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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03977/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali, fra i quali uno specifico e che correttamente ha individuato nel reto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto del presente procedimento, quello più grave rispetto all'analogo reato ex art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/1990, per il quale furono concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto di precedente sentenza irrevocabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali, fra i quali uno specifico e che correttamente ha individuato nel reto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto del presente procedimento, quello più grave rispetto all'analogo reato ex art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/1990, per il quale furono concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto di precedente sentenza irrevocabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 03977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris