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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24492/2024

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onsigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18912/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo avvocato con studio «[OSCURATO:PERSONA]», in Roma, via Sicilia, n. 66, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 1584/18, depositata in data 9 aprile 2018,non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’Agenzia ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito, per la società controricorrente, su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , a seguito di rinvio di questa Corte, giusta sentenza n. 5985 dell’8 marzo 2017, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 20 /2009 , che aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisidi accertamento, con iquali era stata contestata l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione agli anni d’imposta 2000 e 2001.

2. L ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale non si era attenuta ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

3. In via preliminare va rilevato che la società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, attesa l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Bergamo, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro delle Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avanti al Tribunale di Bergamo; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17 agosto 2022. 3.1 L’Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 5 giugno 2024, con modalità informatiche, nota dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, avente ad oggetto la richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite che conclude «Alla luce di tutto quanto sopra esposto, salvo diverso parere di codesta spettabile Avvocatura in ordine alla effettività della cessazione della materia del contendere, questa [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’omologazione del concordato preventivo, sebbene forzosa, con annessa proposta di transazione fiscale incida, facendola venir meno, sulla persistenza del nostro interesse ad agire nell’odierno procedimento giurisdizionale». 3.2 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazioneex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazionein parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo»(Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che «Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c.

L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludereche l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario»(Cass., 6 agosto 2020, n. 16755). 3.3Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della l egge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 17 agosto 2021, con il quale il Tribunale fallimentareha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di transazione fiscale, con la conseguenzache lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l’effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanziaria, una valutazione di convenienza. 3.4 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. 3.5 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18912/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il medesimo avvocato con studio «[OSCURATO:PERSONA]», in Roma, via Sicilia, n. 66, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 1584/18, depositata in data 9 aprile 2018,non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’Agenzia ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito, per la società controricorrente, su delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia , a seguito di rinvio di questa Corte, giusta sentenza n. 5985 dell’8 marzo 2017, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 20 /2009 , che aveva accolto il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisidi accertamento, con iquali era stata contestata l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione agli anni d’imposta 2000 e 2001. 2. L ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale non si era attenuta ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. 3. In via preliminare va rilevato che la società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, attesa l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Bergamo, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro delle Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione avanti al Tribunale di Bergamo; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17 agosto 2022. 3.1 L’Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 5 giugno 2024, con modalità informatiche, nota dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, avente ad oggetto la richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite che conclude «Alla luce di tutto quanto sopra esposto, salvo diverso parere di codesta spettabile Avvocatura in ordine alla effettività della cessazione della materia del contendere, questa [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’omologazione del concordato preventivo, sebbene forzosa, con annessa proposta di transazione fiscale incida, facendola venir meno, sulla persistenza del nostro interesse ad agire nell’odierno procedimento giurisdizionale». 3.2 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazioneex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazionein parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo»(Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che «Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell'ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d'ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una delle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L'intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludereche l'Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente poiché, anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l'esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l'erario»(Cass., 6 agosto 2020, n. 16755). 3.3Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della l egge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 17 agosto 2021, con il quale il Tribunale fallimentareha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di transazione fiscale, con la conseguenzache lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA] sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l’effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanziaria, una valutazione di convenienza. 3.4 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. 3.5 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA]
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