CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con l'aggravante di cui all'art.80, comma 2. Con atto successivamente depositato, la parte personalmente ha rinunciato al ricorso per asserita carenza di interesse, non ulteriormente giustificata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M