A, B e D, in quest'ultimo assorbito il reato sub C, nonché del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al capo E, esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., e, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A, B e D, ha rideterminato la pena complessiva in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei, condannando l'imputato, altresì, alle relative pene accessorie.

1.1. Il 24 novembre 2011, alle ore 20.45, nell'androne del palazzo di viale Moncada di Catania, gli operatori del servizio 118 erano intervenuti in soccorso di [OSCURATO:PERSONA], trovato riverso a terra poiché attinto ad organi vitali da sette colpi, dei dieci esplosi da media distanza, provenienti da due pistole, rispettivamente di cal. 38 e 357 Magnum, di cui l'ultimo (il colpo di grazia) alla testa.

In data 29 novembre 2011, in un garage di via Anselmi di Catania nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta una pistola cal. 38 special con matricola abrasa, che, esaminata dai carabinieri del RIS di Messina era risultata essere l'arma utilizzata per eseguire l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e poi manomessa.

La vittima apparteneva alla famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], intesa "i carcagnusi".

Le indagini consentivano di individuare tra i sospettati dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al fratello Alessio e al padre), in contrasto con [OSCURATO:PERSONA] per questioni familiari, in quanto la vittima sarebbe venuta a conoscenza della relazione dell'imputato con la figlia [OSCURATO:PERSONA], osteggiandola apertamente, e per questioni legate alla gestione di piazze di spaccio nel quartiere di Librino.

Le indagini subivano una svolta con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appartenenti ad associazioni mafiose nel cui ambito risultavano avere operato i soggetti coinvolti nella vicenda, e in particolare con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di assise di Ctania riteneva che le dichiarazióni dei collaboratori di giustizia, pur attendibili in via generale, difettassero tuttavia del requisito indispensabile dell'autonomia, avendo tutte come unica fonte [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni nei punti salienti del suo narrato, al pari di quelle di Seminara e Cristaudo, non risultavano riscontrate da quelle degli altri collaboranti, se non per il verosimile movente del delitto e per i contrasti tra le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e che tale convergenza sul movente non consentisse di poter pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ( e ai connessi delitti ).

La Corte di assise di appello di Catania, dopo avere provveduto a risentire, in ossequio al disposto di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., i principali collaboratori di giustizia escussi in primo grado, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avere, altresì, disposto l'audizione dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quali prove nuove, sopravvenute dopo la sentenza di primo grado, e avere effettuato, ai sensi dell'art. 211 cod. proc. pen., il confronto tra i dichiaranti Nizza e Cristaudo, ha ritenuto, diversamente dal Collegio di primo grado, di affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio ascrittogli.

Detta Corte ha, altresì, ritenuto detto omicidio aggravato dalla premeditazione.

Ha, inoltre, confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa.

Passando al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha, infine, rilevato che la pena temporanea complessiva di anni 18, mesi 6 di reclusione (di cui anni 15 di reclusione, così rideterminata la pena per il delitto associativo, ai quali sono stati aggiunti, considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di ricettazione dell'arma e anni 2 di reclusione per gli altri delitti), da cumulare con quella dell'ergastolo, deve essere sostituita, ai sensi dell'art. 72, comma 2, cod. pen., trattandosi di pena superiore a cinque anni, con l'isolamento diurno per mesi sei.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti atti, rispettivamente depositati il 28 luglio 2021 e il 3 agosto 2021.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione del primo atto di impugnazione vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod. pro. pen.

Rileva la difesa che essendo gli unici elementi di accusa rappresentati da chiamate in reità de relato la loro valutazione è per un verso vincolata al riscontro diretto ex art. 195 cod. proc. pen. e per l'altro al criterio di cui all'art. 192, comma 3, stesso codice, necessitando di riscontri esterni individualizzanti.

Osserva, quindi, che correttamente la sentenza di primo grado, ravvisata la circolarità della prova dichiarativa in quanto proveniente da un'unica fonte informativa quale [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA].

Rilevano i difensori che la situazione probatoria non muta alla luce delle dichiarazioni dei nuovi collaboratori escussi in appello, con fonti di conoscenza, seppure indirette, diverse da [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo osserva che: - le dichiarazioni di Messina non sono state riscontrate dalle fonti di riferimento e precisamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ascoltati in appello non hanno confermato di avere rivelato a Messina l'autore dell'omicidio; - Messina non è intrinsecamente attendibile in quanto riferisce di avere appreso la notizia dell'omicidio per cui si procede dalla televisione mentre era detenuto nel carcere di Bicocca e poi precisa che veniva scarcerato a settembre 2011 e quindi due mesi prima dell'omicidio; - Messina inoltre non è in grado di specificare la causa del dissidio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la fonte di [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni di Caruana non sono state riscontrate dai testi di riferimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - egualmente Spampinato e Tringale, quali testi di riferimento di D'Arrigo, non ne riscontrano le dichiarazioni, e comunque il primo riferisce della sussistenza di un motivo di rancore nei suoi confronti da parte di D'Arrigo, al quale mentre erano detenuti aveva fatto sapere che la moglie lo tradiva tanto che ne era sorta una lite in sala colloqui; - i tre testi indiretti introdotti in appello non hanno contribuito a superare il limite individuato dalla sentenza di primo grado, attesa l'assenza di riscontri diretti ex art. 195 cod. proc. pen.; - Nizza e Cristaudo entrano in contraddizione nel corso del confronto disposto dalla Corte territoriale e la sentenza impugnata incorre nel vizio motivazionale nel valutare le risultanze di detto confronto.

Quanto a quest'ultimo profilo osserva il difensore che la Corte territoriale tende a sminuire le discrasie rimaste all'esito di tale confronto tra le dichiarazioni di Nizza e Cristaudo, quanto a) all'assenso, se non mandato, di Nizza all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato dedotto da Cristaudo da un sorriso di Nizza, circostanza smentita da quest'ultimo che nega addirittura il fatto storico, b) alla partecipazione di Nizza, la sera prima dell'omicidio, al sopralluogo sul cavalcavia sito nei pressi dell'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], a riprova della conoscenza da parte del suddetto dell'intento omicidiario di [OSCURATO:PERSONA], negata da Nizza e 'riferita da Cristaudo, c) alla presenza di Cristaudo e Nizza dopo l'omicidio in un negozio di barbiere e all'acquisizione in quell'occasione da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, della conferma del fatto che ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato proprio il figlio Gaetano, su cui i due collaboratori non concordano pur affermando genericamente che [OSCURATO:PERSONA] era solito vantarsi delle azioni dei figli.

Rileva, quindi, il difensore che: - malgrado la Corte territoriale si sforzi di far emergere fonti informative diverse da Nizza, lo stesso è l'unica fonte informativa dei collaboratori, con le evidenti implicazioni sulla circolarità della prova dichiarativa, e promana dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], con le implicazioni in termini di confessione indiretta del medesimo; - il dato che all'indomani dell'omicidio Nizza si sia incontrato con Pirrello e Privitera e subito dopo con lo stesso imputato che, allorché i due sarebbero rimasti soli, gli avrebbe ammesso l'omicidio, viene sconfessato sia da Pirrello che da Privitera che non confermavano la circostanza; - il dato raccontato da Nizza relativo al prelievo di due pistole il giorno precedente all'omicidio ad opera di Pirrello unitamente all'imputato è invalidato dal dato documentale di cui a una sentenza passata in giudicato prodotta dalla difesa,del ritrovamento, pochissimo tempo dopo l'omicidio, dell'arma del delitto presso un terzo soggetto che la deteneva per conto di un clan avverso a quello di ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo motivo di detto atto di impugnazione vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) in punto di necessaria valutazione dei riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei testimoni imputati di reato connesso nonché con riferimento al comma 2 della citata norma in punto di gravità, precisione e concordanza indiziaria fra tutti gli elementi raccolti.

La difesa lamenta che la Corte territoriale non si è confrontata col dato, da essa documentato con la produzione della sentenza passata in giudicato del G.u.p. del Tribunale di Catania, del ritrovamento dell'arma del delitto, appena qualche giorno dopo il fatto di sangue, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal medesimo detenuta per conto di [OSCURATO:PERSONA], inserito nel clan degli "Stiddari" di Gela, a sua volta collegato al clan Cappello di Catania.

Dato di rilievo straordinario, secondo i difensori, essendo il clan in ultimo citato storicamente avverso al clan [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la vittima, come si dà atto nella stessa sentenza.

Si duole la difesa che la Corte territoriale con scarna motivazione ritiene non provati contrasti fra [OSCURATO:PERSONA] e gli "Stiddari" ovvero il clan Cappello, tralasciando che la prova è in re ipsa, già nell'appartenenza a gruppi storicamente avversi e nel fatto che Tudisco gestiva proprio una piazza di spaccio nello stesso quartiere di [OSCURATO:PERSONA] che si occupava altresì di spaccio nel medesimo quartiere e che per tale motivo aveva subito in passato attentati per mano del clan Cappello; e che, quindi, non abbia approfondito la tesi alternativa al costrutto accusatorio introdotta dal dato oggetto di sentenza definitiva relativo al ritrovamento dell'arma del delitto nelle mani di un clan avverso a quello di ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato, unitamente all'assenza di tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA], ricollegabili all'uso dell'arma, e alla carenza di indagini specifiche in capo a Musumarra, che evidenzino elementi di collegamento col [OSCURATO:PERSONA], rappresenta, secondo i difensori, un riscontro esterno alla tesi alternativa dagli stessi rappresentata e contrasta insanabilmente col racconto circolare offerto da Nizza circa il procacciamento dell'arma grazie alla collaborazione di Pirrello la sera antecedente l'omicidio, circostanza già smentita da Pirrello; nonché con la tesi secondo cui la prova che il movente dell'omicidio sia addebitabile ad una questione sentimentale e non ad un affare mafioso si ricaverebbe dal fatto che l'arma non apparteneva all'arsenale del gruppo Nizza, bensì venne procurata autonomamente dal killer.

Rilevano i difensori che l'unico elemento esterno valorizzato dalla Corte territoriale come riscontro al narrato dei collaboratori, quello relativo all'intercettazione tra tale Brischetto e Tringale, in cui i loquenti e in particolare Tringale farebbero riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] come "quelli del Sucaru", risulta smentito dal chiarimento offerto da Tringale che, sentito al riguardo, ha ribadito di aver fatto riferimento ad una notizia già divulgata dalla stampa; e comunque non è di pari forza rispetto alla riferibilità, accertata in maniera definitiva, dell'arma del delitto ad un soggetto non collegato in alcun modo a [OSCURATO:PERSONA].

Concludono i difensori col ritenere non superati dalla riapertura dell'istruttoria dibattimentale le dicotomie e comunque i limiti evidenziati dal primo Giudice.

Col terzo motivo del primo atto di impugnazione la difesa,, rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione.

I difensori censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene configurabile detta aggravante per il solo motivo che la sera prima dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe approvvigionato di due armi, secondo il racconto offerto da [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente tenere in considerazione le dichiarazioni di smentita di Pirrello e le risultanze obiettive emergenti dalla sentenza irrevocabile prodotta, relative alla riferibilità dell'arma, a breve distanza temporale dall'omicidio, ad un clan diverso da quello di riferimento di [OSCURATO:PERSONA].

I difensori concludono per l'annullamento dell'impugnata sentenza con tutte le statuizioni che seguono.

2.2. Col primo motivo del secondo atto di impugnazione i difensori deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio e/o assenza di motivazione circa l'attendibilità intrinseca dei collaboranti di giustizia.

Rilevano i difensori che nessuna delle chiamate in reità de relato che costituiscono il compendio probatorio è precisa, dettagliata e specifica in relazione a dettagli e particolari sull'omicidio, sui colpi esplosi e sull'organizzazione del delitto, nonché connotata dal requisito della reiterazione e costanza nel tempo (ad esempio [OSCURATO:PERSONA] rende tre versioni diverse sulle persone con cui interloquì dopo avere appreso dalla televisione della morte di [OSCURATO:PERSONA] e solo nel corso del dibattimento afferma di aver parlato dell'omicidio é della confessione fattagli da [OSCURATO:PERSONA] con Seminara e con altri, tra cui una persona all'epoca detenuta).

Osservano che molte sono le discrasie e divergenze emerse tra le dichiarazioni dei collaboratori: - tra quelle di Nizza e quelle di Seminara, riferendo quest'ultimo di avere saputo dal primo, che invece raccoglie la confessione del solo ricorrente, che a compiere l'omicidio furono i [OSCURATO:PERSONA], padre e figli; - tra quelle di Cristaudo e quelle di Nizza (già evidenziate nel primo motivo del primo atto di impugnazione) non risolte dal confronto disposto, in particolare circa il mandato e/o autorizzazione dell'omicidio che il primo asserisce essere riconducibile a Nizza, circostanza negata dallo stesso; - tra quelle di Messina (de relato da [OSCURATO:PERSONA]) e quelle degli altri collaboratori anche sul movente dell'omicidio; - tra quelle di Cristaudo, che riferisce anche di tale Celentano tra gli esecutori materiali dell'omicidio, e quelle di Caruana, che, pur riferendo di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA], non fa questo nome.

Evidenziano i difensori che i collaboranti escussi nel giudizio di appello rendono dichiarazioni che, pur promanando da altre fonti non appaiono né precise né dettagliate né specifiche e in alcuni casi sono contraddette da elementi di carattere oggettivo come quelle di D'Arrigo laddove riferisce di avere appreso da Spampinato che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano commesso anche l'omicidio del papà di un ragazzino che aveva litigato col più piccolo e ciò il 31.3.2015 quando invece Gaetano risultava detenuto.

La difesa sottolinea che la causale dell'omicidio non è necessariamente riconducibile al dissenso manifestato dalla vittima in ordine alla relazione della figlia con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto oltre alla causale alternativa dell'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] per mano di clan avverso (come da ritrovamento di arma di cui si è detto) o di frangia del medesimo clan, il fatto potrebbe essere ricondotto alla causale del legame di quest'ultimo, inviso a molti sia all'interno che all'esterno del clan, con la nuora con cui aveva avuto anche un figlio.

Su tali causali alternative la Corte non ha motivato, trascurando, altresì, alcune intercettazioni da cui emergeva che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] la figlia era legata sentimentalmente a tale [OSCURATO:PERSONA].

Col secondo motivo del secondo atto di impugnazione si denuncia assenza di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità sul reato associativo.

Rilevano i difensori, a fronte della motivazione della Corte territoriale, conforme a quella del primo Giudice, sulla possibilità di un concorso tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 legge stupefacenti, tutelando le fattispecie normative beni giuridici in parte differenti, che nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere posto in essere reati-fine ulteriori rispetto allo spaccio di stupefacenti, connotati dal metodo mafioso e dalle situazioni di assoggettamento ed omertà derivanti dalla forza di intimidazione che promana dalla organizzazione criminale mafiosa.

Osservano di avere prodotto con i motivi di appello la sentenza emessa nel procedimento Carthago, ove imputati erano appartenenti al clan Santapaola, ritenuti vicini, al pari del ricorrente, al gruppo Nizza, in cui era escluso il concorso tra le due fattispecie associative in assenza di un ruolo dinamico e funzionale nell'associazione mafiosa e in presenza del solo contributo al perseguimento dei fini dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309, con conseguente assoluzione dal reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non motiva sul punto né sulla quantificazione della pena irrogata.

I difensori insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Infondati sono i primi motivi di entrambi gli atti di impugnazione.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (che muove dall'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, circa la necessaria autonomia e indipendenza delle chiamate in reità e/o in correità), la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 e in senso conforme Sez. 6, n. 408999 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 02).

La Corte di assise di appello ha fatto buon governo di detti principi.

Risulta avere, invero, approfondito: a) la credibilità soggettiva dei collaboratori che hanno reso. dichiarazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sottolineando, altresì, che trattasi di propalanti ai quali è stata riconosciuta la speciale attenuante di cui all'art. 8 d.

I. 13 maggio 1991, n. 152), l'attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni e l'insussistenza tra le stesse di divergenze insanabili o suscettibili di spiegazioni alternative (espressive piuttosto di un diverso livello di conoscenza dei fatti da parte dei collaboratori anche in relazione alla diversa posizione nella scala gerarchica del clan), anzi la convergenza con riferimento all'autore dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA], individuato in [OSCURATO:PERSONA], all'inserimento organico di quest'ultimo all'epoca dei fatti nel gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan Santapaola-Ercolano, nonché al movente del delitto, b) la natura in parte diretta della conoscenza di talune circostanze di rilevante valenza probatoria in 'ordine all'accertamento dei fatti di causa (essendo i collaboratori militanti all'interno dello stesso clan mafioso e avendo, quindi, attinto dal patrimonio conoscitivo comune del clan), c) la sussistenza di fonti di conoscenza dei collaboratori inordine alla responsabilità dell'imputato per l'omicidiodiverse e autonome rispetto a [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo evidenzia che quest'ultimo è la fonte principale di conoscenza degli altri dichiaranti, peraltro de relato dallo stesso imputato con impossibilità di acquisire la conferma dalla fonte diretta, ma non l'unica (anche se qualificata in ragione del suo ruolo di comando del gruppo mafioso di Librino e del fatto di avere assistito in modo diretto alla maggior parte degli eventi narrati), confrontandosi, quanto a detto profilo, con la sentenza di primo grado e con la circolarità della prova da essa ritenuta (si veda da p. 109 in poi).

Rileva che nessuno dei propalanti è stato partecipe del fatto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA].

E che ciò,se vale ad escludere che dette dichiarazioni abbiano valenza di chiamata in correità, non significa che le medesime abbiano tutte natura de relato, essendo talune circostanze riferite per conoscenza diretta.Tra esse assume rilievo, in primo luogo, l'episodio raccontato da [OSCURATO:PERSONA], concernente la discussione con Raffaele e.[OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel pomeriggio dell'omicidio nel viale dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui Raffaele si era lamentato che il figlio Gaetano aveva portato a Librino due pistole a tamburo calibro 38 ed aveva, da persona sposata, una relazione con la figlia di [OSCURATO:PERSONA], invitando il collaboratore ad attivarsi per fargli interrompere detta relazione.

Con riferimento a tali pistole Nizza ha dichiarato di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo aveva accompagnato il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] a prendere le pistole e che per tale ragione aveva immaginato che ad uccidere lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato proprio [OSCURATO:PERSONA].

Rileva, inoltre, l'ulteriore fatto, sempre di conoscenza diretta, relativo all'ascolto della conversazione intercorsa, successivamente alla commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un negozio di barbiere in viale Moncada, in ordine alle modalità esecutive del delitto in danno di [OSCURATO:PERSONA] (davanti a lui [OSCURATO:PERSONA] si vantava di avere eseguito l'omicidio da professionista, mentre Pirrello gli ribatteva che se fosse stato un professionista avrebbe esploso solo dei colpi alla testa).

Osserva la Corte territoriale che tali fatti ricadenti sotto la diretta percezione del dichiarante risultano corroborare in termini di maggiore attendibilità le dichiarazioni accusatorie di Nizza nei confronti dell'imputato sulla scorta delle notizie confessorie apprese da quest'ultimo.

Evidenzia, inoltre, detta Corte che l'indagine balistica effettuata dal RIS di Messina ha consentito di accertare che l'arma sequestrata il 29 novembre 2011 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], una pistola cal. 38 special con matricola abrasa, era stata impiegata per commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e che la circostanza della necessità e quindi dell'utilizzo di due armi cal. 38/357 trova riscontro negli accertamenti effettuati dai carabinieri e dal medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rileva che i particolari relativi al numero di colpi, al tipo di arma e alle caratteristiche dei proiettili rinvenuti, sono stati resi noti solo successivamente all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio, ossia diversi mesi dopo le dichiarazioni di Nizza, che non può che averli appresi solo da chi ebbe a commettere l'omicidio.

Osserva, inoltre, la Corte che anche Cristaudo ha appreso direttamente e non de relato sia il chiaro intento omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che il movente che ha determinato l'imputato a commettere l'omicidio in esame, avendo personalmente assistito a discussioni durante le quali [OSCURATO:PERSONA] esternava le sue intenzioni di uccidere [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi che quest'ultimo non vedeva di buon occhio la sua relazione con la di lui figlia Clarissa.

La Corte territoriale motiva, altresì, sul fatto che non sono emerse situazioni di condizionamento reciproco, anche se i collaboratori D'Arrigo, Messina e Caruana risultano sentiti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ed il clamore che ne era derivato, avendo ciascuno di loro riferito fatti diversamente circostanziati e dovendosi pertanto escludere un allineamento di tali dichiarazioni con quelle rese dai collaboratori nel giudizio di primo grado.

Passando, quindi, alla sintesi di quanto dichiarato dai propalanti (si veda p. 112 della sentenza in esame), dopo avere ripercorso analiticamente in premessa le dichiarazioni rese da ognuno, la Corte territoriale giunge alla conclusione secondo cui la chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] operata da [OSCURATO:PERSONA], avente natura essenzialmente de relato (da [OSCURATO:PERSONA], che, mandato a chiamare da Nizza ebbe ad ammettergli le sue responsabilità per l'omicidio, e da [OSCURATO:PERSONA]) ma asseverata da specifici episodi ricadenti nella sfera di conoscenza diretta del collaboratore, ha trovato preciso riscontro individualizzante nelle convergenti dichiarazioni accusatorie de relato rese da [OSCURATO:PERSONA] (aventi come riferimento la confessione di [OSCURATO:PERSONA] e le notizie apprese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da [OSCURATO:PERSONA] (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni relative ad episodi rientranti nella diretta conoscenza del collaboratore), da [OSCURATO:PERSONA] (basate su confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ossia in quelle ulteriori dichiarazioni di collaboratori le cui notizie riferite sulla responsabilità dell'odierno imputato per l'omicidio promanano da fonti di conoscenza diverse da [OSCURATO:PERSONA].

Ha, infine, ritenuto detto quadro probatorio corroborato dal contenuto dell'intercettazione ambientale a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 aprile 2014, nel corso della quale lo stesso, condannato quale partecipe al clan Santapaola, commentava con [OSCURATO:PERSONA] il passaggio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo di Librino a quello di Picanello, diretto da [OSCURATO:PERSONA], e il secondo faceva esplicito riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] come "quelli del sucaru" ossia come coloro che avevano ucciso [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte è evidente che i rilievi difensivi che insistono sulla circolarità della prova, sulla necessità di conferme dalle fonti di riferimento e quindi di riscontri "diretti" (trascurando che il riscontro è reciproco e che non sussiste alcun obbligo da parte del giudice del dibattimento di procedere all'escussione della fonte primaria allorché questa sia rappresentata dall'imputato, trattandosi di soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione: si veda per tutte Sez. 5, n. 21562 del 3 febbraio 2015, Fiorisi ed altri, Rv. 263705), sulla non attendibilità sia intrinseca che estrinseca dei collaboratori, sulla sussistenza di discrasie tra i propalati e in particolare tra quelli di Nizza e Cristaudo (a fronte di una motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, da p. 94 in poi, in cui, anche attraverso il confronto con le dichiarazioni degli altri collaboratori, si evidenzia la natura più apparente che sostanziale del contrasto, basato, altresì, su mere deduzioni di Cristaudo circa il mandato omicidiario da parte di Nizza dall'atteggiamento di quest'ultimo in un colloquio con lui avuto dopo l'omicidio), tra le dichiarazioni del primo e quelle di Pirrello e Privitera, manifestano la loro infondatezza, oltre a non confrontarsi adeguatamente con dette argomentazioni e incorrere nella violazione del principio di autosufficienza, laddove deducono circostanze di segno contrario alle argomentazioni della sentenza impugnata senza documentarle (soprattutto nel primo motivo del secondo atto).

1.2. Infondato è anche il secondo motivo del primo atto di impugnazione.

Ci si duole, in primo luogo, che la Corte territoriale non si sia confrontata con il dato documentale, prodotto dalla difesa, della sentenza passata in giudicato relativa al ritrovamento subito dopo il fatto di sangue della pistola, utilizzata senza dubbio - in considerazione di un accertamento del RIS - nell'omicidio in esame, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] inserito in clan diverso da quello di appartenenza dell'imputato (Stiddari di Gela collegato al clan Cappello, avverso al clan [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la vittima).

Tale dato costituirebbe, secondo la difesa, un riscontro esterno ad una ricostruzione alternativa della vicenda (contrasto tra clan [OSCURATO:PERSONA] e clan Cappello).

La Corte di assise di appello al riguardo rileva che «come accertato dal RIS di Messina, l'arma in questione è stata manomessa ed alterata dopo l'omicidio per evitarne l'identificazione, sicché appare plausibile ritenere che la medesima, come frequentemente accade nel mondo della criminalità organizzata e non, sia stata ceduta, e, quindi, affidata al Musumarra perché la custodisse insieme ad altro munizionamento ed allo stupefacente»; e che «non risulta, difatti, alcun elemento in ordine ad eventuali rapporti del Musumarra con la vittima, né parimenti risultano contrasti di qualsivoglia genere tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] o, comunque e più in generale, della vittima con esponenti del clan degli "Stiddari" di Gela o del clan Cappello di Catania, tali da giustificarne l'uccisione da parte di costoro, di talché la pista alternativa suggerita dalla difesa appare frutto di una ipotesi meramente congetturale smentita dai dati istruttori».

Con tali argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti con le risultanze investigative, la doglianza non si confronta, mentre al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, sono allegati solo stralci della sentenza richiamata.

Rivalutativo e generico, in violazione del principio di autosufficienza, quindi inammissibile, è l'ulteriore rilievo difensivo di cui al medesimo motivo sull'intercettazione della conversazione tra Brischetto e Tringale.

1.3. Inammissibile è il terzo motivo del primo atto di impugnazione.

La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico e corretto giuridicamente sulla aggravante della premeditazione, ritenendola configurabile sulla base non solo delle dichiarazioni dei collaboratori, che hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato da tempo il proposito criminoso, aveva un movente per eliminare [OSCURATO:PERSONA] ed aveva preparato le armi già dal giorno prima, ma anche della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, che si era concretizzato, per il numero delle persone coinvolte (due) e dei colpi inferti e la direzione degli stessi, in un agguato.

Ha, quindi, fatto buon governo dei principi consolidati affermati da questa Corte - si veda per tutte Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 - circa il riconoscimento di tale aggravante sulla base di fattori intrinseci ed estrinseci che consentano di riconoscerne gli elementi costitutivi costituiti da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).

Di contro la difesa si limita ad opporre la smentita di Pirrello, senza documentarla, e la sentenza esecutiva summenzionata, che però concerne il post factum e non rileva ai fini della premeditazione e di cui allega meri stralci.

1.4. Inammissibile è, infine, il secondo motivo del secondo atto di impugnazione.

Invero, a fronte del rilievo difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA], inserito in un determinato contesto criminale associativo ma dedito esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti, avrebbe dovuto rispondere solo dell'illecito associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il suddetto è imputato in altro procedimento penale (cd.

Carthago), e non anche del reato di associazione di stampo mafioso, come, invece, ritenuto dal Collegio di primo grado, la Corte territoriale ha escluso il dedotto vizio di bis in idem.

Ha, invero, considerato comprovata, sulla base sia delle dichiarazioni dei collaboratori sopra citati sia dell'intercettazione ambientale effettuata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia di una serie di altre intercettazioni sia di vari controlli di polizia giudiziaria documentanti la frequentazione da parte del suddetto di affiliati, la partecipazione dell'imputato al clan Santapaola (e precisamente prima al gruppo dei Nizza e poi a quello di Picanello) per conto del quale non solo gestiva lo spaccio di cocaina, ma partecipava anche (in particolare nel gruppo dei Nizza) a spedizioni punitive a tutela del territorio sul quale operava l'associazione, assicurandone la supremazia sui rivali (gruppo Saitta-Mirabile), e al prelievo e al trasporto di un grosso quantitativo di droga (100 kg. di marijuana) destinato al sodalizio.

A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte (al riguardo si veda Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469, secondo cui l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali: in motivazione, la Corte ha precisato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico), il ricorso oppone genericamente il perseguimento nel caso in esame dei meri fini di un'associazione dedita al narcotraffico, senza confrontarsi con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo I4-126-€64341-6i4e-Gh4€4e11d-o il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA e [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di Catania, con sentenza in data 24 luglio 2018, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo di imputazione E, aggravata dal finanziamento delle attività economiche con il profitto dei delitti commessi e dalla disponibilità di armi, condannandolo alla pena di anni tredici di reclusione e alle relative pene accessorie; assolveva il suddetto per non aver commesso il fatto dai reati di concorso in omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], sub A, di ricettazione, sub B, di detenzione e porto illegali dell'arma clandestina cal. 38 special adoperata per la commissione di detto omicidio, sub C e D. La Corte di assise di appello di Catania, in riforma della suddetta sentenza, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e dall'imputato, ha dichiarato quest'ultimo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi A, B e D, in quest'ultimo assorbito il reato sub C, nonché del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al capo E, esclusa l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., e, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A, B e D, ha rideterminato la pena complessiva in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei, condannando l'imputato, altresì, alle relative pene accessorie. 1.1. Il 24 novembre 2011, alle ore 20.45, nell'androne del palazzo di viale Moncada di Catania, gli operatori del servizio 118 erano intervenuti in soccorso di [OSCURATO:PERSONA], trovato riverso a terra poiché attinto ad organi vitali da sette colpi, dei dieci esplosi da media distanza, provenienti da due pistole, rispettivamente di cal. 38 e 357 Magnum, di cui l'ultimo (il colpo di grazia) alla testa. In data 29 novembre 2011, in un garage di via Anselmi di Catania nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta una pistola cal. 38 special con matricola abrasa, che, esaminata dai carabinieri del RIS di Messina era risultata essere l'arma utilizzata per eseguire l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e poi manomessa. La vittima apparteneva alla famiglia mafiosa [OSCURATO:PERSONA], intesa "i carcagnusi". Le indagini consentivano di individuare tra i sospettati dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al fratello Alessio e al padre), in contrasto con [OSCURATO:PERSONA] per questioni familiari, in quanto la vittima sarebbe venuta a conoscenza della relazione dell'imputato con la figlia [OSCURATO:PERSONA], osteggiandola apertamente, e per questioni legate alla gestione di piazze di spaccio nel quartiere di Librino. Le indagini subivano una svolta con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia appartenenti ad associazioni mafiose nel cui ambito risultavano avere operato i soggetti coinvolti nella vicenda, e in particolare con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di Ctania riteneva che le dichiarazióni dei collaboratori di giustizia, pur attendibili in via generale, difettassero tuttavia del requisito indispensabile dell'autonomia, avendo tutte come unica fonte [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni nei punti salienti del suo narrato, al pari di quelle di Seminara e Cristaudo, non risultavano riscontrate da quelle degli altri collaboranti, se non per il verosimile movente del delitto e per i contrasti tra le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e che tale convergenza sul movente non consentisse di poter pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ( e ai connessi delitti ). La Corte di assise di appello di Catania, dopo avere provveduto a risentire, in ossequio al disposto di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., i principali collaboratori di giustizia escussi in primo grado, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avere, altresì, disposto l'audizione dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quali prove nuove, sopravvenute dopo la sentenza di primo grado, e avere effettuato, ai sensi dell'art. 211 cod. proc. pen., il confronto tra i dichiaranti Nizza e Cristaudo, ha ritenuto, diversamente dal Collegio di primo grado, di affermare la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio ascrittogli. Detta Corte ha, altresì, ritenuto detto omicidio aggravato dalla premeditazione. Ha, inoltre, confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa. Passando al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha, infine, rilevato che la pena temporanea complessiva di anni 18, mesi 6 di reclusione (di cui anni 15 di reclusione, così rideterminata la pena per il delitto associativo, ai quali sono stati aggiunti, considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di ricettazione dell'arma e anni 2 di reclusione per gli altri delitti), da cumulare con quella dell'ergastolo, deve essere sostituita, ai sensi dell'art. 72, comma 2, cod. pen., trattandosi di pena superiore a cinque anni, con l'isolamento diurno per mesi sei. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti atti, rispettivamente depositati il 28 luglio 2021 e il 3 agosto 2021. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione del primo atto di impugnazione vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod. pro. pen. Rileva la difesa che essendo gli unici elementi di accusa rappresentati da chiamate in reità de relato la loro valutazione è per un verso vincolata al riscontro diretto ex art. 195 cod. proc. pen. e per l'altro al criterio di cui all'art. 192, comma 3, stesso codice, necessitando di riscontri esterni individualizzanti. Osserva, quindi, che correttamente la sentenza di primo grado, ravvisata la circolarità della prova dichiarativa in quanto proveniente da un'unica fonte informativa quale [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA]. Rilevano i difensori che la situazione probatoria non muta alla luce delle dichiarazioni dei nuovi collaboratori escussi in appello, con fonti di conoscenza, seppure indirette, diverse da [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo osserva che: - le dichiarazioni di Messina non sono state riscontrate dalle fonti di riferimento e precisamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ascoltati in appello non hanno confermato di avere rivelato a Messina l'autore dell'omicidio; - Messina non è intrinsecamente attendibile in quanto riferisce di avere appreso la notizia dell'omicidio per cui si procede dalla televisione mentre era detenuto nel carcere di Bicocca e poi precisa che veniva scarcerato a settembre 2011 e quindi due mesi prima dell'omicidio; - Messina inoltre non è in grado di specificare la causa del dissidio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la fonte di [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni di Caruana non sono state riscontrate dai testi di riferimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - egualmente Spampinato e Tringale, quali testi di riferimento di D'Arrigo, non ne riscontrano le dichiarazioni, e comunque il primo riferisce della sussistenza di un motivo di rancore nei suoi confronti da parte di D'Arrigo, al quale mentre erano detenuti aveva fatto sapere che la moglie lo tradiva tanto che ne era sorta una lite in sala colloqui; - i tre testi indiretti introdotti in appello non hanno contribuito a superare il limite individuato dalla sentenza di primo grado, attesa l'assenza di riscontri diretti ex art. 195 cod. proc. pen.; - Nizza e Cristaudo entrano in contraddizione nel corso del confronto disposto dalla Corte territoriale e la sentenza impugnata incorre nel vizio motivazionale nel valutare le risultanze di detto confronto. Quanto a quest'ultimo profilo osserva il difensore che la Corte territoriale tende a sminuire le discrasie rimaste all'esito di tale confronto tra le dichiarazioni di Nizza e Cristaudo, quanto a) all'assenso, se non mandato, di Nizza all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato dedotto da Cristaudo da un sorriso di Nizza, circostanza smentita da quest'ultimo che nega addirittura il fatto storico, b) alla partecipazione di Nizza, la sera prima dell'omicidio, al sopralluogo sul cavalcavia sito nei pressi dell'attività commerciale di [OSCURATO:PERSONA], a riprova della conoscenza da parte del suddetto dell'intento omicidiario di [OSCURATO:PERSONA], negata da Nizza e 'riferita da Cristaudo, c) alla presenza di Cristaudo e Nizza dopo l'omicidio in un negozio di barbiere e all'acquisizione in quell'occasione da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, della conferma del fatto che ad uccidere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato proprio il figlio Gaetano, su cui i due collaboratori non concordano pur affermando genericamente che [OSCURATO:PERSONA] era solito vantarsi delle azioni dei figli. Rileva, quindi, il difensore che: - malgrado la Corte territoriale si sforzi di far emergere fonti informative diverse da Nizza, lo stesso è l'unica fonte informativa dei collaboratori, con le evidenti implicazioni sulla circolarità della prova dichiarativa, e promana dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], con le implicazioni in termini di confessione indiretta del medesimo; - il dato che all'indomani dell'omicidio Nizza si sia incontrato con Pirrello e Privitera e subito dopo con lo stesso imputato che, allorché i due sarebbero rimasti soli, gli avrebbe ammesso l'omicidio, viene sconfessato sia da Pirrello che da Privitera che non confermavano la circostanza; - il dato raccontato da Nizza relativo al prelievo di due pistole il giorno precedente all'omicidio ad opera di Pirrello unitamente all'imputato è invalidato dal dato documentale di cui a una sentenza passata in giudicato prodotta dalla difesa,del ritrovamento, pochissimo tempo dopo l'omicidio, dell'arma del delitto presso un terzo soggetto che la deteneva per conto di un clan avverso a quello di ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo di detto atto di impugnazione vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) in punto di necessaria valutazione dei riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei testimoni imputati di reato connesso nonché con riferimento al comma 2 della citata norma in punto di gravità, precisione e concordanza indiziaria fra tutti gli elementi raccolti. La difesa lamenta che la Corte territoriale non si è confrontata col dato, da essa documentato con la produzione della sentenza passata in giudicato del G.u.p. del Tribunale di Catania, del ritrovamento dell'arma del delitto, appena qualche giorno dopo il fatto di sangue, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal medesimo detenuta per conto di [OSCURATO:PERSONA], inserito nel clan degli "Stiddari" di Gela, a sua volta collegato al clan Cappello di Catania. Dato di rilievo straordinario, secondo i difensori, essendo il clan in ultimo citato storicamente avverso al clan [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la vittima, come si dà atto nella stessa sentenza. Si duole la difesa che la Corte territoriale con scarna motivazione ritiene non provati contrasti fra [OSCURATO:PERSONA] e gli "Stiddari" ovvero il clan Cappello, tralasciando che la prova è in re ipsa, già nell'appartenenza a gruppi storicamente avversi e nel fatto che Tudisco gestiva proprio una piazza di spaccio nello stesso quartiere di [OSCURATO:PERSONA] che si occupava altresì di spaccio nel medesimo quartiere e che per tale motivo aveva subito in passato attentati per mano del clan Cappello; e che, quindi, non abbia approfondito la tesi alternativa al costrutto accusatorio introdotta dal dato oggetto di sentenza definitiva relativo al ritrovamento dell'arma del delitto nelle mani di un clan avverso a quello di ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato, unitamente all'assenza di tracce biologiche di [OSCURATO:PERSONA], ricollegabili all'uso dell'arma, e alla carenza di indagini specifiche in capo a Musumarra, che evidenzino elementi di collegamento col [OSCURATO:PERSONA], rappresenta, secondo i difensori, un riscontro esterno alla tesi alternativa dagli stessi rappresentata e contrasta insanabilmente col racconto circolare offerto da Nizza circa il procacciamento dell'arma grazie alla collaborazione di Pirrello la sera antecedente l'omicidio, circostanza già smentita da Pirrello; nonché con la tesi secondo cui la prova che il movente dell'omicidio sia addebitabile ad una questione sentimentale e non ad un affare mafioso si ricaverebbe dal fatto che l'arma non apparteneva all'arsenale del gruppo Nizza, bensì venne procurata autonomamente dal killer. Rilevano i difensori che l'unico elemento esterno valorizzato dalla Corte territoriale come riscontro al narrato dei collaboratori, quello relativo all'intercettazione tra tale Brischetto e Tringale, in cui i loquenti e in particolare Tringale farebbero riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] come "quelli del Sucaru", risulta smentito dal chiarimento offerto da Tringale che, sentito al riguardo, ha ribadito di aver fatto riferimento ad una notizia già divulgata dalla stampa; e comunque non è di pari forza rispetto alla riferibilità, accertata in maniera definitiva, dell'arma del delitto ad un soggetto non collegato in alcun modo a [OSCURATO:PERSONA]. Concludono i difensori col ritenere non superati dalla riapertura dell'istruttoria dibattimentale le dicotomie e comunque i limiti evidenziati dal primo Giudice. Col terzo motivo del primo atto di impugnazione la difesa,, rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione. I difensori censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene configurabile detta aggravante per il solo motivo che la sera prima dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe approvvigionato di due armi, secondo il racconto offerto da [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente tenere in considerazione le dichiarazioni di smentita di Pirrello e le risultanze obiettive emergenti dalla sentenza irrevocabile prodotta, relative alla riferibilità dell'arma, a breve distanza temporale dall'omicidio, ad un clan diverso da quello di riferimento di [OSCURATO:PERSONA]. I difensori concludono per l'annullamento dell'impugnata sentenza con tutte le statuizioni che seguono. 2.2. Col primo motivo del secondo atto di impugnazione i difensori deducono violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio e/o assenza di motivazione circa l'attendibilità intrinseca dei collaboranti di giustizia. Rilevano i difensori che nessuna delle chiamate in reità de relato che costituiscono il compendio probatorio è precisa, dettagliata e specifica in relazione a dettagli e particolari sull'omicidio, sui colpi esplosi e sull'organizzazione del delitto, nonché connotata dal requisito della reiterazione e costanza nel tempo (ad esempio [OSCURATO:PERSONA] rende tre versioni diverse sulle persone con cui interloquì dopo avere appreso dalla televisione della morte di [OSCURATO:PERSONA] e solo nel corso del dibattimento afferma di aver parlato dell'omicidio é della confessione fattagli da [OSCURATO:PERSONA] con Seminara e con altri, tra cui una persona all'epoca detenuta). Osservano che molte sono le discrasie e divergenze emerse tra le dichiarazioni dei collaboratori: - tra quelle di Nizza e quelle di Seminara, riferendo quest'ultimo di avere saputo dal primo, che invece raccoglie la confessione del solo ricorrente, che a compiere l'omicidio furono i [OSCURATO:PERSONA], padre e figli; - tra quelle di Cristaudo e quelle di Nizza (già evidenziate nel primo motivo del primo atto di impugnazione) non risolte dal confronto disposto, in particolare circa il mandato e/o autorizzazione dell'omicidio che il primo asserisce essere riconducibile a Nizza, circostanza negata dallo stesso; - tra quelle di Messina (de relato da [OSCURATO:PERSONA]) e quelle degli altri collaboratori anche sul movente dell'omicidio; - tra quelle di Cristaudo, che riferisce anche di tale Celentano tra gli esecutori materiali dell'omicidio, e quelle di Caruana, che, pur riferendo di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA], non fa questo nome. Evidenziano i difensori che i collaboranti escussi nel giudizio di appello rendono dichiarazioni che, pur promanando da altre fonti non appaiono né precise né dettagliate né specifiche e in alcuni casi sono contraddette da elementi di carattere oggettivo come quelle di D'Arrigo laddove riferisce di avere appreso da Spampinato che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano commesso anche l'omicidio del papà di un ragazzino che aveva litigato col più piccolo e ciò il 31.3.2015 quando invece Gaetano risultava detenuto. La difesa sottolinea che la causale dell'omicidio non è necessariamente riconducibile al dissenso manifestato dalla vittima in ordine alla relazione della figlia con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto oltre alla causale alternativa dell'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] per mano di clan avverso (come da ritrovamento di arma di cui si è detto) o di frangia del medesimo clan, il fatto potrebbe essere ricondotto alla causale del legame di quest'ultimo, inviso a molti sia all'interno che all'esterno del clan, con la nuora con cui aveva avuto anche un figlio. Su tali causali alternative la Corte non ha motivato, trascurando, altresì, alcune intercettazioni da cui emergeva che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] la figlia era legata sentimentalmente a tale [OSCURATO:PERSONA]. Col secondo motivo del secondo atto di impugnazione si denuncia assenza di motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità sul reato associativo. Rilevano i difensori, a fronte della motivazione della Corte territoriale, conforme a quella del primo Giudice, sulla possibilità di un concorso tra i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 legge stupefacenti, tutelando le fattispecie normative beni giuridici in parte differenti, che nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere posto in essere reati-fine ulteriori rispetto allo spaccio di stupefacenti, connotati dal metodo mafioso e dalle situazioni di assoggettamento ed omertà derivanti dalla forza di intimidazione che promana dalla organizzazione criminale mafiosa. Osservano di avere prodotto con i motivi di appello la sentenza emessa nel procedimento Carthago, ove imputati erano appartenenti al clan Santapaola, ritenuti vicini, al pari del ricorrente, al gruppo Nizza, in cui era escluso il concorso tra le due fattispecie associative in assenza di un ruolo dinamico e funzionale nell'associazione mafiosa e in presenza del solo contributo al perseguimento dei fini dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309, con conseguente assoluzione dal reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata non motiva sul punto né sulla quantificazione della pena irrogata. I difensori insistono per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondati sono i primi motivi di entrambi gli atti di impugnazione. Secondo il costante orientamento di questa Corte (che muove dall'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, circa la necessaria autonomia e indipendenza delle chiamate in reità e/o in correità), la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 e in senso conforme Sez. 6, n. 408999 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 02). La Corte di assise di appello ha fatto buon governo di detti principi. Risulta avere, invero, approfondito: a) la credibilità soggettiva dei collaboratori che hanno reso. dichiarazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sottolineando, altresì, che trattasi di propalanti ai quali è stata riconosciuta la speciale attenuante di cui all'art. 8 d. I. 13 maggio 1991, n. 152), l'attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni e l'insussistenza tra le stesse di divergenze insanabili o suscettibili di spiegazioni alternative (espressive piuttosto di un diverso livello di conoscenza dei fatti da parte dei collaboratori anche in relazione alla diversa posizione nella scala gerarchica del clan), anzi la convergenza con riferimento all'autore dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA], individuato in [OSCURATO:PERSONA], all'inserimento organico di quest'ultimo all'epoca dei fatti nel gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan Santapaola-Ercolano, nonché al movente del delitto, b) la natura in parte diretta della conoscenza di talune circostanze di rilevante valenza probatoria in 'ordine all'accertamento dei fatti di causa (essendo i collaboratori militanti all'interno dello stesso clan mafioso e avendo, quindi, attinto dal patrimonio conoscitivo comune del clan), c) la sussistenza di fonti di conoscenza dei collaboratori inordine alla responsabilità dell'imputato per l'omicidiodiverse e autonome rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo evidenzia che quest'ultimo è la fonte principale di conoscenza degli altri dichiaranti, peraltro de relato dallo stesso imputato con impossibilità di acquisire la conferma dalla fonte diretta, ma non l'unica (anche se qualificata in ragione del suo ruolo di comando del gruppo mafioso di Librino e del fatto di avere assistito in modo diretto alla maggior parte degli eventi narrati), confrontandosi, quanto a detto profilo, con la sentenza di primo grado e con la circolarità della prova da essa ritenuta (si veda da p. 109 in poi). Rileva che nessuno dei propalanti è stato partecipe del fatto omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA]. E che ciò,se vale ad escludere che dette dichiarazioni abbiano valenza di chiamata in correità, non significa che le medesime abbiano tutte natura de relato, essendo talune circostanze riferite per conoscenza diretta.Tra esse assume rilievo, in primo luogo, l'episodio raccontato da [OSCURATO:PERSONA], concernente la discussione con Raffaele e.[OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel pomeriggio dell'omicidio nel viale dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in cui Raffaele si era lamentato che il figlio Gaetano aveva portato a Librino due pistole a tamburo calibro 38 ed aveva, da persona sposata, una relazione con la figlia di [OSCURATO:PERSONA], invitando il collaboratore ad attivarsi per fargli interrompere detta relazione. Con riferimento a tali pistole Nizza ha dichiarato di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] che quest'ultimo aveva accompagnato il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] a prendere le pistole e che per tale ragione aveva immaginato che ad uccidere lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato proprio [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, inoltre, l'ulteriore fatto, sempre di conoscenza diretta, relativo all'ascolto della conversazione intercorsa, successivamente alla commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno di un negozio di barbiere in viale Moncada, in ordine alle modalità esecutive del delitto in danno di [OSCURATO:PERSONA] (davanti a lui [OSCURATO:PERSONA] si vantava di avere eseguito l'omicidio da professionista, mentre Pirrello gli ribatteva che se fosse stato un professionista avrebbe esploso solo dei colpi alla testa). Osserva la Corte territoriale che tali fatti ricadenti sotto la diretta percezione del dichiarante risultano corroborare in termini di maggiore attendibilità le dichiarazioni accusatorie di Nizza nei confronti dell'imputato sulla scorta delle notizie confessorie apprese da quest'ultimo. Evidenzia, inoltre, detta Corte che l'indagine balistica effettuata dal RIS di Messina ha consentito di accertare che l'arma sequestrata il 29 novembre 2011 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], una pistola cal. 38 special con matricola abrasa, era stata impiegata per commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e che la circostanza della necessità e quindi dell'utilizzo di due armi cal. 38/357 trova riscontro negli accertamenti effettuati dai carabinieri e dal medico legale dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rileva che i particolari relativi al numero di colpi, al tipo di arma e alle caratteristiche dei proiettili rinvenuti, sono stati resi noti solo successivamente all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio, ossia diversi mesi dopo le dichiarazioni di Nizza, che non può che averli appresi solo da chi ebbe a commettere l'omicidio. Osserva, inoltre, la Corte che anche Cristaudo ha appreso direttamente e non de relato sia il chiaro intento omicidiario di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che il movente che ha determinato l'imputato a commettere l'omicidio in esame, avendo personalmente assistito a discussioni durante le quali [OSCURATO:PERSONA] esternava le sue intenzioni di uccidere [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi che quest'ultimo non vedeva di buon occhio la sua relazione con la di lui figlia Clarissa. La Corte territoriale motiva, altresì, sul fatto che non sono emerse situazioni di condizionamento reciproco, anche se i collaboratori D'Arrigo, Messina e Caruana risultano sentiti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ed il clamore che ne era derivato, avendo ciascuno di loro riferito fatti diversamente circostanziati e dovendosi pertanto escludere un allineamento di tali dichiarazioni con quelle rese dai collaboratori nel giudizio di primo grado. Passando, quindi, alla sintesi di quanto dichiarato dai propalanti (si veda p. 112 della sentenza in esame), dopo avere ripercorso analiticamente in premessa le dichiarazioni rese da ognuno, la Corte territoriale giunge alla conclusione secondo cui la chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA] operata da [OSCURATO:PERSONA], avente natura essenzialmente de relato (da [OSCURATO:PERSONA], che, mandato a chiamare da Nizza ebbe ad ammettergli le sue responsabilità per l'omicidio, e da [OSCURATO:PERSONA]) ma asseverata da specifici episodi ricadenti nella sfera di conoscenza diretta del collaboratore, ha trovato preciso riscontro individualizzante nelle convergenti dichiarazioni accusatorie de relato rese da [OSCURATO:PERSONA] (aventi come riferimento la confessione di [OSCURATO:PERSONA] e le notizie apprese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da [OSCURATO:PERSONA] (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), da [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni relative ad episodi rientranti nella diretta conoscenza del collaboratore), da [OSCURATO:PERSONA] (basate su confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] (con fonte di conoscenza indicata in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ossia in quelle ulteriori dichiarazioni di collaboratori le cui notizie riferite sulla responsabilità dell'odierno imputato per l'omicidio promanano da fonti di conoscenza diverse da [OSCURATO:PERSONA]. Ha, infine, ritenuto detto quadro probatorio corroborato dal contenuto dell'intercettazione ambientale a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 aprile 2014, nel corso della quale lo stesso, condannato quale partecipe al clan Santapaola, commentava con [OSCURATO:PERSONA] il passaggio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo di Librino a quello di Picanello, diretto da [OSCURATO:PERSONA], e il secondo faceva esplicito riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] come "quelli del sucaru" ossia come coloro che avevano ucciso [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte è evidente che i rilievi difensivi che insistono sulla circolarità della prova, sulla necessità di conferme dalle fonti di riferimento e quindi di riscontri "diretti" (trascurando che il riscontro è reciproco e che non sussiste alcun obbligo da parte del giudice del dibattimento di procedere all'escussione della fonte primaria allorché questa sia rappresentata dall'imputato, trattandosi di soggetto processuale che non può mai essere chiamato a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione: si veda per tutte Sez. 5, n. 21562 del 3 febbraio 2015, Fiorisi ed altri, Rv. 263705), sulla non attendibilità sia intrinseca che estrinseca dei collaboratori, sulla sussistenza di discrasie tra i propalati e in particolare tra quelli di Nizza e Cristaudo (a fronte di una motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, da p. 94 in poi, in cui, anche attraverso il confronto con le dichiarazioni degli altri collaboratori, si evidenzia la natura più apparente che sostanziale del contrasto, basato, altresì, su mere deduzioni di Cristaudo circa il mandato omicidiario da parte di Nizza dall'atteggiamento di quest'ultimo in un colloquio con lui avuto dopo l'omicidio), tra le dichiarazioni del primo e quelle di Pirrello e Privitera, manifestano la loro infondatezza, oltre a non confrontarsi adeguatamente con dette argomentazioni e incorrere nella violazione del principio di autosufficienza, laddove deducono circostanze di segno contrario alle argomentazioni della sentenza impugnata senza documentarle (soprattutto nel primo motivo del secondo atto). 1.2. Infondato è anche il secondo motivo del primo atto di impugnazione. Ci si duole, in primo luogo, che la Corte territoriale non si sia confrontata con il dato documentale, prodotto dalla difesa, della sentenza passata in giudicato relativa al ritrovamento subito dopo il fatto di sangue della pistola, utilizzata senza dubbio - in considerazione di un accertamento del RIS - nell'omicidio in esame, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] inserito in clan diverso da quello di appartenenza dell'imputato (Stiddari di Gela collegato al clan Cappello, avverso al clan [OSCURATO:PERSONA] cui partecipava la vittima). Tale dato costituirebbe, secondo la difesa, un riscontro esterno ad una ricostruzione alternativa della vicenda (contrasto tra clan [OSCURATO:PERSONA] e clan Cappello). La Corte di assise di appello al riguardo rileva che «come accertato dal RIS di Messina, l'arma in questione è stata manomessa ed alterata dopo l'omicidio per evitarne l'identificazione, sicché appare plausibile ritenere che la medesima, come frequentemente accade nel mondo della criminalità organizzata e non, sia stata ceduta, e, quindi, affidata al Musumarra perché la custodisse insieme ad altro munizionamento ed allo stupefacente»; e che «non risulta, difatti, alcun elemento in ordine ad eventuali rapporti del Musumarra con la vittima, né parimenti risultano contrasti di qualsivoglia genere tra lo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] o, comunque e più in generale, della vittima con esponenti del clan degli "Stiddari" di Gela o del clan Cappello di Catania, tali da giustificarne l'uccisione da parte di costoro, di talché la pista alternativa suggerita dalla difesa appare frutto di una ipotesi meramente congetturale smentita dai dati istruttori». Con tali argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti con le risultanze investigative, la doglianza non si confronta, mentre al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, sono allegati solo stralci della sentenza richiamata. Rivalutativo e generico, in violazione del principio di autosufficienza, quindi inammissibile, è l'ulteriore rilievo difensivo di cui al medesimo motivo sull'intercettazione della conversazione tra Brischetto e Tringale. 1.3. Inammissibile è il terzo motivo del primo atto di impugnazione. La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico e corretto giuridicamente sulla aggravante della premeditazione, ritenendola configurabile sulla base non solo delle dichiarazioni dei collaboratori, che hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato da tempo il proposito criminoso, aveva un movente per eliminare [OSCURATO:PERSONA] ed aveva preparato le armi già dal giorno prima, ma anche della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, che si era concretizzato, per il numero delle persone coinvolte (due) e dei colpi inferti e la direzione degli stessi, in un agguato. Ha, quindi, fatto buon governo dei principi consolidati affermati da questa Corte - si veda per tutte Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149 - circa il riconoscimento di tale aggravante sulla base di fattori intrinseci ed estrinseci che consentano di riconoscerne gli elementi costitutivi costituiti da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dalla ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Di contro la difesa si limita ad opporre la smentita di Pirrello, senza documentarla, e la sentenza esecutiva summenzionata, che però concerne il post factum e non rileva ai fini della premeditazione e di cui allega meri stralci. 1.4. Inammissibile è, infine, il secondo motivo del secondo atto di impugnazione. Invero, a fronte del rilievo difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA], inserito in un determinato contesto criminale associativo ma dedito esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti, avrebbe dovuto rispondere solo dell'illecito associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale il suddetto è imputato in altro procedimento penale (cd. Carthago), e non anche del reato di associazione di stampo mafioso, come, invece, ritenuto dal Collegio di primo grado, la Corte territoriale ha escluso il dedotto vizio di bis in idem. Ha, invero, considerato comprovata, sulla base sia delle dichiarazioni dei collaboratori sopra citati sia dell'intercettazione ambientale effettuata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sia di una serie di altre intercettazioni sia di vari controlli di polizia giudiziaria documentanti la frequentazione da parte del suddetto di affiliati, la partecipazione dell'imputato al clan Santapaola (e precisamente prima al gruppo dei Nizza e poi a quello di Picanello) per conto del quale non solo gestiva lo spaccio di cocaina, ma partecipava anche (in particolare nel gruppo dei Nizza) a spedizioni punitive a tutela del territorio sul quale operava l'associazione, assicurandone la supremazia sui rivali (gruppo Saitta-Mirabile), e al prelievo e al trasporto di un grosso quantitativo di droga (100 kg. di marijuana) destinato al sodalizio. A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte (al riguardo si veda Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469, secondo cui l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali: in motivazione, la Corte ha precisato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico), il ricorso oppone genericamente il perseguimento nel caso in esame dei meri fini di un'associazione dedita al narcotraffico, senza confrontarsi con
Sentenza Cassazione n. 29613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris