CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza di rigetto in precedenza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale del 10 luglio 2025, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, congiuntamente all'obbligo di presentazione alla P.G., in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. contestato al capo 35), concernente una doppia importazione internazionale di grossi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, stante la carenza della relativa attualità. Tale giudizio, come detto, è stato ribaltato dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il Primo ha eccepito vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussumibilità dell'ipotesi contestata nell'ambito dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essergli stata ascritta la circostanza aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione della c.d. cosca Gallace in ragione di un provvedimento privo di un solido apparato motivazionale sulla cui base ritenere che avesse avuto consapevolezza delle inclinazioni agevolatrici delle sue azioni, avendo il Tribunale del riesame desunto la ricorrenza dell'indicato aspetto solo mediante un erroneo e illogico riferimento al contenuto di una conversazione intercettata. Con la seconda censura il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., deducendo l'insussistenza delle esigenze cautelari, invece erroneamente ravvisate sulla scorta di una non corretta applicazione del principio della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dando esclusivo rilievo al fatto di avere commesso il reato durante il periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, senza verificare le modalità della condotta ovvero la ricorrenza di un pericolo di recidiva concreto ed attuale. Avrebbe, altresì, errato il Tribunale del riesame nel valorizzare il c.d. "tempo silente", intercorso dalla commissione 2del reato all'emissione della misura cautelare, al solo fine di individuare la misura da applicarsi in concreto e non allo scopo di accertare l'eventuale sussistenza del pericolo di reiterazione. Con l'ultima doglianza, infine, l'indagato ha eccepito carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo al decisivo punto riguardante le ragioni di identificazione della sua persona quale utilizzatore del criptofonino avente l'User identifier 1HT5D9, abbinato al nickname [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta, inoltre, il ricorrente la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis)cod. proc. pen. nella parte in cui non è stato dato conto delle ragioni per cui le argomentazioni difensive orali espresse in punto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulterebbero infondate. L'attribuzione dell'utenza al [OSCURATO:PERSONA] si fonderebbe, in particolare, su errate deduzioni logiche tratte da due conversazioni intercorse tra altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), senza tener conto di taluni elementi ostativi a tale ricostruzione rappresentati da parte della difesa, tali da escludere la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'intervenuta sua integrazione del delitto contestatogli al capo 35). L'impugnata ordinanza sarebbe, pertanto, viziata per non avere espresso motivazione alcuna sulle ragioni per cui sarebbe stato il ricorrente l'effettivo utilizzatore del criptofonino avente l'User identifier 1HT5D9, abbinato al nickname [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondata, con valenza assorbente, la doglianza dedotta con il terzo motivo di ricorso, per l'effetto imponendà ll'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, trattandosi di censura afferente alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione del delitto contestato, da porsi in termini antecedenti, sotto un profilo logico, rispetto alla verifica della sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e delle esigenze cautelari. 2. Risulta corretta, infatti, la censura con cui è stata lamentata carenza motivazionale per non essere state rappresentate le ragioni per cui il ricorrente sarebbe stato l'utilizzatore del criptofonino avente l'User identifier 1HT5D9, abbinato al nickname [OSCURATO:PERSONA]. 3Pur affermandosi che dall'esame delle chat presenti in atti sarebbe stato possibile individuare la persona del [OSCURATO:PERSONA] quale quella di intermediario nell'effettuazione dell'illecita importazione di stupefacente, il Tribunale del riesame non ha in alcun modo esplicato, neppure con richiami indiretti, le ragioni per cui risulterebbe indiziariamente accertato che fosse stato lui l'utilizzatore dell'indicata utenza. Trattasi di tema effettivamente sottoposto all'esame dei giudici del riesame, per essere stato sollevato da parte del [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva depositata in data 11 novembre 2025, di replica all'atto di appello cautelare presentato da parte del P.M. E', dunque, fondata la doglianza eccepita da parte del ricorrente, per essere l'ordinanza impugnata effettivamente priva di motivazione alcuna circa le ragioni per cui sarebbe stato il ricorrente l'effettivo utilizzatore del criptofonino avente l'User identifier 1HT5D9, abbinato al nickname [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in veste di giudice dell'appello cautelare. P. P.Q.M