CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23759/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di lesioni personali; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando tre motivi di censura, relativi alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., alla manifesta illogicità della motivazione offerta, alla ritenuta responsabilità dell'imputato e alla violazione dell'art. 157 cod. pen., ritenendo il ricorrente maturato il termine prescrizionale; - che i primi due motivi di censura sono inammissibili in quanto sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, peraltro, sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale (cfr. pagg. 6-8 della sentenza impugnata) - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, essendo stati rilevati 148 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. e, secondo consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 nsig re este •re Il