CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 23037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso 34954-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la cassazione della sentenza n. 1 1 7 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 4 maggio 201 8 (R.G.N. 168/2017). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34954/2018 Cron. Rep. C.C. 29/02/2024 giurisdizione Convenzione italo argentina del 3 novembre 1981 e liquidazione del pro rata. -2 - 1.–L’INPS propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza n. 117 del 2018 della Corte d’appello di Campobasso, depositata il 24 maggio 2018. La Corte territoriale ha accolto , a far tempo dalla presentazione dell’istanza del 2010,la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto a carico dell’INPS la liquidazione di un ulteriore trattamento secondo il regime del pro rata, sulla base della sommatoria delle 45 settimane maturate in Italia prima della decorrenza della pensione argentina con le 47 settimane maturate successivamente. 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Al fine d’inquadrare l’odierna controversia e le censure proposte, occorre delineare gli antefatti salienti. Il signor [OSCURATO:PERSONA] accreditato presso l’INPS, tra il primo agosto 1946 e il 30 settembre 1947, un totale di 45 settimane di contribuzione. Emigrato in Argentina,il lavoratore ha quindi versato i contributi presso l’Istituto previdenziale del luogo per circa 38anni, fino al 1989, e, a decorrere dal luglio 1989, ha ottenuto la pensione di vecchiaia, liquidata sulla base della sola contribuzione versata in Argentina. Dopo aver conseguito la pensione argentina, il signor Malerba ha versato ulteriori 47 settimane di contributi, dalprimo luglio 1991 al 15 marzo 1993, presso l’assicurazione generale obbligatoria INPS , e ha -3 - chiesto la liquidazione del pro rata di pensione a carico dell’Istituto italiano, sulla base della totalizzazione dei contributi versati in Italia e in Argentina. A supporto di tale domanda, il ricorrente ha dedotto che i contributi versati prima di emigrare in Argentina possonoessere sommati a quelli versati tra il luglio 1991 e il marzo 1993 per integrare il requisito minimo dell’anno di assicurazione, necessario ai fini dell’erogazione del trattamento richiesto. 2. – Il Tribunale di Isernia ha accolto la domanda del signor Malerba. L’INPS ha proposto gravame, che la Corte d’appello di Campobasso ha accolto con esclusivo riguardo alla decorrenza dei ratei di pensione, ancorata alla presentazione della domanda amministrativa del 2010. 3.–L’INPS, con unico, complesso motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), denuncia violazione dell’art. 15 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, firmata il 3 novembre 1981 e ratificata con legge 18 gennaio 1983, n. 32. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo minimo (52 settimane), avrebbe errato la Corte di merito nel totalizzare la contribuzione accreditata presso l’INPS, prima della decorrenza della pensione autonoma a carico dell’istituzione argentina, con i periodi maturati nell’assicurazione generale obbligatoria INPS in data successiva. L’obbligo dello Stato di erogare una quota di pensione commisurata ai contributi versati presso le sue istituzioni presupporrebbe un periodo assicurativo di durata almeno annuale. Alla stregua della Convenzione sulla sicurezza sociale del 1981 (art. 15, comma 5), della contribuzione inferiore all’anno, dovrebbe tener conto l’istituzione dell’altro Stato ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e del calcolo delle stesse. Non si potrebbe configurare una sorta di “quiescenza” dei contributi -4 - inferiori all’anno, ipotizzando che possano essere valorizzati successivamente con l’unione di altri contributi. Né rileverebbe che, in concreto, l’istituzione argentina non abbia valutato i contributi in esame, in quanto questa circostanza potrebbe, a tutto concedere, fondare una pretesa verso l’istituzione che sia incorsa in tale omissione. 4.–Il ricorso è fondato. 5.–Questa Corte ha già esaminato la questione controversa e ha reputato infondata la pretesa del pensionato di cumulare la contribuzione accreditat a prima e dopo la decorrenza della pensione argentina, al fine di raggiungere il requisito dell’anno di assicurazione per ottenere un ulteriore trattamento, liquidato alla stregua del pro rata(Cass., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22072). 6.–A tali conclusioni, che meritano di essere ribadite e che non sono state avversate con argomenti degni di nota, questa Corte è giunta sulla scorta della ricognizione dell’inequivocabile dato normativo. L’art. 15, comma 5, della Convenzione , invocato a sostegno dell’odierno ricorso, prevede che « se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L’Istituzione competente dell’altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi, sia al fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse». Lo Stato che riconosce la pensione in via autonoma è dunque obbligato a tener conto dei contributi versati nell’altro Stato.Una volta liquidata la relativa pensione con il doveroso computo di que sti contributi, non li si può considerare una seconda volta ai fini della -5 - corresponsione di un altro trattamento da parte de ll ’Istituzione dell’altro Stato. 7.–Non giova richiamare, in senso contrario, la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. lav., 15 marzo 1986, n. 1782) menzionata dalla decisione impugnata (pagina 5). Il precedente in esame atti ene al diverso àmbito della prosecuzione volontaria della contribuzione. A tale riguardo, questa Corte ha chiarito che «Resta fermo, peraltro,il diritto del lavoratore, già titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale argentino, alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1782 del 15/03/1986, Rv.445103 - 01), ma in tal caso si avranno prestazioni pensionistiche distinte, corrisposte in modo autonomo e non con totalizzazione internazionale, e dunque al di fuori del sistema convenzionale» (sentenza n. 22072 del 2020, cit.). 8.– S’impongono, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 9. – La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). Nessuna pretesa può vantareil pensionato verso l’INPS in relazione ai contributi versati in Italia. Quanto a quelli più vecchi , devono essere computati da parte dell’Istituzione argentina in ossequio all’art. 15, comma 5, della Convenzione. Quanto ai contributipiù recenti, essi si dimostrano «insufficienti per rilevare in modo autonomo in Italia»e «il lavoratore beneficia all’estero di pensione autonoma e non di pensione totalizzata» (sentenza n. 22072 del 2020, cit., su un’analoga vicenda). -6 - La domanda proposta dal signor Malerba dev’essere, dunque, respinta. 10.–La peculiare complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca posteriore alla decisione impugnata hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda del signor Gabriel